Associazione di promozione sociale
CENTRO STUDI INTERDISCIPLINARI di ZOOANTROPOLOGIA
federato all’Istituto Italiano di Bioetica e al Centro Studi di Bioetica e Pedagogia della Complessità
Articolo 1
(Denominazione e sede)
Ai sensi della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e delle norme del Codice Civile in tema di Associazioni, è costituita l’Associazione di promozione sociale denominata “CENTRO STUDI INTERSISCIPLINARI DI ZOOANTROPOLOGIA”, federata all’Istituto Italiano di Bioetica e al Centro Studi di Bioetica e Pedagogia della Complessità.
L’Associazione ha sede in Lavis , 2° vicolo Bristol, n. 7 .
Articolo 2
(Scopi dell’Associazione)
L’Associazione é aconfessionale, apolitica e non ha fini di lucro. Essa si propone di svolgere attività di utilità sociale, nei confronti degli associati e dei terzi, nel settore della zooantropologia, nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati. A tale fine, l’Associazione potrà compiere ogni operazione diretta alla conoscenza e alla diffusione delle tematiche attinenti alle relazioni tra l’uomo e le altre specie viventi.
E' esclusa qualsiasi finalità politica, sindacale, professionale o di categoria, ovvero di tutela degli interessi economici degli associati.
In particolare, l’Associazione potrà svolgere le seguenti attività:
- Organizzare convegni, stage, seminari, giornate di studio, conferenze, per l’analisi e l’approfondimento delle tematiche culturali, scientifiche, etiche e giuridiche correlate alla zooantropologia;
- Organizzare eventi formativi interdisciplinari atti a divulgare e rendere fruibili le conoscenze acquisite;
- Svolgere attività di ricerca sulle diverse tematiche insite alla materia della zooantropologia;
- Pubblicare articoli, testi, saggi sugli studi effettuati in materia di zooantropologia;
- Collaborare con altre Associazioni ed Enti, pubblici e privati, che perseguano progetti di studio o di ricerca attinenti alle finalità dell’Associazione.
Articolo 3
(Regolamento interno)
Il funzionamento dell’Associazione é disciplinato dal presente statuto.
L’eventuale Regolamento interno, da emanarsi a cura dell’organo assembleare, disciplina, in armonia con il presente statuto, gli aspetti ulteriori relativi all’organizzazione e all’attività dell’Associazione.
Articolo 4
(Soci)
Possono essere ammesse a far parte dell’Associazione le persone fisiche e giuridiche che ne condividono gli scopi, previa presentazione da parte di almeno uno dei membri dell’Associazione La domanda di ammissione va presentata per iscritto al Consiglio Direttivo, che delibera a maggioranza semplice. In caso di diniego, motivato, l’interessato può proporre appello in Assemblea. Gli associati sono tenuti al versamento della quota associativa fissata annualmente dal Consiglio Direttivo, nonché alla partecipazione alla vita associativa.
L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.
Gli associati si distinguono in:
- fondatori, ossia coloro che sono presenti alla costituzione dell’Associazione;
- ordinari, ossia le persone ammesse all’Associazione in virtù di delibera del Consiglio Direttivo;
- onorari, ossia personalità della cultura e del mondo scientifico e istituzionale, nonché rappresentanti di istituzioni pubbliche o private che per particolari meriti e competenze ricevono il conferimento della carica dal Consiglio Direttivo. I soci onorari non sono tenuti al versamento della quota associativa, hanno la rappresentanza formale dell’Associazione e partecipano alla vita associativa in forma consultiva.
Le quote e i contributi associativi sono intrasmissibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non sono rivalutabili.
La qualità di associato si perde per:
- morte;
- dimissioni, da presentare per iscritto al Presidente dell’Associazione;
- mancato versamento della quota associative annuale;violazione dei principi ispiratori dell’Associazione e del presente statuto;
- espulsione.
L’espulsione dell’associato viene deliberata dal Consiglio Direttivo nei casi di:
a) assunzione di comportamenti contrari ai dettami statutari;
b) compimento di atti lesivi del buon nome dell’Associazione;
c) adesione ad altri Enti, pubblici o privati, con finalità in evidente contrasto con gli scopi dell’Associazione.
L’associato espulso può presentare appello in Assemblea entro il termine di trenta giorni dal ricevimento del provvedimento di espulsione.
L'Associazione, per il perseguimento dei propri fini istituzionali, si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma libera e gratuita dagli associati. In caso di particolare necessità, l'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestatori di lavoro autonomo o professionale, anche ricorrendo a propri associati.
Articolo 5
(Organi sociali)
Sono organi dell’Associazione:
- l’Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
Le cariche sociali sono elettive e gratuite, salvo il diritto al rimborso delle spese entro i limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo.
Articolo 6
(L’Assemblea dei soci)
L’Assemblea si compone di tutti gli associati in regola con il versamento della quota associativa. Essa è convocata del Presidente almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio, nonché in tutti i casi in cui ne sia fatta domanda motivata dalla maggioranza dei consiglieri o da almeno un decimo degli associati. La convocazione è fatta mediante avviso scritto, inviato almeno dieci giorni prima, con indicazione del luogo, dell'ora e degli argomenti all'ordine del giorno.
L’Assemblea ha i seguenti compiti:
a. eleggere gli organi sociali;
b. approvare il bilancio, redatto e presentato dal Consiglio Direttivo;
c. approvare e dare attuazione al programma di attività proposto dal Consiglio Direttivo, approfondendo con studi e dibattiti i temi proposti;
d. attribuire particolari ambiti di ricerca e di studio alle Commissioni speciali deliberate dal Consiglio direttivo; ai lavori di tali Commissioni possono contribuire esperti che non siano membri dell’Associazione;
e. deliberare sui ricorsi avverso il diniego di ammissione all’Associazione i provvedimenti di espulsione;
f. approvare, in sede straordinaria, le modifiche statutarie;
g. deliberare, in sede straordinaria, sullo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio.
In prima convocazione l'Assemblea è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita con qualsiasi numero di associati presenti. Ciascun associato ha diritto a un voto e può intervenire personalmente o per il tramite di un altro associato munito di delega scritta. Sono ammesse al massimo due deleghe per socio. L'Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Per la modifica dello statuto è richiesta la presenza di almeno tre quarti degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per lo scioglimento dell’Associazione, e la devoluzione del patrimonio, è richiesto il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
Ciascun associato ha diritto a un voto e può intervenire personalmente o per il tramite di un altro associato munito di delega scritta. Sono ammesse al massimo due deleghe per socio.
Articolo 7
(Il Consiglio Direttivo)
Il Consiglio direttivo, eletto dall’Assemblea dei soci, è composto da un minimo di cinque a un massimo di nove membri, che restano in carica per quattro anni e sono rieleggibili.
Tutte le cariche sociali sono gratuite.
Il Consiglio Direttivo nomina nel suo seno il Presidente, Vice Presidente, il Segretario, il Direttore Scientifico. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno ogni sei mesi. Può essere altresì convocato su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.
Delibera con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi membri e con la maggioranza semplice dei presenti.
In caso di morte o dimissioni di un consigliere prima della scadenza del mandato il Consiglio provvederà alla sua sostituzione mediante cooptazione. Qualora, per qualsiasi motivo, venga a mancare la maggioranza dei consiglieri, l’intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e dovrà essere rinnovato.
Il Consiglio Direttivo delibera su tutti gli atti necessari per il raggiungimento degli scopi dell’Associazione. In particolare esso :
a) elabora e propone i programmi pluriennali e annuali di attività di studio e di ricerca e ne valuta l’andamento;
b) predispone il bilancio da sottoporre all’Assemblea per la relativa approvazione;
c) determina la quota associativa annuale;
d) delibera sull’ammissione all’Associazione e sulla espulsione degli associati;
e) delibera la costituzione di eventuali Commissioni speciali, composte da un numero ridotto di membri, scelti tra coloro che abbiano cultura, professionalità e competenze coerenti con gli obiettivi dello specifico progetto, anche tra esperti che non siano membri dell’Associazione;
Articolo 8
(competenze del Presidente)
Il Presidente convoca e presiede il Consiglio Direttivo e rappresenta l’Associazione di fronte a terzi e in giudizio. Il Presidente, di concerto con il Direttore Scientifico, delinea gli ambiti relativi ai programmi di attività da sottoporre all’esame del Consiglio Direttivo. Egli, inoltre, formula le proposte relative alle convenzioni con altre istituzioni e sovrintende, in collaborazione con il Direttore scientifico, alle iniziative dell’Associazione, curando i rapporti con i media e con i soggetti pubblici e privati che perseguono fini analoghi a quelli dell’Associazione.
In caso di assenza o impedimento, è sostituito dal Vice Presidente.
Articolo 9
(competenze del Direttore Scientifico)
Il Direttore Scientifico coordina i lavori dell’Assemblea dei soci, formula al Presidente del Consiglio Direttivo le proposte relative all’elaborazione dei piani annuali e pluriennali di studio e di ricerca. Esprime altresì parere consultivo su tutte gli argomenti relativi alle deliberazioni del Consiglio direttivo e dell’Assemblea dei soci, che comportino valutazioni di natura scientifica.
Articolo 10
(competenze del Segretario)
Il Consiglio Direttivo determina le funzioni del Segretario, che in particolare deve :
a. collaborare con il Direttore Scientifico per l’attuazione dei programmi di attività dell’Associazione;
b. svolgere le funzioni di segretario del Consiglio direttivo e dell’Associazione e redigerne i verbali, che sottoscrive con il Presidente;
c. svolgere le funzioni di tesoriere.
Articolo 11
(Patrimonio sociale)
Il patrimonio dell’Associazione é costituito:
- dai beni mobili e immobili di cui l’Associazione andrà a dotarsi per il perseguimento delle finalità istituzionali, nonché dai frutti dei predetti beni;
- da eredità, donazioni e legati;
- da eventuali sovvenzioni, erogazioni, nonché da contributi, ordinari e straordinari, effettuati sia dagli associati che da soggetti terzi, pubblici e privati, che intendano concorrere al funzionamento dell’Associazione e al perseguimento dei suoi scopi;
- da contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, nonché di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici programmi realizzati nell’ambito dei fini istituzionali;
- da contributi erogati dall’Unione europea e da organismi internazionali.
Le entrate dell’Associazione sono costituite:
- dalle quote associative versate dagli associati nella misura fissata dall’organo amministrativo;
- dagli introiti realizzati nello svolgimento delle sue attività, nonché dalle entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- dai proventi delle cessioni di beni e servizi resi a terzi, e anche attraverso lo svolgimento di attività economiche svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- dalle entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;
- da ogni altra entrata compatibile con le finalità sociali dell’associazionismo di promozione sociale.
Il Consiglio direttivo, annualmente, stabilisce la quota di versamento minimo da effettuarsi all’atto dell’adesione all’Associazione da parte delle persone che intendano aderirvi. L’adesione all’associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori rispetto al versamento originario. E’ comunque facoltà degli aderenti all’Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto alla quota associativa annuale.
Articolo 12
(Bilancio)
L’esercizio sociale si apre il 1° gennaio di ogni anno e si chiude il 31 dicembre. Entro il 30 aprile di ciascun anno, a cura del Consiglio Direttivo, dovrà essere redatto un bilancio consuntivo dell’esercizio precedente ed un bilancio preventivo dell’anno in corso. I bilanci devono restare depositati presso la sede dell’Associazione nei quindici giorni che precedono la loro approvazione, a disposizione di coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura. Essi sono resi pubblici nelle forme stabilite dall’Assemblea ordinaria in sede di approvazione degli stessi.
E' vietata, tra gli associati, la distribuzione anche indiretta di proventi, utili o avanzi di gestione. Gli eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere reinvestiti ed impiegati a favore delle attività istituzionali previste dal presente statuto.
Articolo 13
(Scioglimento)
Nel caso di sciogli mento dell'Associazione, il patrimonio sarà devoluto ad altra associazione di promozione sociale, e comunque a fini di utilità sociale.
Articolo 14
(Disposizione finale)
Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto si fa riferimento alla legge 7 dicembre 2000, n. 383 , alle norme codice civile e alle altre leggi dello Stato in quanto applicabili.
Viene altresì fatto riferimento, compatibilmente alle fonti sopra citate, allo statuto dell’Associazione denominata , che ha carattere nazionale con sede in Genova.