Eugenio Capezzuto
Il valore della relazione tra uomini e animali d’affezione nella giurisprudenza italiana
Oggi è diffusa la consapevolezza della necessità di porre l’uomo all’interno del mondo animale. La formula “l’uomo e gli altri animali” esprime proprio questa nozione comune. Ciò non toglie, ovviamente, che sussistano tra gli umani e gli animali naturali differenze e naturali somiglianze che dovrebbero essere riconosciute, secondo il sociologo Valerio Pocar, per quelle che sono secondo lo sviluppo della conoscenza. Premesso che soltanto l’uomo abbia un’autocoscienza e possieda una teoria della mente, tuttavia dobbiamo ricordare come, per alcuni animali, le nuove conoscenze scientifiche abbiano determinato una graduale modifica del loro concetto, portandoci a riconoscerli come esseri viventi senzienti, dotati di capacità percettive, emozionali, e talvolta di coscienza e di pensiero. Si apprende dunque che gli animali sarebbero capaci di provare emozioni, non soltantoi primati, ma anche quelli superiori e che alcuni di loro sarebbero in grado di fare esperienze soggettive di affettività. Si apprende, inoltre, che si potrebbero stabilire con alcuni animali forme di comunicazione interspecifica di carattere gestuale simbolico o vocale, in particolare con i primati non umani, che sono quelli che condividono con l'uomo il 90% del loro DNA. In un’ottica più ampia, la zooantropologia, la scienza che studia le relazioni tra l’uomo e gli animali, ci dice che l’animale non deve essere valutato sotto il profilo delle prestazioni, come avviene in zootecnia, ma per i “contributi al cambiamento” della persona, cioè gli animali sono in grado di interagire con e di incidere sui processi evolutivi socio-culturali dell’uomo. In altri termini, l’uomo si è evoluto nel corso del tempo grazie al suo rapporto con gli animali, i quali hanno influenzato questo sviluppo.
Luisella Battaglia, studiosa del dibattito filosofico su animali e diritto, scrive al riguardo che un animale che interagisce con gli uomini non è più solo un oggetto di un’osservazione scientifica o di un’empatia, ma diviene in qualche misura il coprotagonista di un rapporto a due che evolve, si modifica, si rafforza, o viceversa, si indebolisce, si incrina a seconda delle reazioni innescate dai partecipanti. Questo è un primo passaggio per capire come il progresso della conoscenza scientifica del mondo animale ci porti ad avere un concetto dell’animale assolutamente lontano dall’animale-oggetto, l’animale-cosa, che filosoficamente è stato superato ormai in maniera significativa, mentre giuridicamente tale evoluzione è soltanto recente.
Nel contempo, si è assistito invece ad una progressiva compatibilizzazione tra il concetto di animale e quello di famiglia. La parola famiglia in Italia, oggi, esprime una nozione generale di convivenza quotidiana e di comunione di intenti e di affetti in grado di includere la presenza non soltanto di esseri umani, ma anche di alcuni particolari animali che vengono individuati dall’ordinamento giuridico all’interno della categoria di “animali d’affezione”, per lo più cani e gatti, comunque mammiferi compatibili con l’ambiente urbano. In altri termini, oggi alcuni animali sono considerati componenti del nucleo familiare. L’animale d’affezione o di compagnia rappresenta, infatti, per molte persone, un fratello, o una sorta di alter ego del coniuge, o un figlio. In tutti questi casi, l’animale rappresenta per la persona un compagno di vita, con il quale instaura un’affettività che spesso è carente nelle relazioni con le altre persone. L’animale di affezione, infine, stimola in molti casi nella persona il senso di responsabilità o la sensazione di essere indispensabile per un essere vivente.
Questa nuova concezione dell'animale viene ad influire sulla articolazione della giurisprudenza, la quale, attraverso le pronunce dei giudici ordinari, tende a riconoscere l’animale come soggetto portatore di diritti e oggetto di tutela giuridica. La prima sentenza dei giudici italiani che ha riconosciuto giuridicamente rilevante il valore affettivo del rapporto uomo-animale è stata emessa nel Gennaio del 1996 dal Tribunale di Varese. Essa consentiva ad un cane di usufruire del medesimo meccanismo giuridico per il permesso di visita ad un detenuto di cui usufruiscono i minori. A questo cane, che era deperito fisicamente, a causa della sofferenza psicologica che provava nell’essere allontanato dal suo padrone, incarcerato, il giudice, riconoscendo rilevante giuridicamente la sua sofferenza, ha consentito il permesso di visita perché potesse andare a trovare il padrone in carcere. E questo è un caso emblematico, non più ripetutosi successivamente, ma che ha aperto la strada ad un certo tipo di sensibilità nei confronti dell’affettività animale, recependo non soltanto l’affetto dell’uomo per il suo animale, ma anche l’affetto dell’animale nei confronti del suo "padrone".
Diciamo “padrone”, perché in giurisprudenza è differente la posizione del padrone da quella del proprietario dell’animale. Questo ha rilevanza, ad esempio, non solo nel caso dei cani, che devono essere iscritti all’anagrafe canina. Il proprietario del cane ha diritto al risarcimento del danno patrimoniale, che sarebbe il valore dell’animale in quanto sua proprietà, ma, non ha diritto se non è anche padrone, cioè se non è colui che cura e accudisce quel cane, al risarcimento dei danni non patrimoniali, che spettano invece al padrone. Si è presentato presso la Pretura di Rovereto un caso di giurisprudenza relativo ad un cane che era di proprietà di una persona, ma il cui reale "padrone" era la figlia, perché era colei che accudiva l’animale, che gli dava da mangiare e nella cui stanza il cane dormiva. e' emersa perciò questa differenziazione tra il risarcimento del danno patrimoniale spettante al proprietario e il risarcimento del danno non patrimoniale spettante al padrone.
Oggi questo diritto all’animale di affezione si riconosce meritevole di tutela nel nostro ordinamento giuridico. Addirittura, alcune recenti sentenze di giudici di 1° grado hanno parlato di diritto soggettivo all’animale di affezione o animale di compagnia. Questo, in verità, ha una referenza normativa recentissima, dato che una modifica legislativa del 2012, in tema di regolamentazione condominiale, si è presentata molto significativa proprio invece per il tema dei rapporti tra uomini e animali di affezione. Una modifica che si pensava sostanzialmente riferita ad un mero contesto di regolamentazione giuridica, e invece ha avuto un’incidenza notevolissima, perché nella disciplina della vita amministrativa è stata introdotta una norma che ha stabilito che non si può vietare agli animali domestici, in quel caso il cane utilizzato, di vivere nell’appartamento all’interno del condominio, neanche con l’unanimità dei condomini. Questa è stata la grande modifica. Prima, il regolamento di condominio approvato dall’assemblea a maggioranza non poteva porre questo divieto, mentre il regolamento contrattuale lo poteva porre, perché si trattava di un diritto considerato disponibile, e dunque era possibile affittare l'appartamento in condominio e non poterci portare un cane, in quanto il regolamento di quel condominio lo impediva. Oggi non si può più. Il diritto ad avere un animale di affezione è stato interpretato non più come un diritto disponibile (cioè un diritto trasferito dal titolare ad altri), ma come un diritto indisponibile, non negoziabile e, in quanto tale, considerato un diritto soggettivo, inalienabile della persona. È un passaggio culturale notevole che è stato dedotto in via indiretta da questa norma, ma che ha riacceso il dibattito e ha determinato uno stravolgimento della prospettiva giuridica attraverso cui guardare alla relazione tra gli uomini e gli animali di affezione. Grazie a questa modifica legislativa un tema fondamentale, alla frontiera nella discussione sulla responsabilità civile, è diventato proprio la tutela della relazione tra gli esseri viventi.
Non c’è più soltanto l’uomo al centro della disciplina giuridica italiana e forse più ovviamente europea, ma la relazione tra l’uomo e gli altri esseri viventi. Il tema è abbastanza nuovo per la giurisprudenza italiana, ma in verità ha dei precedenti significativi nell’ambito della giurisprudenza europea, in alcuni paesi come la Spagna e la Francia. In Francia, ad esempio, è dal 1956 che si parla di pregiudizio all’affezione, nel caso di uccisione di animali. Il primo caso è stato quello di un cavallo di nome Lumus, il quale era stato situato presso un box per partecipare poi a una delle gare sportive nei giorni successivi e il giorno dopo fu ritrovato fulminato con in bocca ancora il filo elettrico che penzolava da una lampadina. In quel caso, la giurisprudenza francese, per la prima volta, ha cominciato a parlare del danno all’animale non soltanto come danno patrimoniale, per il quale è stato riconosciuto un risarcimento di 350.000 franchi, ma ha riconosciuto al padrone del cavallo il risarcimento del danno morale da lui subito, riconoscendo proprio il valore affettivo del legame tra il padrone e il suo animale di affezione. È stato, cioè, riconosciuto il valore affettivo della relazione, che è stato valutato in 150.000 franchi, valore che è circa la metà del valore venale dell’animale. Da allora, dagli anni ’50, la Francia paga questo tipo di danno. In Italia, la prima sentenza che stabilisce la differenziazione dei danni risale al 1994, ed è stata sancita dalla sezione penale della Pretura di Rovereto. La fattispecie era quella di un signore che con la sua automobile aveva volontariamente investito un cane che era accovacciato in una piazzola antistante l’abitazione, ed aveva impedito alla padrona del cane di prestargli cura, allo scopo di ucciderlo. Il motivo di tale comportamento era dovuto a contrasti economici tra parenti. Il giudice ha riconosciuto la futilità dei motivi per cui era stato determinato questo danno, ed ha riconosciuto al padrone dell’animale un danno morale, per la prima volta. Questa categoria di danno è oggi riconosciuta per legge in Italia. Dal 1991, gli animali di affezione sono una specifica categoria. E' previsto che siano animali che coabitano con i loro padroni, e dunque l'elemento del vivere nella stessa casa è determinante e talora dalla giurisprudenza sono riconosciuti come componenti del nucleo familiare.
Ora, qual è l’interesse di carattere risarcitorio? Dal 2003, la Corte Costituzionale ha distinto il danno non patrimoniale in tre tipologie. C’è il danno di carattere morale, il danno di carattere biologico, e il danno relativo ai diritti della persona. Il danno morale, sostanzialmente, viene a coincidere con quello che può essere, nell’immediatezza dell’evento, nel suo perdurare, lo stress emotivo, ad esempio, una tachicardia, cioè alcune reazioni emozionali all’evento. Per questo danno viene riconosciuto dalla giurisprudenza un risarcimento. Un giudice di Palermo, nel 2010, ha riconosciuto, per questo tipo di danno, un risarcimento di 2000 euro, un valore superiore a quello dell’animale. Il Tribunale di Foggia, nel 2011, ha riconosciuto un risarcimento di 1536 euro, e il Tribunale di Bari, nel 2011, ha riconosciuto un risarcimento di 500 euro, sempre per questo tipo di danno, cioè per le reazioni di carattere emotivo in corrispondenza dell’evento. Un danno ‘emozionale’, potremmo dire, che si differenzia a seconda del tipo di danno che può essere assommato al primo, che è il danno biologico. Il danno biologico è il danno medico, significa, per una definizione ormai consolidata nella giurisprudenza italiana, il “danno psicofisico”, cioè quello che è accertabile attraverso una consulenza medica, e dunque si assomma al primo.
Vi può essere un danno emozionale nell'immediato, e addirittura una conseguenza traumatica che dura nel tempo, che può derivare dall'evento stesso, come nel caso succitato dell'uccisione del cane, o dalla modalità particolarmente brutale con la quale si è verificato l’evento a cui il proprietario ha assistito, o infine può derivare dall’intervento fisico del padrone, nel tentativo di salvaguardare il suo animale e, magari, a quel punto, il padrone stesso può rimanere coinvolto nell’evento lesivo. Di quest’ultimo caso, abbiamo due sentenze soltanto in Italia, l’una del 2002, del Tribunale di Roma, e l’altra del 2011, del Tribunale di Foggia. Queste due tipologie di danno sono quelle che ritroviamo anche in tutto il resto della giurisprudenza italiana relativa ai danni anche di tipo diverso, ad esempio, i sinistri stradali, tanto è vero che il danno biologico viene calcolato sulla base di un sistema tabellare, mentre il danno morale viene calcolato sulla base di un principio equitativo, a volte proporzionale al sistema tabellare biologico. Sono danni consolidati nell’ordinamento giuridico italiano, e che vengono semplicemente applicati ad una fattispecie nuova, che è quella dell’uccisione o lesione dell'animale di affezione.
Ma l'elemento veramente innovativo è quello che riguarda il danno relativo agli altri diritti della persona, considerati inviolabili. Questo è un danno molto più vago, molto più discusso. In verità, è il danno alla vita di relazione, al vissuto che si è creato tra un uomo e un altro essere vivente. Vissuto che è perdurato nel tempo, che ha creato una sintonia, una condivisione del quotidiano, che adesso improvvisamente viene meno. Dunque non è emozionalità, e non è neanche il danno medico, ma è proprio un profilo che alcuni definiscono esistenziale, di relazione tra due esseri viventi, che viene brutalmente interrotto. È dunque la sopravvenuta e irreversibile assenza di un interlocutore dinamico nel proprio quotidiano, una lesione all’affetto, una modifica della situazione relazionale di un essere vivente. Questo è un profilo per il quale l’aggettivo ‘esistenziale’ è adeguato, perché esprime proprio una comunanza di vita, e spiega come non sia possibile la logica del ‘rimpiazzo’. L’animale, infatti, non è un oggetto, una cosa, ma un essere vivente che è capace di stabilire un vincolo relazionale con il suo padrone, che costruisce un percorso esistenziale, e, quando viene meno, nessun altro animale potrà mai ristabilirlo. È dunque dal venire meno di questo interlocutore esistenziale che si genera realmente un danno per il padrone, in quanto gli è venuto meno un beneficio di cui godeva in precedenza.
Concludendo, un’analisi generale di quello che è stato lo sviluppo delle dinamiche socio-culturali della società italiana negli ultimi tempi ha portato a valorizzare l’individuo nelle sue attitudini e volontà di autodeterminazione, e nella costruzione di una sua socialità non soltanto intraspecifica, cioè tra esseri umani, ma anche interspecifica, cioè con soggetti viventi appartenenti ad altre specie, per l'appunto, gli animali di affezione. Gli studi su questa figura di danno sembrano costituire oggi un tassello importante per la tutela della persona e della libertà.