STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE CULTURALE SCIENTIFICA
“ISTITUTO ITALIANO DI BIOETICA – PUGLIA”
Art 1. Denominazione
È costituita l’Associazione culturale scientifica “Istituto Italiano di Bioetica – Puglia”.
Art.2. Sede
L’Associazione ha sede in Foggia, presso la Cattedra di Pedagogia generale della Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università degli Studi, via Arpi 155.
Art. 3. Regolamenti interni
Il funzionamento dell’Associazione è disciplinato dal presente statuto. L’Associazione agisce nel rispetto delle leggi comunitarie, statali e regionali e dei principi fondamentali dell’ordinamento giuridico. Eventuali regolamenti interni, predisposti dal Consiglio direttivo e approvati dall’Assemblea degli associati, disciplinano, in armonia con il presente statuto, gli aspetti ulteriori relativi all’organizzazione e all’attività dell’Associazione.
Art. 4. Scopo
L’Associazione si collega, nei principî e negli scopi, all’Istituto Italiano di Bioetica, che ha sede in Genova e opera a livello nazionale, e agli Istituti Italiani di Bioetica che operano a livello regionale.
L’Associazione è aconfessionale, apolitica e non ha fini di lucro. Essa si propone la realizzazione di attività di studio e ricerca, nonché di iniziative scientifiche e formative, in un’ottica interdisciplinare e interculturale, nei seguenti settori:
1) bioetica medica, che studia il rapporto tra vita e valori etici nel campo dell’attività medica, in riferimento alla nascita, alla salute e alla morte dell’uomo;
2) bioetica ambientale, che si interessa delle questioni di valore, dei modelli culturali e normativi che presiedono al comportamento umano nei confronti dell’ambiente naturale;
3) biopolitica e biodiritti, che concernono le modalità adottate dal potere politico e dal sistema normativo nel trattamento dei processi biologici e del benessere psico-fisico a livello individuale e collettivo;
4) bioetica animale, che si occupa delle questioni morali e giuridiche attinenti alle relazioni tra l’uomo e le altre specie;
5) rapporti tra etica ed economia, specificamente in relazione alle ricadute dell’attività economica sulla qualità della vita e sul destino delle persone (dimensione globale del mercato, sostenibilità dello sviluppo, limiti del profitto, responsabilità sociale dell’impresa e connesse possibili forme di equità e di solidarietà).
L’associazione intende svolgere la propria attività in favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati. Per il conseguimento del suo scopo l’Associazione potrà:
- instaurare relazioni di collaborazione culturale e scientifica, anche a carattere sistematico, con istituzioni scientifiche, amministrazioni pubbliche e organismi operanti in settori di comune interesse;
- organizzare seminari, destinati sia a fornire orientamenti a quanti, studenti o neolaureati, intendano dedicarsi allo studio della bioetica, sia a favorire l’interazione di studiosi di varie discipline al fine di formare gruppi stabili di ricerca e di iniziativa;
- promuovere la realizzazione di corsi di aggiornamento e formazione per studenti, per il personale direttivo, ispettivo e docente delle scuole di ogni ordine e grado e per medici, veterinari, operatori sanitari e ambientali, intesi a fornire sia una preparazione generale, relativa ai fondamenti teorici e alle nozioni base della disciplina bioetica, sia una preparazione più specifica, conforme alle varie specializzazioni e ai diversi campi di attività, nonché corsi di orientamento o di formazione in ogni materia attinente alle finalità proprie dell’Associazione;
- promuovere la realizzazione di convegni di studi, quali momenti di confronto critico e di verifica delle ricerche intraprese, destinati altresì a promuovere la discussione pubblica e a favorire la partecipazione, nonché organizzare e gestire, anche in forma residenziale, convegni in materia di bioetica e nelle materie ad essa connesse;
- promuovere la realizzazione di pacchetti formativi, anche in forma multimediale, da fornire ad enti ed istituzioni pubbliche e private che ne facciano richiesta;
- realizzare pubblicazioni e collane, nonché prodotti audiovisivi e informatici sui temi che sono oggetto della sua attività;
- realizzare ricerche e indagini conoscitive, da perseguire anche attraverso la concessione di borse di studio;
- curare la raccolta, la conservazione e la valorizzazione di qualsiasi materiale documentario nel campo della bioetica, anche attraverso la costituzione di un’apposita banca dati;
- collaborare e operare in collegamento, anche attraverso la stipula di convenzioni, con istituzioni pubbliche e private che condividano le sue finalità, nonché partecipare a concorsi e appalti presso enti pubblici;
- partecipare a consorzi e raggruppamenti aventi finalità analoghe a quelle dell’Associazione.
L’associazione si impegna inoltre al sostegno attivo di tutte le iniziative pubbliche, in Italia e all’estero, volte a promuovere la tutela dei diritti e degli interessi che costituiscono l’oggetto della propria attività.
Per poter perseguire i propri fini istituzionali, l’Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria e gratuita dai propri associati, nonché delle strutture e del personale da essi forniti. In casi di particolare necessità l’Associazione può inoltre assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche di propri associati. L’attività svolta dagli associati, in relazione alle cariche sociali ricoperte, deve essere considerata a titolo gratuito e volontario e non può essere retribuita in nessun modo.
Al fine della realizzazione degli scopi associativi, l’Associazione potrà richiedere ed ottenere ogni contributo pubblico o privato, nonché stipulare convenzioni con lo Stato, le Regioni e le Province e gli altri enti pubblici territoriali, pubbliche amministrazioni nazionali e comunitarie, altre istituzioni pubbliche, enti pubblici, nonché con società, istituzioni private e fondazioni.
L’Associazione potrà altresì svolgere attività diverse da quelle sopra indicate, che siano connesse o accessorie a quelle statutarie.
L’Associazione, ferma restando la sua natura di organizzazione senza fini di lucro e nel rispetto delle norme di legge, potrà svolgere e/o partecipare ad attività di natura economica che possano essere necessarie ed utili al raggiungimento dei propri fini istituzionali, senza che siffatte attività diventino prevalenti rispetto all’intera attività associativa. Gli eventuali utili o avanzi di gestione non possono essere distribuiti a nessun titolo, e devono essere utilizzati nell’attività istituzionale.
Art. 5. Patrimonio sociale
Il patrimonio dell’Associazione è costituito:
1) dai beni mobili e immobili di cui l’Associazione andrà a dotarsi per il perseguimento delle finalità istituzionali, nonché dai frutti dei predetti beni;
2) da eredità, donazioni e legati;
3) da eventuali sovvenzioni, erogazioni, nonché da contributi, ordinari e straordinari, effettuati sia dagli associati che da soggetti terzi, pubblici e privati, che intendano concorrere al funzionamento dell’Associazione e al perseguimento dei suoi scopi;
4) da contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, nonché di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici programmi realizzati nell’ambito dei fini istituzionali;
5) da contributi erogati dall’Unione europea e da organismi internazionali.
Le entrate dell’Associazione sono costituite:
- dalle quote associative versate dagli associati nella misura fissata dall’Organo amministrativo;
- dalle entrate derivanti dallo svolgimento delle sue attività, o da prestazioni di servizi convenzionati;
- dai proventi derivanti dallo svolgimento delle attività economiche svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- dalle entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;
- dalle sovvenzioni, donazioni, lasciti di terzi, di associati o di altre associazioni.
Il Consiglio direttivo, annualmente, stabilisce la quota di versamento minimo da effettuarsi all’atto dell’adesione all’Associazione da parte di coloro che intendano aderirvi. L’adesione all’associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori rispetto al versamento originario. È comunque facoltà degli aderenti all’Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto alla quota associativa annuale.
Art. 6. Bilancio
L’esercizio sociale si apre il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Entro il 31 marzo di ciascun anno, il Consiglio direttivo predispone il rendiconto dell’esercizio precedente ed eventualmente un bilancio preventivo dell’anno in corso. I bilanci devono restare depositati presso la sede dell’Associazione nei quindici giorni che precedono la data dell’Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura. Essi sono resi pubblici nelle forme stabilite dall’Assemblea ordinaria in sede di approvazione degli stessi.
Art. 7. Associati
Possono essere ammesse a far parte dell’Associazione le persone fisiche e/o le persone giuridiche che siano interessate alle attività della stessa, nonché i cultori e gli esperti delle materie costituenti lo scopo dell’Associazione, che presentino domanda di ammissione. La domanda di ammissione va presentata dall’aspirante associato al Consiglio direttivo. Gli associati hanno uguali diritti e doveri e sono distinti in: fondatori, ossia le persone che sono intervenute alla costituzione dell’Associazione; ordinari, ossia le persone ammesse all’Associazione in virtù di delibera del Consiglio direttivo e che hanno aderito all’Associazione versando la quota associativa deliberata annualmente dal Consiglio direttivo; onorari, ossia personalità della cultura e del mondo scientifico e istituzionale, nonché rappresentanti di istituzioni pubbliche o private che concorrano, in via ordinaria o straordinaria, all’organizzazione, al funzionamento e al perseguimento degli scopi dell’Associazione. Gli associati onorari partecipano di diritto alle riunioni dell’Assemblea degli associati e possono riunirsi in Comitato d’onore.
La qualità di associato si perde per:
- morte;
- dimissioni;
- mancato versamento della quota associativa per un periodo superiore ai dodici mesi;
- provvedimento di radiazione o sospensione, adottato dal Consiglio direttivo a motivo di: indegnità, in caso di gravi violazioni del presente statuto o dei principi ispiratori dell’Associazione, ovvero di tenuta di comportamenti non corrispondenti ai dettami statutari; incompatibilità, nell’ipotesi in cui l’associato faccia parte di enti, società, organismi pubblici o privati le cui finalità contrastino con quelle dell’Associazione o, comunque, tenga pubblicamente un comportamento contrario alla realizzazione delle sue finalità.
La radiazione e la sospensione sono deliberate dal Consiglio direttivo e sono comunicate all’associato il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere all’Assemblea mediante raccomandata inviata al presidente dell’Associazione.
Le prestazioni fornite dagli associati nell’ambito delle attività dell’Associazione sono gratuite. Gli associati hanno diritto di partecipare all’Assemblea e di votare direttamente o per delega se in regola con il versamento della quota associativa.
La sottoscrizione della quota o il versamento di contributi associativi non creano altri diritti di partecipazione e segnatamente, quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte.
Art. 8. Organi
Sono organi dell’Associazione:
- l’Assemblea degli associati;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente;
- il Comitato scientifico, ove nominato;
- il Collegio dei revisori, o il Revisore, ove nominati.
Le cariche sociali sono elettive; esse sono altresì gratuite, salvo il rimborso delle spese vive documentate, sostenute dai componenti degli organi associativi nell’espletamento dei loro incarichi.
Art. 9. Assemblea
L’Assemblea, composta dagli associati in regola con il versamento della quota annuale, delinea gli indirizzi generali dell’attività dell’Associazione. Essa è convocata dal Presidente del Consiglio direttivo in via ordinaria almeno una volta nell’anno solare ed entro il 30 aprile di ogni anno per approvare il rendiconto dell’anno precedente e l’eventuale bilancio preventivo per l’anno in corso. L’assemblea straordinaria potrà essere convocata ogni qualvolta il Presidente del Consiglio direttivo o almeno un terzo dei membri del Consiglio direttivo lo ritengano opportuno, ovvero su richiesta di almeno un terzo dei soci. In quest’ultimo caso il Presidente del Consiglio direttivo provvede alla convocazione entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l’Assemblea dovrà tenersi entro trenta giorni dalla convocazione. La convocazione dell’Assemblea è fatta mediante lettera di comunicazione, con indicazione dell’ordine del giorno, del luogo, del giorno e dell’ora della riunione, sia di prima che di seconda convocazione; la comunicazione dovrà essere inviata a tutti gli associati all’indirizzo risultante dal Libro degli associati, nonché ai componenti del Consiglio direttivo, almeno otto giorni prima della data fissata per l’adunanza, con lettera raccomandata a/r ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire la prova dell’avvenuto ricevimento. In casi di urgenza il termine di preavviso può essere ridotto a cinque giorni purché la convocazione venga effettuata a mezzo telegramma. A richiesta dell’associato, la convocazione può essere effettuata mediante comunicazione trasmessa via telefax, posta elettronica o altri mezzi similari, ai recapiti espressamente comunicati dall’associato e risultanti dal Libro degli associati.
L’Assemblea ordinaria:
a) discute ed approva il rendiconto annuale e l’eventuale bilancio preventivo;
b) approva i regolamenti interni predisposti dal Consiglio direttivo;
c) discute e delibera in ordine a tutti gli argomenti attinenti la gestione dell’Associazione, sottoposti al suo esame dal Consiglio direttivo;
d) elegge i membri del Consiglio direttivo e gli eventuali Revisori;
e) nomina, su proposta del Consiglio direttivo, i componenti del Comitato scientifico, se istituito;
f) discute e delibera in ordine ai ricorsi presentati dagli associati avverso i provvedimenti di sospensione o radiazione.
Ciascun associato ha diritto ad un voto. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti e dei rappresentati a mezzo delega e vincolano tutti i soci anche se assenti, dissenzienti o astenuti dal voto.
È ammesso l’intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio. Non può essere delegato un membro del Consiglio direttivo. E’ vietato il cumulo di deleghe, per cui ogni associato può rappresentare solo un altro associato.
L’Assemblea ordinaria è validamente costituita: in prima convocazione quando siano presenti o rappresentati la metà più uno degli aderenti; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti o rappresentati.
L’Assemblea straordinaria delibera:
a) sulle modifiche statutarie;
b) sullo scioglimento dell’Associazione;
c) sulla nomina e facoltà dei liquidatori.
L’Assemblea straordinaria è validamente costituita: in prima convocazione, quando sono presenti o rappresentati a mezzo delega i due terzi degli aderenti; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti o rappresentati. Le deliberazioni sono valide se ottengono il voto favorevole dei due terzi dei presenti e dei rappresentati a mezzo delega.
L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo ovvero, in sua assenza o impedimento, dalla persona designata dall’Assemblea stessa. Il Presidente dell’Assemblea nomina un segretario. Delle riunioni è redatto processo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario dell’Assemblea, che deve essere trascritto nel Libro dei verbali dell’Assemblea.
Art. 10. Consiglio Direttivo
L’Associazione è amministrata da un Consiglio direttivo, composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri, eletti dall’Assemblea. I consiglieri devono essere aderenti all’Associazione, durano in carica quattro anni e sono rieleggibili. Le prime nomine sono effettuate in sede di costituzione.
Il Consiglio direttivo elegge nel suo seno il Presidente, il Segretario e il Tesoriere. Il Consiglio si riunisce almeno ogni tre mesi. Può essere altresì convocato su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti. La convocazione del Consiglio è fatta mediante avviso contenente l’indicazione dell’ordine del giorno, del luogo, del giorno e dell’ora della riunione, comunicato a tutti i componenti almeno cinque giorni prima dell’adunanza. Il Consiglio comunque è validamente costituito ed è atto a deliberare anche in assenza delle suddette formalità, qualora siano presenti tutti i suoi membri e nessuno si oppone alla trattazione delle materie. Il Consiglio è validamente costituito qualora sia presente la maggioranza dei suoi membri. Le deliberazioni del Consiglio sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.
Il Consiglio Direttivo gestisce l’Associazione in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi delineati dall’Assemblea degli Associati e compie gli atti di amministrazione ordinaria e straordinaria in relazione agli indirizzi ricevuti. In particolare:
- predispone ogni anno il rendiconto e l’eventuale bilancio preventivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
- predispone i programmi di ricerca, formazione ed attività dell’Associazione ed i relativi piani di spesa;
- delibera la costituzione di eventuali commissioni di studio;
- determina la quota associativa annuale;
- delibera l’ammissione all’Associazione di nuovi aderenti;
- propone all’Assemblea la nomina di un eventuale Comitato scientifico;
- predispone i regolamenti interni e li sottopone all’approvazione dell’Assemblea degli associati.
Il Consiglio direttivo può nominare tra gli associati procuratori ad negotia per determinati atti o categorie di atti.
In caso di dimissioni, decesso, decadenza o altro impedimento di uno dei suoi membri, il Consiglio direttivo ha facoltà di procedere alla sua integrazione, dando la precedenza al primo non eletto, o in mancanza, per cooptazione tra i soci. Il consigliere subentrato decade alla scadenza del Consiglio direttivo di cui fa parte.
Se, per qualsiasi motivo, viene meno la maggioranza dei consiglieri, l’intero Consiglio direttivo s’intende decaduto e si dovrà procedere alla rielezione.
Art. 11. Presidente del Consiglio direttivo, Segretario e Tesoriere
Il Presidente del Consiglio direttivo convoca e presiede l’Assemblea ed il Consiglio direttivo. Ha la legale rappresentanza dell'ente di fronte ai terzi e in giudizio e dà esecuzione alle delibere del Consiglio.
Il Segretario tiene aggiornati i libri sociali, cura la corrispondenza, redige i verbali delle sedute del Consiglio direttivo e delle assemblee dei soci, sottoscrivendoli unitamente al Presidente. Il Segretario cura il disbrigo degli affari generali, si occupa dei rapporti dell’Associazione con i media e con gli altri soggetti pubblici e privati con cui essa opera, e svolge ogni altro compito a lui demandato dal Consiglio.
Il Tesoriere provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese, che saranno registrati sul Libro di cassa in ordine cronologico. Il Tesoriere provvede alla stesura dei rendiconti e dei bilanci e tiene l’inventario dei beni detenuti dall’Associazione, indicandone il titolo di possesso, la destinazione e lo stato d’uso.
Art. 12. Comitato Scientifico
Per tutte le valutazioni di ordine scientifico, l’Associazione può avvalersi dell’opera di un Comitato scientifico, composto da un numero variabile di membri, nominati dall’Assemblea su proposta del Consiglio direttivo, e scelti tra personalità di alta qualificazione scientifica. Il Comitato scientifico, se nominato, è convocato dal Presidente del Consiglio direttivo e, comunque, quando lo richiedano almeno due componenti del Comitato medesimo. Il Comitato scientifico promuove e coordina le attività scientifiche dell’Associazione, e in particolare:
- propone al Consiglio direttivo le attività di ricerca e le iniziative culturali e ne cura la direzione scientifica;
- sovrintende le iniziative di formazione;
- definisce gli indirizzi per la creazione e lo sviluppo di un sito internet, di un archivio e di una biblioteca dell’Associazione;
- cura le pubblicazioni;
- formula proposte al Consiglio direttivo su ogni altro aspetto dell’attività dell’Associazione.
Art. 13. Revisori
L’Assemblea può nominare da uno a tre Revisori, che formano il Collegio dei Revisori. Essi durano in carica tre anni e possono essere scelti anche fra persone estranee all’Associazione, avuto riguardo alla loro competenza e probità. Ai Revisori, ove nominati, spetta, nelle forme e nei limiti d’uso, il controllo sulla gestione amministrativa dell’Associazione. Essi possono essere invitati alle riunioni del Consiglio direttivo. Devono inoltre redigere una relazione sui rendiconti o bilanci predisposti dal Consiglio direttivo.
Art. 14. Utili e avanzi di gestione
L’Associazione non ha scopo di lucro e i proventi delle attività poste in essere per la realizzazione dello scopo sociale non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette.
Art. 15. Estinzione e scioglimento
In caso di scioglimento l’Assemblea designerà uno o più liquidatori, anche esterni all’Associazione, al fine di devolvere tutti i beni ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art.3, comma 190, della legge 23/12/1996, n.662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Per tutto quanto non previsto dal presente statuto, si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali vigenti in materia.