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Sicilia

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Sede:

Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università di Messina, Messina, Polo Annunziata, 98168

 
STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE
“ISTITUTO ITALIANO DI BIOETICA – SICILIA”
Art 1. Denominazione
È costituita l’Associazione di promozione sociale Istituto Italiano di Bioetica – Sicilia.
Art. 2. Sede
L’Associazione ha sede in Messina, presso la Facoltà di Lettere e Filosofia (cattedra di Bioetica), e sede decentrata per lo svolgimento di attività presso il Consorzio Federico II di Montalbano Elicona. L’associazione può costituire altre sezioni in Sicilia.
Art. 3. Regolamento interno
Il funzionamento dell’Associazione è disciplinato dal presente statuto. L’Associazione agisce nel rispetto delle leggi statali e regionali e dei principi fondamentali dell’ordinamento giuridico. L’eventuale regolamento interno, da emanarsi a cura dell’organo amministrativo, disciplina, in armonia con il presente statuto, gli aspetti ulteriori relativi all’organizzazione e all’attività dell’Associazione, nonché i rapporti con le eventuali altre sezioni dell’Istituto in Sicilia.
Art. 4. Scopo
L’Associazione è aconfessionale, apolitica e non ha fini di lucro. Essa si propone la realizzazione di attività di ricerca, nonché di iniziative, scientifiche e formative, in un’ottica interculturale, nei seguenti settori:
bioetica generale, intesa come “lo studio sistematico della condotta umana nel campo delle scienze della vita e della cura della salute, in quanto esaminata alla luce dei principi e dei valori morali”, con particolare riferimento all’etica pubblica e al biodiritto;
bioetica medica, che studia il rapporto tra vita e valori etici nel campo dell’attività medica, in riferimento alla procreazione, alla salute e alla morte dell’uomo;
bioetica ambientale, che si interessa delle questioni di valore, dei modelli culturali e normativi che presiedono al comportamento umano nei confronti dell’ambiente naturale;
bioetica animale, che si occupa delle questioni morali e giuridiche attinenti alle relazioni tra l’uomo e le altre specie.
L’associazione intende operare nel campo della formazione professionale in ambito provinciale, regionale, nazionale, comunitario e internazionale. Essa svolge le predette attività in favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati. Per il conseguimento del suo scopo l’Associazione potrà:
- realizzare seminari, destinati sia a fornire orientamenti a quanti, studenti o neolaureati, intendano dedicarsi allo studio della bioetica, sia a favorire l’interazione di studiosi di varie discipline al fine di formare gruppi di ricerca e di iniziativa;
- promuovere e realizzare corsi di formazione e aggiornamento per studenti, per il personale direttivo, ispettivo e docente delle scuole di ogni ordine e grado e per medici, veterinari, operatori sanitari e ambientali, intesi a fornire sia una preparazione generale, relativa ai fondamenti teorici e alle nozioni base della disciplina bioetica, sia una preparazione più specifica, conforme alle varie specializzazioni e ai diversi campi di attività, nonché corsi di orientamento o di formazione professionale in ogni materia attinente alle finalità proprie dell’Associazione;
- promuovere e realizzare convegni di studi, quali momenti di confronto critico e di verifica delle ricerche intraprese, destinati altresì a promuovere la discussione pubblica e a favorire la partecipazione, nonché organizzare e gestire, anche in forma residenziale, convegni in materia di bioetica e nelle materie ad essa connesse;
- produrre pacchetti formativi, anche in forma multimediale, da fornire ad enti ed istituzioni pubbliche e private che ne facciano richiesta;
- realizzare pubblicazioni e collane, nonché prodotti audiovisivi e informatici sui temi che sono oggetto della sua attività;
- realizzare ricerche e indagini conoscitive, da perseguire anche attraverso la concessione di borse di studio;
- promuovere e curare la raccolta, la conservazione e la valorizzazione di qualsiasi materiale documentario nel campo della bioetica, anche attraverso la costituzione di un’apposita banca dati;
- instaurare relazioni di collaborazione culturale e scientifica, anche a carattere sistematico, con istituzioni scientifiche e amministrazioni pubbliche operanti in settori di comune interesse;
- collaborare e operare in collegamento, anche attraverso la stipula di convenzioni, con istituzioni pubbliche e private che condividano le finalità dell’associazione, nonché partecipare a concorsi e appalti presso enti pubblici;
- partecipare a consorzi e società tendenti alle stesse finalità dell’associazione.
- creare centri di ricerca e di alta formazione nell’ambito della bioetica.
L’associazione si impegna inoltre al sostegno attivo di tutte le iniziative pubbliche, in Italia e all’estero, volte a promuovere la tutela dei diritti e degli interessi che costituiscono l’oggetto della propria attività.
Per poter perseguire i fini istituzionali, l’Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria e gratuita dai propri associati, nonché delle strutture e del personale forniti dagli associati. A norma dell’art. 18, c. II, l. 7 dicembre 2000, n. 383 l’Associazione, in caso di particolare necessità, per poter attuare le finalità statutarie potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri associati.
Al fine della realizzazione degli scopi associativi, l’Associazione potrà accedere ed ottenere ogni contributo pubblico o privato, nonché stipulare convenzioni con lo Stato, le Regioni e le Province e gli altri enti pubblici territoriali, pubbliche amministrazioni nazionali e comunitarie, altre istituzioni pubbliche, enti pubblici, nonché con società, istituzioni private e fondazioni.
L’Associazione potrà altresì svolgere attività diverse da quelle sopra indicate, che siano connesse o accessorie a quelle statutarie.
L’Associazione, ferma restando la sua natura di organizzazione senza fini di lucro e nel rispetto delle norme di legge, potrà svolgere e/o partecipare ad attività di natura economica che possano essere necessarie ed utili al raggiungimento dei propri fini istituzionali, senza che siffatte attività siano prevalenti rispetto all’intera attività associativa.
Art. 5. Patrimonio sociale
Il patrimonio dell’Associazione è costituito:
dai beni mobili e immobili di cui l’Associazione andrà a dotarsi per il perseguimento delle finalità istituzionali, nonché dai frutti dei predetti beni;
da eredità, donazioni e legati;
da eventuali sovvenzioni, erogazioni, nonché da contributi, ordinari e straordinari, effettuati sia dagli associati che da soggetti terzi, pubblici e privati, che intendano concorrere al funzionamento dell’Associazione e al perseguimento dei suoi scopi;
da contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, nonché di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici programmi realizzati nell’ambito dei fini istituzionali;
da contributi erogati dall’Unione europea e da organismi internazionali.
Le entrate dell’Associazione sono costituite:
dalle quote associative versate dagli associati nella misura fissata dall’organo amministrativo;
dagli introiti realizzati nello svolgimento delle sue attività, nonché dalle entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
dai proventi delle cessioni di beni e servizi resi a terzi, e anche attraverso lo svolgimento di attività economiche svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
dalle entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;
da ogni altra entrata compatibile con le finalità sociali dell’associazionismo di promozione sociale.
Il Consiglio direttivo, annualmente, stabilisce la quota di versamento minimo da effettuarsi all’atto dell’adesione all’Associazione da parte delle persone che intendano aderirvi. L’adesione all’associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori rispetto al versamento originario. È comunque facoltà degli aderenti all’Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto alla quota associativa annuale.
Art. 6. Bilancio
L’esercizio sociale si apre il 1° gennaio di ogni anno e si chiude il 31 dicembre. Entro il 30 giugno di ciascun anno, a cura del Consiglio Direttivo, dovrà essere redatto un bilancio consuntivo dell’esercizio precedente ed un bilancio preventivo dell’anno in corso. I bilanci devono restare depositati presso la sede dell’Associazione nei quindici giorni che precedono la loro approvazione, a disposizione di coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura. Essi sono resi pubblici nelle forme stabilite dall’Assemblea ordinaria in sede di approvazione degli stessi.
Art. 7. Soci
Possono essere ammesse a far parte dell’Associazione le persone fisiche e/o le persone giuridiche che siano interessate alle attività della stessa, nonché i cultori e gli esperti delle materie costituenti lo scopo dell’Associazione, che presentino domanda di ammissione. La domanda di ammissione va presentata dall’aspirante associato al Consiglio direttivo, che delibera a maggioranza semplice. Gli associati hanno uguali diritti e doveri e sono distinti in: fondatori, ossia le persone che sono intervenute alla costituzione dell’Associazione; ordinari, ossia le persone ammesse all’Associazione in virtù di delibera del Consiglio Direttivo e che hanno aderito all’Associazione versando la quota associativa deliberata annualmente dal Consiglio Direttivo; onorari, ossia personalità della cultura e del mondo scientifico e istituzionale, nonché rappresentanti di istituzioni pubbliche o private che concorrano, in via ordinaria o straordinaria, all’organizzazione, al funzionamento e al perseguimento degli scopi dell’Associazione. Gli associati onorari partecipano di diritto alle riunioni dell’Assemblea degli associati e possono riunirsi in Comitato d’onore.
La qualità di associato si perde per:
- morte;
- dimissioni;
- mancato versamento della quota associativa per un periodo superiore ai dodici mesi;
- violazione dei principi ispiratori dell’associazione e del presente statuto;
- indegnità, ovvero per comportamenti non corrispondenti ai dettami statutari;
- per incompatibilità, ovvero nell’ipotesi in cui l’associato faccia parte di enti, società, organismi pubblici o privati le cui finalità contrastino con quelle dell’Associazione o, comunque, tenga pubblicamente un comportamento contrario alla realizzazione delle finalità dell’Associazione.
La radiazione o la sospensione dell’associato è deliberata, a maggioranza semplice dal Consiglio Direttivo ed è comunicata all’associato sanzionato il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere all’Assemblea mediante raccomandata inviata al presidente dell’Associazione.
Le prestazioni fornite dagli associati nell’ambito delle attività dell’Associazione sono gratuite. Gli associati hanno diritto di partecipare all’Assemblea, di votare direttamente o per delega se in regola con il versamento della quota associativa.
Art. 8. Organi
Sono organi dell’Associazione:
- l’Assemblea degli associati;
- il Consiglio Direttivo;
- il Segretario Generale.
Le cariche sociali sono elettive; esse sono altresì gratuite, salvo il rimborso delle spese vive documentate, affrontate dai componenti degli organi associativi nell’espletamento dei loro incarichi.
Art. 9. Assemblea
L’Assemblea, composta dagli associati in regola con il versamento della quota annuale, delinea gli indirizzi generali dell’attività dell’Associazione. Essa è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo in via ordinaria almeno una volta nell’anno solare ed entro il 30 aprile di ogni anno per approvare il rendiconto dell’anno precedente. L’assemblea straordinaria potrà essere convocata ogni qualvolta il Presidente del Consiglio Direttivo o almeno cinque membri del Consiglio Direttivo lo ritengano opportuno, ovvero su richiesta di almeno un terzo dei soci. In quest’ultimo caso il Presidente del Consiglio Direttivo provvede alla convocazione entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l’Assemblea dovrà tenersi entro trenta giorni dalla convocazione. La convocazione dell’Assemblea è fatta mediante lettera di comunicazione, anche via fax o e-mail, con indicazione dell’ordine del giorno, del luogo, del giorno e dell’ora della riunione, sia di prima che di seconda convocazione; la comunicazione dovrà essere inviata a tutti gli associati all’indirizzo risultante dal libro degli associati, nonché ai componenti del Consiglio Direttivo, almeno dieci giorni prima della data fissata per l’adunanza.
Spetta all’Assemblea ordinaria:
a) discutere ed approvare il bilancio annuale consuntivo e preventivo;
b) approvare l’eventuale regolamento interno predisposto dal Consiglio Direttivo;
c) discutere e deliberare in ordine a tutti gli argomenti attinenti la gestione dell’Associazione, sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
d) eleggere i membri del Consiglio Direttivo;
e) nominare, su proposta del Consiglio Direttivo, i componenti del Comitato scientifico, se istituito;
f) discutere e deliberare in ordine ai ricorsi presentati avverso i provvedimenti di sospensione o radiazione dall’associazione deliberati dal Consiglio Direttivo.
L’Assemblea ordinaria è validamente costituita: in prima convocazione quando siano presenti o rappresentati, a mezzo delega da conferirsi esclusivamente ad altri associati, la metà più uno degli aderenti; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti o rappresentati. Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato mediante delega scritta.
Ogni socio non può avere più di una delega. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti e dei rappresentati a mezzo delega.
All’Assemblea straordinaria spetta deliberare:
a) sulle modifiche statutarie;
b) sullo scioglimento dell’Associazione;
c) sulla nomina e facoltà dei liquidatori.
L’Assemblea straordinaria è validamente costituita: in prima convocazione, quando sono presenti o rappresentati, a mezzo delega da conferirsi esclusivamente ad altri associati, i due terzi degli aderenti; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti o rappresentati. Le deliberazioni sono valide se ottengono il voto favorevole dei due terzi dei partecipanti.
L’Assemblea, sia straordinaria che ordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo ovvero, in sua assenza o impedimento, dal Segretario Generale; nell’ipotesi di assenza o impedimento del Segretario Generale, l’Assemblea è presieduta da persona designata dall’Assemblea stessa. Il Presidente dell’Assemblea nomina un segretario. Delle riunioni è redatto processo verbale, da firmarsi dal Presidente e dal segretario dell’Assemblea.
Art. 10. Consiglio Direttivo
L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, composto da un minimo di cinque ad un massimo di quindici membri eletti dall’Assemblea, che preliminarmente ne indicherà il numero. I consiglieri devono essere aderenti all’Associazione, durano in carica quattro anni e sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Presidente ed il Segretario Generale ed, eventualmente, un Vice Presidente, che sostituisce il Presidente nelle sue attribuzioni ogni qualvolta questi sia temporaneamente impedito ad esercitare le sue funzioni e sussista contestuale impedimento del Segretario Generale. Il Consiglio si riunisce almeno ogni tre mesi. Può essere altresì convocato su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti. La convocazione del Consiglio è fatta mediante lettera, anche via fax o e-mail, contenente l’indicazione dell’ordine del giorno, del luogo, del giorno e dell’ora della riunione, spedita a tutti i componenti del Consiglio almeno 15 giorni prima dell’adunanza. Il Consiglio comunque è validamente costituito ed è atto a deliberare, anche in assenza delle suddette formalità, qualora siano presenti tutti i suoi membri. Il Consiglio è validamente costituito qualora sia presente la maggioranza dei suoi membri. Le deliberazioni del Consiglio sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto di chi presiede la riunione. Alle riunioni del Consiglio Direttivo possono partecipare, con voto deliberativo, il rappresentante dell’Istituto Nazionale di Bioetica con sede in Genova, nonché i rappresentanti dei soggetti pubblici o privati che concorrano, in maniera continuativa e secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo all’inizio di ogni quadriennio, al funzionamento e al perseguimento degli scopi dell’Associazione.
Il Consiglio Direttivo gestisce l’Associazione in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi delineati dall’Assemblea e compie gli atti di amministrazione ordinaria e straordinaria in relazione agli indirizzi ricevuti. In particolare:
- predispone ogni anno il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
- predispone i programmi di ricerca, formazione ed attività dell’Associazione ed i relativi piani di spesa;
- delibera la costituzione di eventuali sottocommissioni;
- nomina il Segretario Amministrativo;
- delibera la quota associativa annuale;
- delibera l’ammissione all’Associazione di nuovi aderenti;
- propone all’Assemblea la nomina di un eventuale Comitato scientifico;
- redige l’eventuale regolamento interno.
Il Consiglio Direttivo può nominare tra gli associati procuratori “ad negotia” per determinati atti o categorie di atti.
In caso di cessazione, per qualsiasi motivo, di un membro del Consiglio Direttivo, il Consiglio stesso fa luogo alla cooptazione. Il consigliere cooptato dura in carica fino alla successiva assemblea, al cui ordine del giorno deve essere posto l’argomento della sostituzione del consigliere cessato e dell’elezione del nuovo; l’associato eletto dall’Assemblea in luogo del consigliere cessato dura in carica per lo stesso periodo durante il quale sarebbe rimasto in carica il consigliere cessato dall’incarico. Se, per qualsiasi motivo, viene meno la maggioranza dei consiglieri, l’intero Consiglio Direttivo s’intende decaduto e dovrà procedersi alla sua rielezione.
Art. 11. Presidente del Consiglio Direttivo
Il Presidente del Consiglio Direttivo, nominato in seno al Consiglio e scelto tra personalità di alta qualificazione scientifica, convoca e presiede l’Assemblea ed il Consiglio Direttivo. Il Presidente, sentito il Segretario Generale e su eventuali proposte formulate dal Comitato Scientifico – se nominato-, elabora i programmi pluriennali e annuali di ricerca, formazione ed attività e i relativi piani di spesa, da sottoporre all’esame del Consiglio Direttivo. Egli, inoltre, formula le proposte relative alle convenzioni con altre istituzioni e sovrintende, in collaborazione con il Segretario Generale, alle iniziative dell’Associazione, curando i rapporti con i media e con i soggetti pubblici e privati che perseguono fini analoghi a quelli dell’Associazione.
Art. 12. Segretario Generale
Al Segretario Generale spetta la rappresentanza dell’Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio. Il Segretario Generale compie gli atti di ordinaria amministrazione dell’Associazione; in casi eccezionali di necessità ed urgenza, può anche compiere atti di straordinaria amministrazione riferendone prontamente, in tal caso, al Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato. Inoltre, verifica l’osservanza dello Statuto e dell’eventuale regolamento, proponendo le opportune modifiche ove se ne presenti la necessità, e sottopone all’approvazione dell’Assemblea il bilancio di previsione ed il consuntivo predisposti dal Consiglio Direttivo. In caso di impossibilità temporanea, impedimento o assenza, il Segretario Generale delega le sue funzioni ad altro membro del Consiglio Direttivo.
Art. 13. Segretario Amministrativo
Il Segretario Amministrativo redige processo verbale delle adunanze dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo e coadiuva il Segretario Generale ed il Consiglio Direttivo nell’esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie o opportune per il funzionamento dell’amministrazione dell’Associazione. Il Segretario Amministrativo cura la tenuta del libro verbali dell’Assemblea, del Consiglio Direttivo, nonché del libro degli aderenti all’Associazione. Cura altresì la gestione della cassa dell’Associazione e ne tiene la contabilità, effettuandone le relative verifiche.
Art. 14. Comitato Scientifico
Per tutte le valutazioni di ordine scientifico, l’Associazione può avvalersi dell’opera di un Comitato Scientifico, composto da un numero variabile di membri, nominati dall’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo, e scelti tra personalità di alta qualificazione professionale in campo scientifico. Il Comitato Scientifico, se nominato, è convocato dal Presidente del Consiglio Direttivo e, comunque, quando lo richiedano almeno due componenti del Comitato Scientifico medesimo. Esso può formulare proposte relative ai piani annuali e pluriennali di ricerca, formazione ed attività, elaborati dal Presidente del Consiglio Direttivo. Esprime altresì parere consultivo su tutte gli argomenti, rimessi alle deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea, che comportino valutazioni di natura scientifica.
Art. 15. Utili e avanzi di gestione
L’associazione non ha scopo di lucro e i proventi delle attività poste in essere dall’associazione per la realizzazione dello scopo sociale non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette. A norma dell’art. 3, lett. e), l. 7 dicembre 2000, n. 383, l’associazione ha l’obbligo di reinvestire gli eventuali avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali statutariamente previste.
Art. 16. Estinzione e scioglimento
L’associazione si estingue, secondo le modalità di cui all’art. 27 cod. civ.:
a) quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi;
b) per le altre cause di cui all’art. 27 cod. civ.
In caso di scioglimento, cessazione o estinzione dell’associazione, per qualunque causa, dopo aver provveduto alla liquidazione di tutte le passività e pendenze, il patrimonio residuo sarà devoluto, a norma dell’art. 3, lett. l), l. 7 dicembre 2000, n. 383, a fini di utilità sociale.
Per tutto quanto non previsto dal presente statuto, si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali vigenti in materia.
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