Regolamento (CEE) n. 2092/91 del 24 giugno 1991 (1)
Regolamento del Consiglio relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari (2) (3)
Il Consiglio delle Comunità europee,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo,
visto il parere del Comitato economico e sociale,
considerando che i consumatori richiedono in misura sempre maggiore prodotti agricoli e derrate alimentari ottenuti con metodi biologici; che questo fenomeno sta quindi creando un nuovo mercato per i prodotti agricoli;
considerando che questi prodotti sono venduti sul mercato ad un prezzo più elevato, mentre il metodo di produzione richiede un impiego meno intensivo della terra; che tale metodo di produzione può quindi svolgere una funzione nel quadro del riorientamento della politica agricola comune per quanto attiene alla realizzazione di un migliore equilibrio tra l'offerta e la domanda di prodotti agricoli, la tutela dell'ambiente e la conservazione dello spazio rurale;
considerando che, in seguito alla crescente domanda, vengono immessi sul mercato prodotti agricoli e derrate alimentari recanti indicazioni che informano l'acquirente o lo inducono a ritenere che essi siano stati ottenuti con metodi biologici o senza l'impiego di prodotti chimici di sintesi;
considerando che alcuni Stati membri hanno già introdotto disposizioni regolamentari e controlli concernenti l'utilizzazione di tali indicazioni;
considerando che un quadro normativo comunitario in materia di produzione, di etichettatura e di controllo è necessario per la tutela della coltura biologica in quanto garantisce condizioni di concorrenza leale fra i produttori dei prodotti che recano tali indicazioni, oltre a contrastare una tendenza all'anonimato sul mercato dei prodotti biologici, assicurando la trasparenza a tutti i livelli della produzione e della preparazione e rendendo questi prodotti più credibili agli occhi dei consumatori;
considerando che il sistema di produzione biologico costituisce un metodo particolare di produzione al livello delle aziende agricole; che occorre pertanto disporre che sull'etichettatura dei prodotti trasformati le indicazioni concernenti il metodo di produzione biologico siano legate alle indicazioni relative agli ingredienti ottenuti mediante tale metodo di produzione;
considerando che per l'attuazione delle disposizioni prospettate è necessario istituire procedimenti flessibili che consentano di adeguare, di integrare o di definire talune modalità tecniche o determinate misure alla luce dell'esperienza acquisita; che il presente regolamento sarà completato entro un termine appropriato con disposizioni concernenti la produzione animale;
considerando che è necessario stabilire, nell'interesse dei produttori e degli acquirenti dei prodotti che recano indicazioni concernenti il metodo di produzione biologico, i princìpi minimi che devono essere soddisfatti affinché i prodotti possano essere presentati con tali indicazioni;
considerando che il metodo di produzione biologico implica restrizioni importanti per quanto concerne l'utilizzazione di fertilizzanti o antiparassitari che possono avere conseguenze nocive per l'ambiente o dare origine a residui nei prodotti agricoli; che quindi occorre rispettare le tecniche accettate nella Comunità al momento dell'adozione del presente regolamento secondo le prassi in essa vigenti in detto momento; che inoltre è opportuno, per il futuro, stabilire i princìpi che disciplinano l'autorizzazione di prodotti che possono essere utilizzati in questo tipo di agricoltura;
considerando inoltre che l'agricoltura biologica fa ricorso a tecniche colturali di vario tipo ed all'apporto limitato di concimi e di ammendamenti di origine non chimica e poco solubili; che occorre definire in modo preciso tali tecniche e stabilire le condizioni di impiego di taluni prodotti non chimici di sintesi;
considerando che le procedure previste permettono di completare, ove necessario, l'allegato I con disposizioni più specifiche intese ad evitare la presenza di taluni residui di prodotti chimici di sintesi provenienti da fonti diverse dall'agricoltura (inquinamento ambientale) nei prodotti ottenuti con metodi biologici;
considerando che il controllo sull'osservanza delle norme di produzione richiede, in linea di massima, controlli in tutte le fasi della produzione e della commercializzazione;
considerando che tutti gli operatori che producono, preparano, importano o commercializzano prodotti recanti indicazioni sul metodo di produzione biologico devono essere assoggettati ad un regime di controllo regolare, conforme ai requisiti minimi comunitari e effettuato da istanze all'uopo designate e/o da organismi riconosciuti e controllati; che è opportuno che un'indicazione comunitaria di controllo possa figurare sull'etichetta dei prodotti sottoposti a questo regime di controllo,
ha adottato il presente regolamento:
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo,
visto il parere del Comitato economico e sociale,
considerando che i consumatori richiedono in misura sempre maggiore prodotti agricoli e derrate alimentari ottenuti con metodi biologici; che questo fenomeno sta quindi creando un nuovo mercato per i prodotti agricoli;
considerando che questi prodotti sono venduti sul mercato ad un prezzo più elevato, mentre il metodo di produzione richiede un impiego meno intensivo della terra; che tale metodo di produzione può quindi svolgere una funzione nel quadro del riorientamento della politica agricola comune per quanto attiene alla realizzazione di un migliore equilibrio tra l'offerta e la domanda di prodotti agricoli, la tutela dell'ambiente e la conservazione dello spazio rurale;
considerando che, in seguito alla crescente domanda, vengono immessi sul mercato prodotti agricoli e derrate alimentari recanti indicazioni che informano l'acquirente o lo inducono a ritenere che essi siano stati ottenuti con metodi biologici o senza l'impiego di prodotti chimici di sintesi;
considerando che alcuni Stati membri hanno già introdotto disposizioni regolamentari e controlli concernenti l'utilizzazione di tali indicazioni;
considerando che un quadro normativo comunitario in materia di produzione, di etichettatura e di controllo è necessario per la tutela della coltura biologica in quanto garantisce condizioni di concorrenza leale fra i produttori dei prodotti che recano tali indicazioni, oltre a contrastare una tendenza all'anonimato sul mercato dei prodotti biologici, assicurando la trasparenza a tutti i livelli della produzione e della preparazione e rendendo questi prodotti più credibili agli occhi dei consumatori;
considerando che il sistema di produzione biologico costituisce un metodo particolare di produzione al livello delle aziende agricole; che occorre pertanto disporre che sull'etichettatura dei prodotti trasformati le indicazioni concernenti il metodo di produzione biologico siano legate alle indicazioni relative agli ingredienti ottenuti mediante tale metodo di produzione;
considerando che per l'attuazione delle disposizioni prospettate è necessario istituire procedimenti flessibili che consentano di adeguare, di integrare o di definire talune modalità tecniche o determinate misure alla luce dell'esperienza acquisita; che il presente regolamento sarà completato entro un termine appropriato con disposizioni concernenti la produzione animale;
considerando che è necessario stabilire, nell'interesse dei produttori e degli acquirenti dei prodotti che recano indicazioni concernenti il metodo di produzione biologico, i princìpi minimi che devono essere soddisfatti affinché i prodotti possano essere presentati con tali indicazioni;
considerando che il metodo di produzione biologico implica restrizioni importanti per quanto concerne l'utilizzazione di fertilizzanti o antiparassitari che possono avere conseguenze nocive per l'ambiente o dare origine a residui nei prodotti agricoli; che quindi occorre rispettare le tecniche accettate nella Comunità al momento dell'adozione del presente regolamento secondo le prassi in essa vigenti in detto momento; che inoltre è opportuno, per il futuro, stabilire i princìpi che disciplinano l'autorizzazione di prodotti che possono essere utilizzati in questo tipo di agricoltura;
considerando inoltre che l'agricoltura biologica fa ricorso a tecniche colturali di vario tipo ed all'apporto limitato di concimi e di ammendamenti di origine non chimica e poco solubili; che occorre definire in modo preciso tali tecniche e stabilire le condizioni di impiego di taluni prodotti non chimici di sintesi;
considerando che le procedure previste permettono di completare, ove necessario, l'allegato I con disposizioni più specifiche intese ad evitare la presenza di taluni residui di prodotti chimici di sintesi provenienti da fonti diverse dall'agricoltura (inquinamento ambientale) nei prodotti ottenuti con metodi biologici;
considerando che il controllo sull'osservanza delle norme di produzione richiede, in linea di massima, controlli in tutte le fasi della produzione e della commercializzazione;
considerando che tutti gli operatori che producono, preparano, importano o commercializzano prodotti recanti indicazioni sul metodo di produzione biologico devono essere assoggettati ad un regime di controllo regolare, conforme ai requisiti minimi comunitari e effettuato da istanze all'uopo designate e/o da organismi riconosciuti e controllati; che è opportuno che un'indicazione comunitaria di controllo possa figurare sull'etichetta dei prodotti sottoposti a questo regime di controllo,
ha adottato il presente regolamento:
Campo di applicazione
Articolo 1 (4)
1. Il presente regolamento si applica ai prodotti sotto indicati, nella misura in cui rechino o siano destinati a recare indicazioni concernenti il metodo di produzione biologico:
a) i prodotti agricoli vegetali non trasformati; anche gli animali e i prodotti animali non trasformati, nella misura in cui i principi che regolano la produzione e le norme specifiche di controllo applicabili figurino negli allegati I e III;
b) i prodotti agricoli vegetali e animali trasformati destinati all'alimentazione umana composti essenzialmente di uno o più ingredienti di origine vegetale e/o animale;
c) i mangimi, i mangimi composti per animali e le materie prime per mangimi, non contemplati dalla lettera a) con effetto dall'entrata in vigore del regolamento della Commissione di cui al paragrafo 3.
2. In deroga al paragrafo 1, qualora l'allegato I non fissi norme dettagliate di produzione per talune specie animali, si applicano le norme in materia di etichettatura e di controllo previste rispettivamente all'articolo 5 e agli articoli 8 e 9 per tali specie e i relativi prodotti, ad eccezione dell'acquacoltura e dei prodotti dell'acquacoltura. In attesa dell'inserimento di norme dettagliate di produzione si applicano norme nazionali o, in mancanza di queste, norme private, accettate o riconosciute dagli Stati membri.
3. Entro il 24 agosto 2001, la Commissione presenta, conformemente alla procedura di cui all'articolo 14, una proposta di regolamento sui requisiti in materia di etichettatura e di controllo e le misure cautelative per i prodotti menzionati al paragrafo 1, lettera c) , purché tali requisiti si riferiscano al metodo di produzione biologico.
In attesa dell'adozione del regolamento di cui al primo comma, ai prodotti di cui al paragrafo 1, lettera c) si applicano norme nazionali in conformità della legislazione comunitaria o, in mancanza di queste, norme private accettate o riconosciute dagli Stati membri. Articolo 2 (5)
Ai fini del presente regolamento si considera che un prodotto reca indicazioni concernenti il metodo di produzione biologico quando, nell'etichettatura, nella pubblicità o nei documenti commerciali, il prodotto stesso, i suoi ingredienti o le materie prime per mangimi sono caratterizzati dalle indicazioni che sono in uso in ciascuno Stato membro, che suggeriscono all'acquirente che il prodotto, i suoi ingredienti o le materie prime per mangimi sono stati ottenuti conformemente alle norme di produzione di cui all'articolo 6 e in particolare sono caratterizzati dai termini in appresso o dai corrispondenti termini derivati (come bio, eco, ecc.) o diminutivi in uso, soli o combinati, salvo che detti termini non si applichino ai prodotti agricoli contenuti nelle derrate alimentari o nei mangimi o non abbiano in modo evidente alcun rapporto con il metodo di produzione:
1. Il presente regolamento si applica ai prodotti sotto indicati, nella misura in cui rechino o siano destinati a recare indicazioni concernenti il metodo di produzione biologico:
a) i prodotti agricoli vegetali non trasformati; anche gli animali e i prodotti animali non trasformati, nella misura in cui i principi che regolano la produzione e le norme specifiche di controllo applicabili figurino negli allegati I e III;
b) i prodotti agricoli vegetali e animali trasformati destinati all'alimentazione umana composti essenzialmente di uno o più ingredienti di origine vegetale e/o animale;
c) i mangimi, i mangimi composti per animali e le materie prime per mangimi, non contemplati dalla lettera a) con effetto dall'entrata in vigore del regolamento della Commissione di cui al paragrafo 3.
2. In deroga al paragrafo 1, qualora l'allegato I non fissi norme dettagliate di produzione per talune specie animali, si applicano le norme in materia di etichettatura e di controllo previste rispettivamente all'articolo 5 e agli articoli 8 e 9 per tali specie e i relativi prodotti, ad eccezione dell'acquacoltura e dei prodotti dell'acquacoltura. In attesa dell'inserimento di norme dettagliate di produzione si applicano norme nazionali o, in mancanza di queste, norme private, accettate o riconosciute dagli Stati membri.
3. Entro il 24 agosto 2001, la Commissione presenta, conformemente alla procedura di cui all'articolo 14, una proposta di regolamento sui requisiti in materia di etichettatura e di controllo e le misure cautelative per i prodotti menzionati al paragrafo 1, lettera c) , purché tali requisiti si riferiscano al metodo di produzione biologico.
In attesa dell'adozione del regolamento di cui al primo comma, ai prodotti di cui al paragrafo 1, lettera c) si applicano norme nazionali in conformità della legislazione comunitaria o, in mancanza di queste, norme private accettate o riconosciute dagli Stati membri. Articolo 2 (5)
Ai fini del presente regolamento si considera che un prodotto reca indicazioni concernenti il metodo di produzione biologico quando, nell'etichettatura, nella pubblicità o nei documenti commerciali, il prodotto stesso, i suoi ingredienti o le materie prime per mangimi sono caratterizzati dalle indicazioni che sono in uso in ciascuno Stato membro, che suggeriscono all'acquirente che il prodotto, i suoi ingredienti o le materie prime per mangimi sono stati ottenuti conformemente alle norme di produzione di cui all'articolo 6 e in particolare sono caratterizzati dai termini in appresso o dai corrispondenti termini derivati (come bio, eco, ecc.) o diminutivi in uso, soli o combinati, salvo che detti termini non si applichino ai prodotti agricoli contenuti nelle derrate alimentari o nei mangimi o non abbiano in modo evidente alcun rapporto con il metodo di produzione:
Articolo 3 (7)
Il presente regolamento si applica, fatte salve le altre disposizioni comunitarie o nazionali, in conformità del diritto comunitario riguardante i prodotti specificati all'articolo 1, quali le disposizioni che disciplinano la produzione, la preparazione, la commercializzazione, l'etichettatura e il controllo, compresa la normativa in materia di prodotti alimentari e di alimentazione degli animali. Definizioni
Articolo 4
Ai fini del presente regolamento, si intende per:
1) "etichettatura": le diciture, le indicazioni, i marchi di fabbrica o di commercio, le immagini o i simboli presenti su imballaggi, documenti, cartoncini, etichette, nastri e fascette che accompagnano o concernono i prodotti di cui all'articolo 1;
2) "produzione": le operazioni effettuate in un'azienda agricola volte alla produzione, all'imballaggio e alla prima etichettatura, quali prodotti ottenuti con metodo biologico, di prodotti agricoli ottenuti in tale azienda (8);
3) "preparazione": le operazioni di conservazione e/o di trasformazione di prodotti agricoli (compresa la macellazione e il sezionamento per i prodotti animali) nonché il condizionamento e/o modifiche apportate all'etichettatura relativamente alla presentazione del metodo di produzione biologico apportate all'etichettatura dei prodotti freschi, conservati e/o trasformati (9);
4) "commercializzazione": la detenzione o l'esposizione a scopo di vendita, la messa in vendita, la vendita, la consegna o qualsiasi altro modo di immissione in commercio;
5) "operatore": la persona fisica o giuridica che produce, prepara o importa da Paesi terzi i prodotti di cui all'articolo 1 ai fini della loro commercializzazione, o che commercializza tali prodotti;
6) "ingredienti": le sostanze (compresi gli additivi) usate per la preparazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), definiti all'articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 79/112/CEE relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale, nonché la relativa pubblicità (10);
7) "prodotti fitosanitari": i prodotti definiti nell'articolo 2, punto 1, della direttiva 79/117/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1978, relativa al divieto di immettere in commercio e impiegare prodotti fitosanitari contenenti determinate sostanze attive, modificata da ultimo dalla direttiva 89/365/CEE;
8) "detergenti": le sostanze e i preparati ai sensi della direttiva 73/404/CEE del Consiglio, del 22 novembre 1973, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai detergenti, modificata da ultimo dalla direttiva 86/94/CEE, destinati alla pulitura di taluni prodotti contemplati dall'articolo 1, paragrafo 1, lettera a);
9) "prodotto alimentare in imballaggio preconfezionato": ogni singolo prodotto quale definito all'articolo 1, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 79/112/CEE (11);
10) "elenco degli ingredienti": l'elenco degli ingredienti di cui all'articolo 6 della direttiva 79/112/CEE (12).
11) "produzioni animali": le produzioni di animali terrestri, domestici o addomesticati (inclusi gli insetti) e di specie acquatiche allevate in acqua dolce, salata o salmastra. I prodotti della caccia e della pesca di animali selvatici non sono considerati come provenienti da produzioni biologiche (13);
12) "organismo geneticamente modificato (OGM)": qualsiasi organismo cui si applica la definizione di cui all'articolo 2 della direttiva 90/220/CEE del Consiglio, del 23 aprile 1990, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati (14);
13) "derivato di OGM": una sostanza prodotta con/o a partire da OGM, ma che non ne contiene (15);
14) "uso di OGM e di derivati di OGM": il loro uso quali prodotti alimentari, ingredienti alimentari (compresi gli additivi e gli aromatizzanti), coadiuvanti tecnologici (compresi i solventi di estrazione), alimenti, mangimi composti, materie prime per mangimi, additivi per mangimi, coadiuvanti tecnologici per mangimi, taluni prodotti utilizzati nell'alimentazione per gli animali di cui alla direttiva 82/471/CEE, prodotti fitosanitari, prodotti medicinali veterinari, concimi, ammendanti del terreno, sementi, materiale di moltiplicazione vegetale e animale (16);
15) "medicinali veterinari": i prodotti cui si applica la definizione di cui all'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 65/65/CEE del Consiglio, del 26 gennaio 1965, per il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alle specialità medicinali (17);
16) "medicinali omeopatici veterinari": i prodotti definiti all'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 92/74/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1992, che amplia il campo d'applicazione della direttiva 81/851/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative ai medicinali veterinari e che fissa disposizioni complementari per i medicinali omeopatici veterinari (18);
17) "mangimi": i prodotti definiti all'articolo 2, lettera a), della direttiva 79/373/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979 relativa alla commercializzazione dei mangimi composti per animali (19);
18) "materie prime per mangimi": i prodotti definiti all'articolo 2, lettera a), della direttiva 96/25/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, relativa alla circolazione delle materie prime per alimenti degli animali, che modifica le direttive 70/524/CEE, 74/63/CEE, 82/471/CEE e 93/74/CEE e abroga la direttiva 77/101/CEE) (20);
19) "mangimi composti per animali": i prodotti definiti all'articolo 2, lettera b), della direttiva 79/373/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, relativa alla commercializzazione dei mangimi composti per animali (21);
20) "additivi per mangimi": i prodotti definiti all'articolo 2, lettera a), della direttiva 70/524/CEE, del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali (22);
21) "taluni prodotti impiegati nell'alimentazione degli animali": prodotti nutrizionali ai sensi della direttiva 82/4717CEE del Consiglio, del 30 giugno 1982, relativa a taluni prodotti impiegati nell'alimentazione degli animali (23);
22) "unità/azienda/azienda di allevamento con metodo di produzione biologico": l'unità o l'azienda o l'azienda di allevamento conforme alle norme del presente regolamento (24);
23) "mangimi/materie prime per mangimi ottenuti con metodo di produzione biologico": i mangimi/le materie prime per mangimi prodotti conformemente alle norme di produzione di cui all'articolo 6 (25);
24) "mangimi/materie prime per mangimi di conversione": i mangimi/le materie prime per mangimi che rispondono alle norme di produzione di cui all'articolo 6, eccetto per il periodo di conversione in cui dette norme si applicano per almeno un anno prima della raccolta (26);
25) "mangimi/materie prime per mangimi convenzionali": i mangimi/le materie prime per mangimi che non rientrano nelle categorie di cui ai punti 23 e 24 (27). Etichettatura
Articolo 5 (28)
1. Nell'etichettatura o nella pubblicità dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), si può fare riferimento al metodo di produzione biologico unicamente se:
a) le indicazioni in questione evidenziano che si tratta di un metodo di produzione agricolo;
b) il prodotto è stato ottenuto secondo le norme di cui all'articolo 6 o è stato importato da Paesi terzi nell'ambito del regime di cui all'articolo 11 (29);
c) il prodotto è stato ottenuto o importato da un operatore assoggettato alle misure di controllo di cui agli articoli 8 e 9;
d) per i prodotti preparati dopo il 1° gennaio 1997, l'etichettatura reca menzione del nome e/o del numero di codice dell'autorità o dell'organismo di controllo cui il produttore è assoggettato. La scelta della menzione del nome e/o del numero di codice spetta allo Stato membro che notifica la sua decisione alla Commissione (30).
2. (31).
3. Nell'etichettatura e nella pubblicità di un prodotto di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), possono essere riportate, nella descrizione del prodotto, indicazioni relative ai metodi di produzione biologica unicamente se:
a) almeno il 95% degli ingredienti di origine agricola del prodotto è o proviene da prodotti ottenuti secondo le norme di cui all'articolo 6 o importati da Paesi terzi secondo le modalità specificate all'articolo 11;
b) tutti gli altri ingredienti di origine agricola del prodotto sono indicati nell'allegato VI, parte C, o sono stati provvisoriamente autorizzati da uno Stato membro conformemente a misure d'applicazione adottate se del caso ai sensi del paragrafo 7;
c) il prodotto contiene solo sostanze elencate nell'allegato VI, parte A, come ingredienti di origine non agricola;
d) il prodotto o i suoi ingredienti di origine agricola di cui alla lettera a) non sono stati sottoposti a trattamenti comportanti l'utilizzazione di sostanze non elencate nell'allegato VI, parte B;
e) il prodotto o i suoi ingredienti non sono stati sottoposti a trattamenti comportanti radiazioni ionizzanti;
f) il prodotto è stato preparato o importato da un operatore assoggettato alle misure di controllo di cui agli articoli 8 e 9;
g) per i prodotti preparati dopo il 1° gennaio 1997, l'etichettatura comporta la menzione del nome e/o del numero di codice dell'autorità o dell'organismo di controllo cui è assoggettato l'operatore che ha effettuato l'ultima operazione di preparazione. La scelta della menzione del nome e/o del numero di codice spetta allo Stato membro che notifica la sua decisione alla Commissione;
h) il prodotto è stato ottenuto senza l'impiego di organismi geneticamente modificati e/o prodotti derivati da tali organismi (32).
Le indicazioni concernenti i metodi di produzione biologica devono specificare chiaramente che esse riguardano un metodo di produzione agricola e devono essere corredate di un riferimento agli ingredienti di origine agricola in questione, a meno che tale riferimento venga indicato chiaramente nell'elenco degli ingredienti (33).
3 bis. In deroga ai paragrafi da 1 a 3, i marchi che portano un'indicazione di cui all'articolo 2 possono continuare ad essere utilizzati fino al 1° luglio 2006 per l'etichettatura e la pubblicità di prodotti che non soddisfano il presente regolamento a condizione che:
- la domanda di registrazione del marchio era stata presentata prima del 22 luglio 1991 - in Finlandia, Austria e Svezia anteriormente al 1° gennaio 1995 - ed è conforme alla prima direttiva 89/104/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa, e
- il marchio sia sempre riprodotto con un'indicazione, chiara, evidente e facilmente leggibile, che i prodotti non sono conformi al metodo di produzione biologico prescritto dal presente regolamento (34).
4. Nell'allegato VI, parte C, possono essere inclusi ingredienti di origine agricola solo se sia stato dimostrato che si tratta di ingredienti di origine agricola e che non sono prodotti in quantità sufficiente nelle Comunità secondo le norme di cui all'articolo 6, o che non possono essere importati da Paesi terzi conformemente alle norme di cui all'articolo 11 (35).
5. I prodotti agricoli etichettati o pubblicizzati in conformità del paragrafo 1 o 3 possono recare indicazioni concernenti la conversione all'agricoltura biologica purché (36):
a) siano pienamente soddisfatti i requisiti previsti rispettivamente al paragrafo 1 o al paragrafo 3, eccettuato il requisito relativo alla durata del periodo di conversione di cui all'allegato I, punto 1;
b) prima del raccolto sia trascorso un periodo di conversione di almeno dodici mesi;c) le indicazioni in questione non traggano in errore l'acquirente sulla diversa natura del prodotto rispetto ai prodotti conformi a tutti i requisiti di cui ai paragrafi 1 o 3; dopo il 1° gennaio 1996, tali indicazioni devono consistere nelle parole "prodotto in conversione all'agricoltura biologica" e devono essere presentate con colore, dimensione e tipo di caratteri che non abbiano più risalto di quelli della denominazione di vendita del prodotto; in tale indicazione le parole "agricoltura biologica" non abbiano più risalto delle parole "prodotto in conversione";
d) il prodotto contenga solo un ingrediente vegetale di origine agricola (37);
e) per i prodotti preparati dopo il 1° gennaio 1997, l'etichettatura comporti la menzione del nome e/o del numero di codice dell'autorità o dell'organismo di controllo cui è assoggettato l'operatore che ha effettuato l'ultima operazione di produzione o di preparazione. La scelta della menzione del nome e/o del numero di codice spetta allo Stato membro che notifica la sua decisione alla Commissione (38);
f) il prodotto sia stato ottenuto senza l'impiego di organismi geneticamente modificati e/o prodotti derivati da tali organismi (39).
5 bis. Fatte salve le disposizioni di cui al paragrafo 3, nell'etichettatura e nella pubblicità di un prodotto di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), possono essere riportate indicazioni riguardanti i metodi di produzione biologici solo a condizione che:
a) almeno il 70% degli ingredienti di origine agricola sia o provenga da prodotti ottenuti secondo le norme di cui all'articolo 6 o importati da Paesi terzi conformemente alle modalità di cui all'articolo 11;
b) tutti gli altri ingredienti di origine agricola del prodotto siano inclusi nell'allegato VI, parte C, o siano stati provvisoriamente autorizzati da uno Stato membro conformemente a misure di esecuzione adottate se del caso ai sensi del paragrafo 7;
c) le indicazioni concernenti il metodo di produzione biologico compaiano nell'elenco degli ingredienti e in chiaro rapporto soltanto con gli ingredienti ottenuti secondo le norme dell'articolo 6 o importati da Paesi terzi conformemente alle modalità di cui all'articolo 11; esse figurino con lo stesso colore e con le stesse dimensioni e stesso tipo di caratteri delle altre indicazioni nell'elenco degli ingredienti. Queste indicazioni devono inoltre figurare in una frase distinta nello stesso campo visivo della descrizione del prodotto in cui sia indicata la percentuale di ingredienti di origine agricola o derivati di ingredienti di origine agricola ottenuti secondo le norme di cui all'articolo 6 o importati da Paesi terzi conformemente alle modalità di cui all'articolo 11. Tale frase non può essere presentata con colore, formato o caratteri che le diano maggior risalto rispetto alla descrizione del prodotto; la frase sarà così redatta: "x% degli ingredienti di origine agricola è stato ottenuto conformemente alle norme della produzione biologica";
d) il prodotto contenga soltanto sostanze elencate nell'allegato VI, parte A, quali ingredienti di origine non agricola;
e) il prodotto o i suoi ingredienti di origine agricola di cui alla lettera a) non siano stati sottoposti a trattamenti comportanti l'utilizzazione di sostanze non elencate nell'allegato VI, parte B;
f) il prodotto o i suoi ingredienti non siano stati sottoposti a trattamenti comportanti l'utilizzazione di radiazioni ionizzanti;
g) il prodotto sia stato preparato o importato da un operatore assoggettato alle misure di controllo di cui agli
articoli 8 e 9;
h) per i prodotti preparati dopo il 1° gennaio 1997, l'etichettatura comporti la menzione del nome e/o del numero di codice dell'autorità o dell'organismo di controllo al quale l'operatore che ha effettuato l'ultima operazione di preparazione è assoggettato. La scelta della menzione del nome e/o del numero di codice spetta allo Stato membro che notifica la sua decisione alla Commissione (40);
i) il prodotto sia stato ottenuto senza l'impiego di organismi geneticamente modificati e/o prodotti derivati da tali organismi (41).
6. Nel corso di un periodo transitorio con scadenza 31 dicembre 1997, nell'etichettatura e nelle pubblicità di un prodotto di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), preparato in parte con ingredienti non conformi ai requisiti di cui al paragrafo 3, lettera a), si può fare riferimento al metodo di produzione biologico solo a condizione che:
a) almeno il 50% degli ingredienti di origine agricola sia conforme ai requisiti di cui al paragrafo 3, lettera a);
b) i prodotti siano conformi ai requisiti indicati nel paragrafo 3, lettere c), d), e) ed f);
c) le indicazioni concernenti i metodi di produzione biologici:
- figurino solo nell'elenco degli ingredienti quale previsto dalla direttiva 79/112/CEE, modificata da ultimo dalla direttiva 89/395/CEE;
- si riferiscano chiaramente solo agli ingredienti ottenuti conformemente alle norme definite all'articolo 6, o importati conformemente alle modalità di cui all'articolo 11;
d) gli ingredienti e i rispettivi contenuti figurino nell'elenco degli ingredienti in ordine decrescente di peso;
e) le indicazioni nell'elenco degli ingredienti abbiano colore, formato e caratteri identici (42).
7. Si possono definire le modalità dettagliate di applicazione delle disposizioni del presente articolo secondo la procedura dell'articolo 14.
8. Sono stabiliti nell'allegato VI, parti A, B e C, secondo la procedura di cui all'articolo 14 elenchi limitativi delle sostanze e dei prodotti di cui ai paragrafi 3, lettere b), c) e d), e 5-bis, lettere b), d) ed e) (43).
Possono essere precisati le modalità d'uso e i requisiti della composizione di questi ingredienti e di queste sostanze.
Se uno Stato membro ritiene che un prodotto dovrebbe essere aggiunto ai suddetti elenchi o che occorrerebbe modificare detti elenchi, esso fa in modo che un fascicolo contenente la motivazione dell'aggiunta o delle modifiche sia trasmesso ufficialmente agli altri Stati membri e alla Commissione che lo presenta al Comitato di cui all'articolo 14.
9. Per il calcolo delle percentuali di cui ai paragrafi 3 e 6 si applicano le modalità previste agli articoli 6 e 7 della direttiva 79/112/CEE (44).
10. In un prodotto di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b), un ingrediente ottenuto secondo le norme di cui all'articolo 6 non deve essere presente unitamente allo stesso ingrediente non ottenuto secondo tali norme (45).
11. Anteriormente al 1° luglio 1999, la Commissione riesamina le disposizioni del presente articolo 10 e presenta le eventuali opportune proposte di modificazione (46). Norme di produzione
Articolo 6 (47)
1. Il metodo di produzione biologico implica che per la produzione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) diversi dalle sementi e dai materiali di moltiplicazione vegetativa:
a) devono essere osservate almeno le disposizioni dell'allegato I e, se del caso, le relative modalità di applicazione;
b) soltanto i prodotti costituiti dalle sostanze menzionate nell'allegato I o elencate nell'allegato II possono essere utilizzati come prodotti fitosanitari, concimi, ammendanti del terreno, mangimi, materie prime per mangimi, mangimi composti, additivi per mangimi, le sostanze impiegate nell'alimentazione degli animali di cui alla direttiva 82/471/CEE, prodotti per la pulizia e la disinfezione dei locali di stabulazione e degli impianti, prodotti per la lotta contro organismi nocivi o malattie nei locali di stabulazione e negli impianti o per qualsiasi altro scopo specificato nell'allegato II per taluni prodotti. Possono essere utilizzati solo alle condizioni specifiche stabilite negli allegati I e II nella misura in cui la corrispondente utilizzazione è autorizzata nell'agricoltura generale dello Stato membro in questione in virtù delle pertinenti disposizioni comunitarie o delle disposizioni nazionali in conformità della normativa comunitaria;
c) sono utilizzati soltanto sementi o materiali di moltiplicazione vegetativa prodotti con il metodo biologico di cui al paragrafo 2;
d) non devono essere utilizzati organismi geneticamente modificati e/o prodotti derivati da tali organismi, ad eccezione dei medicinali veterinari (48).
2. Per le sementi e i materiali di riproduzione vegetativa, il metodo di produzione biologico implica che la pianta porta-seme per le sementi e la/le piante/e porta-marze per i materiali di riproduzione vegetativa sono stati ottenuti:
a) senza l'impiego di organismi geneticamente modificati e/o prodotti derivati da tali organismi e
b) conformemente al paragrafo 1, lettere a) e b), per almeno una generazione o, in caso di colture perenni, per almeno due cicli colturali (49).
3. a) In deroga al paragrafo 1, lettera c), le sementi e i materiali di riproduzione vegetativa non ottenuti conformemente al metodo di produzione biologico possono essere utilizzati, durante un periodo transitorio che termina il 31 dicembre 2003 (50) e su autorizzazione dell'autorità competente dello Stato membro, se l'utilizzatore di tale materiale di riproduzione può dimostrare in modo soddisfacente all'organismo o all'autorità di controllo dello Stato membro che non gli era possibile procurarsi sul mercato comunitario materiale di riproduzione di una varietà appropriata della specie in questione che soddisfacesse i requisiti di cui al paragrafo 2. In tal caso deve essere utilizzato, se reperibile sul mercato, materiale di riproduzione non trattato con prodotti non inclusi nell'allegato II, parte B. Gli Stati membri informano gli altri Stati membri e la Commissione in merito alle autorizzazioni concesse in conformità del presente paragrafo.
b) In conformità della procedura di cui all'articolo 14 possono essere decisi:
- l'introduzione, entro il 31 dicembre 2003 (51), di restrizioni della misura transitoria di cui alla lettera a) per quanto concerne talune specie e/o tipi di materiali di riproduzione e/o l'assenza di trattamento chimico;
- il mantenimento, dopo il 31 dicembre 2000, della deroga di cui alla lettera a) per quanto concerne talune specie e/o tipi di materiali di riproduzione e relativamente all'intera Comunità o ad alcune sue parti;
- l'introduzione di criteri e norme procedurali circa la deroga di cui alla lettera a) e le relative informazioni comunicate ai settori economici interessati, agli altri Stati membri e alla Commissione.
4. Entro il 31 dicembre 2002 (52) la Commissione riesamina le disposizioni del presente articolo, in particolare del paragrafo 1, lettera c), e del paragrafo 2, presentando, ove necessario, le opportune proposte di revisione. Articolo 6-bis (53)
1. Ai fini del presente articolo, per "piante" si intendono le piante intere destinate ad essere piantate per la produzione di vegetali.
2. Il metodo di produzione biologico implica che, allorché i produttori utilizzano delle piante, queste ultime devono essere state prodotte conformemente all'articolo 6.
3. In deroga al paragrafo 2, le piante non ottenute secondo il metodo di produzione biologico possono essere utilizzate durante un periodo transitorio che scade il 31 dicembre 1997 purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:
a) l'autorità competente dello Stato membro ne ha autorizzato l'impiego dopo che l'utilizzatore di tale materiale ha dimostrato in modo soddisfacente all'organismo o all'autorità di controllo dello Stato membro che non gli era possibile procurarsi sul mercato comunitario una varietà appropriata della specie in questione;
b) le piante sono state trattate, dopo la semina, unicamente con prodotti elencati nell'allegato II, parti A e B;
c) le piante provengono da un produttore che ha accettato un sistema di controllo equivalente al regime di cui all'articolo 9 e che ha accettato di applicare la restrizione di cui alla lettera b); tale disposizione entra in vigore il 1° gennaio 1996;
d) dopo essere state piantate, le piante sono state coltivate conformemente alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 1, lettere a) e b), durante un periodo minimo di sei settimane prima del raccolto;
e) l'etichettatura di qualsiasi prodotto contenente ingredienti provenienti da siffatte piante non menziona l'indicazione di cui all'articolo 10;
f) fatte salve le restrizioni risultanti dalla procedura di cui al paragrafo 4, le autorizzazioni concesse in virtù del presente paragrafo sono ritirate non appena cessi la carenza e scadono al più tardi il 31 dicembre 1997.
4. a) Lo Stato membro che concede un'autorizzazione in forza del paragrafo 3, notifica immediatamente agli altri Stati membri ed alla Commissione:
- la data dell'autorizzazione
- il nome della varietà e della specie in questione
- le quantità necessarie con relative pezze giustificative
- il periodo di carenza
- qualsiasi altra informazione chiesta dalla Commissione o dagli Stati membri.
b) Qualora da informazioni comunicate da uno Stato membro alla Commissione e allo Stato membro che ha concesso l'autorizzazione risulti che durante il periodo di carenza è possibile rifornirsi di una varietà appropriata, lo Stato membro interessato valuta se revocare l'autorizzazione o ridurne il periodo di validità ed informa la Commissione e gli altri Stati membri sulle misure prese entro dieci giorni dalla data di ricezione di dette informazioni.
c) Su richiesta di uno Stato membro o su iniziativa della Commissione, la questione è sottoposta all'esame del comitato di cui all'articolo 14. Può essere deciso, conformemente alla procedura specificata nel suddetto articolo, che l'autorizzazione sia revocata o che il suo periodo di validità sia modificato. Articolo 7
1. Prodotti che non erano autorizzati alla data di adozione del presente regolamento per un'utilizzazione di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), possono essere inclusi nell'allegato II se sono soddisfatte le condizioni seguenti (54):
a) quando sono utilizzati per la lotta contro organismi nocivi o malattie dei vegetali oppure per la pulizia e la disinfezione dei locali di stabulazione e degli impianti:
- quando sono essenziali per la lotta contro un organismo nocivo o una particolare malattia, per i quali non sono disponibili altre alternative biologiche, colturali, fisiche o relative alla selezione dei vegetali; e
- le condizioni della loro utilizzazione escludono qualsiasi contatto diretto con le sementi, i vegetali o i prodotti vegetali e con gli animali e i prodotti animali; tuttavia, nel caso di vegetali vivaci, il contatto diretto può aver luogo, ma soltanto al di fuori della stagione di crescita delle parti commestibili (frutti) fintantoché l'applicazione del prodotto non induce indirettamente la presenza di residui del prodotto nelle parti commestibili; e
- la loro utilizzazione non produce effetti inaccettabili per l'ambiente o non contribuisce a contaminarlo (55);
b) quando sono utilizzati per la concimazione o il trattamento del terreno:
- sono essenziali per esigenze nutritive specifiche dei vegetali, ovvero per obiettivi specifici in materia di trattamento del terreno, che non possono essere soddisfatti con le tecniche di cui all'allegato I, e
- la loro utilizzazione non produce effetti inaccettabili per l'ambiente e non contribuisce a contaminarlo.
1 bis. Le condizioni previste al paragrafo 1 non si applicano ai prodotti che prima dell'adozione del presente regolamento erano di uso corrente secondo le prassi di agricoltura biologica seguite nella Comunità (56).
1 ter. Per le sostanze minerali e gli oligoelementi impiegati nell'alimentazione degli animali, nell'allegato II possono essere inserite altre fonti di tali prodotti, purché essi siano di origine naturale o, altrimenti, di sintesi, nella stessa forma dei prodotti naturali (57).
2. Se del caso, per un prodotto che figura nell'allegato II possono essere precisati gli elementi seguenti:
- la descrizione particolareggiata del prodotto;
- le condizioni di utilizzazione e i requisiti in materia di composizione e/o di solubilità, per garantire in particolare che lascino la minor quantità possibile di residui nelle parti commestibili delle colture e nei prodotti delle colture commestibili e che la loro incidenza sull'ambiente sia ridotta al minimo;
- le prescrizioni particolari di etichettatura per i prodotti di cui all'articolo 1 quando questi siano ottenuti con l'ausilio di taluni prodotti di cui all'allegato II.
3. Le modifiche all'allegato II, sia che si tratti dell'incorporazione o della soppressione di prodotti di cui al paragrafo 1, o dell'incorporazione o di modifiche delle specifiche di cui al paragrafo 2, sono adottate dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 14.
4. Qualora uno Stato membro ritenga che un prodotto debba essere inserito nell'allegato II o che occorra apportarvi modifiche, esso provvede affinché un fascicolo che giustifichi l'inserimento o la modifica siano trasmessi ufficialmente agli altri Stati membri e alla Commissione che la sottopone al Comitato di cui all'articolo 14. Sistema di controllo
Articolo 8
1. Gli operatori che producono, preparano o importano da un Paese terzo i prodotti di cui all'articolo 1 ai fini della loro commercializzazione devono:
a) notificare tale attività all'autorità competente dello Stato membro in cui l'attività stessa è esercitata; la notifica comprende i dati ripresi nell'allegato IV;
b) assoggettare la loro azienda al regime di controllo di cui all'articolo 9 (58).
2. Gli Stati membri designano un'autorità o un organismo per la ricezione delle notifiche.
Gli Stati membri possono disporre che vengano comunicate eventuali informazioni complementari da essi ritenute indispensabili ai fini di un controllo efficace degli operatori.
3. L'autorità competente ha cura che un elenco aggiornato contenente i nomi e gli indirizzi degli operatori soggetti al sistema di controllo sia reso disponibile agli interessati. Articolo 9
1. Gli Stati membri instaurano un sistema di controllo gestito da una o più autorità di controllo designate e/o da organismi privati riconosciuti ai quali gli operatori che producono, preparano o importano da Paesi terzi i prodotti di cui all'articolo 1 debbono essere soggetti (59).
2. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché un operatore che rispetti le disposizioni del presente regolamento e paghi il contributo alle spese di controllo goda della garanzia di accesso al sistema di controllo.
3. Il sistema di controllo comprende quanto meno le misure di controllo e le misure precauzionali figuranti all'allegato III.
4. Per l'attuazione del sistema di controllo affidato ad organismi privati, gli Stati membri designano un'autorità incaricata del riconoscimento e della sorveglianza di tali organismi.
5. Per il riconoscimento di un organismo di controllo privato sono presi in considerazione gli elementi seguenti:
a) il piano tipo di controllo elaborato dall'organismo, contenente una descrizione particolareggiata delle misure di controllo e delle misure precauzionali che detto organismo s'impegna ad imporre agli operatori che controlla;
b) le sanzioni che l'organismo prevede di imporre nei casi in cui si accertino irregolarità e/o infrazioni (60);
c) le risorse adeguate di personale qualificato e di attrezzature di carattere amministrativo e tecnico, nonché l'esperienza in materia di controllo e l'affidabilità;
d) l'obiettività dell'organismo di controllo nei confronti degli operatori da esso controllati.
6. Quando un organismo di controllo è stato riconosciuto, l'autorità competente provvede a:
a) garantire l'obiettività dei controlli effettuati dall'organismo di controllo;
b) accertare l'efficienza dei controlli;
c) prendere conoscenza delle irregolarità e/o infrazioni accertate e delle sanzioni comminate (61);
d) revocare il riconoscimento di un organismo di controllo qualora questo non soddisfi i requisiti di cui alle lettere a) e b), non sia più conforme ai criteri di cui al paragrafo 5 o non soddisfi i requisiti di cui ai paragrafi 7, 8, 9 e 11 (62).
6 bis. Anteriormente al 1° gennaio 1996 gli Stati membri attribuiscono un numero di codice ad ogni organismo o autorità di controllo riconosciuti o designati conformemente alle disposizioni del presente articolo. Essi ne informano gli altri Stati membri e la Commissione, che pubblicherà tali numeri di codice nell'elenco di cui all'ultimo comma dell'articolo 15 (63).
7. L'autorità di controllo e gli organismi di controllo riconosciuti di cui al paragrafo 1:
a) procurano che siano applicate, nelle aziende da essi controllate, almeno le misure di controllo e le misure precauzionali di cui all'allegato III;
b) comunicano le informazioni e i dati che essi acquisiscono a seguito degli interventi di controllo esclusivamente al responsabile dell'azienda e alle autorità pubbliche competenti.
8. Gli organismi di controllo riconosciuti:
a) consentono all'autorità competente, ai fini d'ispezione, il libero accesso ai loro uffici e impianti, comunicano qualsiasi informazione e forniscono tutta la collaborazione ritenuta necessaria dall'autorità competente per l'adempimento degli obblighi ad essa incombenti in forza del presente regolamento;
b) trasmettono entro il 31 gennaio di ogni anno all'autorità competente dello Stato membro l'elenco degli operatori da essi controllati al 31 dicembre dell'anno precedente e le presentano una breve relazione annuale.
9. L'autorità di controllo e gli organismi di controllo di cui al paragrafo 1 devono:
a) ove sia accertata un'irregolarità nell'applicazione delle disposizioni dell'articolo 6 o nell'applicazione delle misure di cui all'allegato III, far sopprimere le indicazioni previste dall'articolo 2 per l'intera partita o per l'intera produzione interessata dall'irregolarità (64);
b) qualora venga accertata un'infrazione manifesta o avente effetti prolungati, ritirare all'operatore in questione il diritto di commercializzare prodotti con indicazioni concernenti il metodo di produzione biologico per un periodo da convenirsi con l'autorità competente dello Stato membro.
10. Possono essere adottate ai sensi della procedura di cui all'articolo 14:
a) le modalità di applicazione relative ai requisiti di cui al paragrafo 5 e le misure di cui al paragrafo 6;
b) le modalità di applicazione relative alle misure di cui al paragrafo 9.
11. A decorrere dal 1° gennaio 1998 e fatti salvi i paragrafi 5 e 6, gli organismi di controllo riconosciuti devono soddisfare i requisiti di cui alle condizioni della norma EN 45011 [del 26 giugno 1989] (65) (66).
12. a) Per le produzioni di carni animali, fatte salve le disposizioni dell'allegato III, gli Stati membri assicurano che i controlli interessino tutte le fasi di produzione, macellazione, sezionamento, e eventuali altre preparazioni fino alla vendita al consumatore, onde garantire per quanto tecnicamente possibile la rintracciabilità dei prodotti animali durante tutto il ciclo di produzione, trasformazione e ogni altra eventuale preparazione, dall'unità di produzione degli animali fino all'unità di condizionamento e/o etichettatura finali. Essi informano la Commissione, anche con la relazione di supervisione di cui all'articolo 15, delle misure adottate e della loro applicazione.
b) Per gli altri prodotti animali diversi dalle carni, nell'allegato III verranno stabilite altre disposizioni per assicurarne la rintracciabilità, per quanto tecnicamente possibile.
c) Ad ogni modo, le misure adottate in virtù dell'articolo 9 assicurano che i consumatori ricevano garanzie che il prodotto è ottenuto in conformità alle disposizioni del presente regolamento (67). Indicazione di conformità al regime di controllo Articolo 10
1. L'indicazione e/o il logo figuranti nell'allegato V secondo cui i prodotti sono conformi al regime di controllo possono essere menzionati sull'etichettatura dei prodotti di cui all'articolo 1 unicamente se:
a) sono conformi ai requisiti di cui all'articolo 5, paragrafi 1 o 3;
b) nel corso dell'intero processo produttivo e di preparazione sono stati soggetti al sistema di controllo di cui all'articolo 9;
c) sono venduti direttamente in imballaggi sigillati dal produttore o preparatore al consumo finale o sono immessi sul mercato come prodotti alimentari in imballaggi preconfezionati; in caso di vendita diretta dal produttore o preparatore al consumatore finale non è prescritto un imballaggio sigillato se l'etichetta consente di identificare chiaramente e senza ambiguità il prodotto interessato da questa indicazione;
d) recano sull'etichetta il nome e/o la ragione sociale del produttore, preparatore o venditore nonché il nome o il numero di codice dell'autorità di controllo o dell'organismo di controllo e le debite indicazioni ai sensi della normativa in materia di etichettatura dei prodotti alimentari, conformemente alla legislazione comunitaria (68).
2. Nell'etichettatura o nella pubblicità non possono essere contenute affermazioni che suggeriscano all'acquirente che l'indicazione di cui all'allegato V costituisce una garanzia di qualità organolettica, nutritiva o sanitaria superiore.
3. L'autorità di controllo e gli organismi di controllo di cui all'articolo 9, paragrafo 1, devono:
a) ove sia accertata un'irregolarità nell'applicazione delle disposizioni degli articoli 5, e 6 o nell'applicazione delle misure di cui all'allegato III, far sopprimere l'indicazione per l'intera partita o per l'intera produzione interessata dall'irregolarità (69);
b) qualora venga accertata un'infrazione manifesta o avente un effetto prolungato, ritirare all'operatore in questione il diritto di usare l'indicazione di cui all'allegato V per un periodo da convenirsi con l'autorità competente dello Stato membro.
4. Possono essere definite, secondo la procedura di cui all'articolo 14, le modalità del ritiro dell'indicazione di cui all'allegato V in caso di accertamento di talune infrazioni alle disposizioni degli articoli 5, 6 e 7 o alle disposizioni dell'allegato III. Misure generali d'applicazione (70)
Articolo 10-bis (71)
1. Qualora uno Stato membro constati, su un prodotto proveniente da un altro Stato membro e recante le indicazioni di cui all'articolo 2 e/o all'allegato V, irregolarità o infrazioni circa l'applicazione del presente regolamento, esso ne informa lo Stato membro che ha nominato l'autorità di controllo o riconosciuto l'organismo di controllo e la Commissione.
2. Gli Stati membri prendono le misure necessarie per evitare l'uso fraudolento delle indicazioni di cui all'articolo 2 e/o all'allegato V. Importazione da Paesi terzi
Articolo 11
1. Fatto salvo l'articolo 5, i prodotti di cui all'articolo 1 importati da un Paese terzo possono essere commercializzati unicamente quando:
a) sono originari di un Paese terzo figurante in un elenco da stabilire con decisione della Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 14 e provengono da una regione o da un'unità di produzione, o sono stati controllati da un organismo di controllo, se del caso, menzionati esplicitamente nella decisione concernente tale Paese terzo;
b) l'autorità o l'organismo competente del Paese terzo ha rilasciato un certificato di controllo attestante che la partita indicata nel certificato:
- è stata ottenuta in un sistema di produzione in cui sono applicate norme equivalenti a quelle di cui all'articolo 6 (72); e
- è stata sottoposta ad un sistema di controllo la cui equivalenza è stata riconosciuta all'atto dell'esame previsto dal paragrafo 2, lettera b) (73).
2. Per decidere se, per taluni prodotti di cui all'articolo 1, un Paese terzo possa, su sua richiesta, essere iscritto nell'elenco di cui al paragrafo 1, lettera a), si tiene conto in particolare:
a) delle garanzie che il Paese terzo può offrire, almeno per la produzione destinata alla Comunità, quanto all'applicazione di norme equivalenti a quelle di cui all'articolo 6 (74);
b) dell'efficacia delle misure di controllo adottate, le quali, almeno per la produzione destinata alla Comunità, devono essere equivalenti a quelle del sistema di controllo di cui agli articoli 8 e 9, al fine di garantire l'osservanza delle disposizioni della lettera a).
Sulla base dei suddetti elementi, nella decisione, la Commissione può precisare le ragioni o le unità di produzione di origine o gli organismi il cui controllo è considerato equivalente.
3. Il certificato di cui al paragrafo 1, lettera b), deve:
a) accompagnare la merce nell'esemplare originale fino all'azienda del primo destinatario; l'importatore deve, successivamente, tenerlo a disposizione dell'organismo di controllo e/o dell'autorità di controllo per almeno due anni (75);
b) essere compilato secondo le modalità e secondo un modello stabiliti con la procedura di cui all'articolo 14.
4. Norme d'attuazione dettagliate per il presente articolo possono essere stabilite secondo la procedura prevista all'articolo 14.
5. Nell'esame della domanda di un Paese terzo, la Commissione esige che quest'ultimo fornisca tutti i ragguagli necessari; essa può inoltre incaricare esperti di eseguire, sotto la sua autorità, un esame in loco delle norme di produzione e delle misure di controllo effettivamente applicate nel Paese terzo in questione.
6. a) In deroga al paragrafo 1, l'importatore o gli importatori di uno Stato membro sono autorizzati dall'autorità competente dello Stato membro a commercializzare fino al 31 dicembre 2005 (76) prodotti importati da un Paese terzo che non figura nell'elenco di cui al paragrafo 1, lettera a), purché forniscano all'autorità competente dello Stato membro importatore prove sufficienti che i prodotti in questione sono stati ottenuti secondo norme di produzione equivalenti a quelle definite all'articolo 6, sono stati sottoposti a misure di controllo equivalenti a quelle di cui agli articoli 8 e 9, e l'applicazione delle misure di ispezione precitate è permanente ed effettiva (77).
L'autorizzazione è valida soltanto se resta provato che le condizioni summenzionate sono soddisfatte.
Essa scade al momento della decisione di inserire il Paese terzo nell'elenco di cui al paragrafo 1, lettera a), a meno che essa riguardi un prodotto che è stato ottenuto in una regione non specificata nella decisione di cui al paragrafo 1, lettera a), e che non è stato esaminato nell'ambito della domanda presentata dal Paese terzo, laddove detto Paese terzo sia d'accordo sulla prosecuzione del regime di autorizzazione di cui al presente paragrafo (78).
b) Se uno Stato membro ha ricevuto prove sufficienti da parte di un importatore, esso comunica immediatamente alla Commissione ed agli altri Stati membri il nome del Paese terzo da cui importa i prodotti e fornisce loro indicazioni particolareggiate sulle modalità di produzione e di ispezione, nonché sulle garanzie relative all'applicazione permanente ed effettiva di dette modalità.
c) Su richiesta di uno Stato membro o su iniziativa della Commissione, la questione è sottoposta all'esame del Comitato di cui all'articolo 14. Qualora risulti da tale esame che i prodotti importati non sono ottenuti secondo norme di produzione equivalenti e/o modalità di ispezione di efficacia equivalente, la Commissione invita lo Stato membro che ha concesso l'autorizzazione a ritirarla. Può essere deciso, conformemente alla procedura di cui all'articolo 14, il divieto delle importazioni in questione o la loro continuazione a condizione che vengano modificate determinate condizioni entro un certo termine.
d) La notifica di cui alla lettera b) non è necessaria qualora riguardi modalità di produzione e di ispezione già notificate da un altro Stato membro conformemente alla lettera b) tranne nei casi in cui la presentazione di nuovi elementi di prova importanti giustifichi una revisione dell'esame e della decisione di cui alla lettera c).
Anteriormente al 31 luglio 1994, la Commissione riesamina le disposizioni del paragrafo 1 e presenta qualsiasi proposta adeguata ai fini della loro eventuale revisione (79).
7. La Commissione può, in conformità della procedura di cui all'articolo 14, su richiesta di uno Stato membro, concedere il riconoscimento ad un organismo di controllo di un Paese terzo, preventivamente sottoposto a valutazione da parte dello Stato membro interessato, ed aggiungerlo all'elenco di cui al paragrafo 1, lettera a). La Commissione comunica la richiesta al Paese terzo interessato (80).
Libera circolazione nella Comunità Articolo 12
Gli Stati membri non possono, per motivi concernenti l'etichettatura, il metodo di produzione o la indicazione dello stesso, vietare o limitare la commercializzazione dei prodotti che sono previsti all'articolo 1 e che sono conformi alle disposizioni del presente regolamento.
Tuttavia, tenuto conto delle norme di cui all'allegato I, parte B sulla produzione animale, gli Stati membri possono applicare norme più rigorose agli animali e ai prodotti animali provenienti dal loro territorio, purché tali norme siano conformi al diritto comunitario e non vietino né limitino la commercializzazione di altri animali o prodotti animali che soddisfano i requisiti del presente regolamento (81). Disposizioni amministrative e applicazione Articolo 13 (82)
Possono essere adottate, secondo la procedura prevista all'articolo 14:
- le modalità di applicazione del presente regolamento;
- le modifiche da apportare agli allegati I, II, III, IV, VI, VII e VIII;
- le modifiche da apportare all'allegato V per definire un logo comunitario da utilizzare in associazione con l'indicazione di conformità al regime di controllo o in sostituzione di tale indicazione;
- le restrizioni e misure applicative ai fini dell'applicazione della deroga di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera d) per i medicinali veterinari;
- le misure applicative sulla base dell'evidenza scientifica o del progresso tecnico ai fini dell'applicazione del divieto di impiego di OGM o di derivati di OGM, con particolare riguardo ad una soglia minima per contaminazioni inevitabili, che non deve essere superata. Articolo 14
La Commissione è assistita da un Comitato composto da rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione. Ove si faccia ricorso alla procedura di cui al presente articolo, il rappresentante della Commissione sottopone al Comitato un progetto delle misure da prendere.
Il Comitato formula il proprio parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione. Il parere è formulato alla maggioranza prevista dall'articolo 148, paragrafo 2, del trattato. Nella votazione in seno al Comitato, ai voti dei rappresentanti degli Stati membri viene applicata la ponderazione definita dal suddetto articolo. Il presidente non partecipa al voto.
La Commissione adotta le misure previste qualora siano conformi al parere del Comitato.
Qualora le misure previste non siano conformi al parere del Comitato, o in mancanza di parere, la Commissione presenta senza indugio al Consiglio una proposta relativa alle misure da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.
Qualora, allo scadere di tre mesi a decorrere dalla presentazione della proposta al Consiglio, quest'ultimo non abbia deliberato, le misure proposte sono adottate dalla Commissione.
Articolo 15
Gli Stati membri informano la Commissione ogni anno, anteriormente al 1° luglio, delle misure prese durante l'anno precedente ai fini dell'attuazione del presente regolamento e trasmettono, in particolare:
- l'elenco degli operatori che, al 31 dicembre dell'anno precedente, hanno fatto la notifica di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), e che sono assoggettati al regime di controllo di cui all'articolo 9;
- una relazione concernente la supervisione esercitata a norma dell'articolo 9, paragrafo 6.
Inoltre gli Stati membri comunicano ogni anno alla Commissione, entro il 31 marzo, l'elenco degli organismi di controllo riconosciuti al 31 dicembre dell'anno precedente, la loro struttura giuridica e funzionale, il loro piano tipo di controllo, il loro sistema di sanzioni ed eventualmente il loro marchio.
La Commissione provvede ogni anno a pubblicare nella serie C della Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee gli elenchi degli organismi riconosciuti che le sono stati comunicati entro il termine previsto nel secondo comma (83). Articolo 15-bis (84)
Con riferimento alle misure istituite nel presente regolamento, in particolare quelle che la Commissione deve attuare per raggiungere gli obiettivi fissati agli articoli 9 e 11, e gli allegati tecnici, gli stanziamenti necessari vengono assegnati ogni anno nell'ambito della procedura di bilancio. Articolo 16
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee.
2. Gli Stati membri mettono in applicazione gli articoli 8 e 9 entro il termine di 9 mesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento.
3. L'articolo 5, l'articolo 8, paragrafo 1, e l'articolo 11, paragrafo 1, diventano applicabili il 1° gennaio 1993 (85).
Il termine per l'entrata in vigore dell'articolo 11, paragrafo 1, può essere prorogato, secondo la procedura di cui all'articolo 14, per un determinato periodo per quanto riguarda le importazioni provenienti da un Paese terzo qualora, a seguito della domanda del Paese terzo in questione, lo stato d'avanzamento dell'esame della questione non consenta al Consiglio di adottare una decisione sull'iscrizione di tale Paese nell'elenco previsto all'articolo 11, paragrafo 1, lettera a), prima della scadenza del termine di cui al primo comma.
Per il rispetto del periodo di conversione di cui all'allegato I, punto 1, si prende in considerazione il periodo trascorso prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, nella misura in cui l'operatore possa dimostrare, con soddisfazione dell'organismo di controllo, che la propria produzione, durante questo periodo, era conforme alle disposizioni nazionali in vigore o, in mancanza di queste, alle norme internazionali riconosciute in materia di produzione biologica.
4. Durante un periodo di dodici mesi che decorre dall'entrata in vigore del presente regolamento, gli Stati membri possono, in deroga all'articolo 6, paragrafo 1, autorizzare l'impiego sul proprio territorio di prodotti contenenti sostanze che non sono enumerate nell'allegato II e per cui considerano che siano soddisfatti i requisiti figuranti nell'articolo 7, paragrafo 1.
5. Durante un periodo che scade dodici mesi dopo la compilazione dell'allegato VI conformemente all'articolo 5, paragrafo 7, gli Stati membri possono continuare ad autorizzare, conformemente alle rispettive disposizioni nazionali, l'impiego di sostanze che non figurano nell'allegato VI precitato.
6. Gli Stati membri comunicano agli altri Stati membri ed alla Commissione le sostanze autorizzate in applicazione dei paragrafi 4 e 5.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Lussemburgo, addì 24 giugno 1991.
Il presente regolamento si applica, fatte salve le altre disposizioni comunitarie o nazionali, in conformità del diritto comunitario riguardante i prodotti specificati all'articolo 1, quali le disposizioni che disciplinano la produzione, la preparazione, la commercializzazione, l'etichettatura e il controllo, compresa la normativa in materia di prodotti alimentari e di alimentazione degli animali. Definizioni
Articolo 4
Ai fini del presente regolamento, si intende per:
1) "etichettatura": le diciture, le indicazioni, i marchi di fabbrica o di commercio, le immagini o i simboli presenti su imballaggi, documenti, cartoncini, etichette, nastri e fascette che accompagnano o concernono i prodotti di cui all'articolo 1;
2) "produzione": le operazioni effettuate in un'azienda agricola volte alla produzione, all'imballaggio e alla prima etichettatura, quali prodotti ottenuti con metodo biologico, di prodotti agricoli ottenuti in tale azienda (8);
3) "preparazione": le operazioni di conservazione e/o di trasformazione di prodotti agricoli (compresa la macellazione e il sezionamento per i prodotti animali) nonché il condizionamento e/o modifiche apportate all'etichettatura relativamente alla presentazione del metodo di produzione biologico apportate all'etichettatura dei prodotti freschi, conservati e/o trasformati (9);
4) "commercializzazione": la detenzione o l'esposizione a scopo di vendita, la messa in vendita, la vendita, la consegna o qualsiasi altro modo di immissione in commercio;
5) "operatore": la persona fisica o giuridica che produce, prepara o importa da Paesi terzi i prodotti di cui all'articolo 1 ai fini della loro commercializzazione, o che commercializza tali prodotti;
6) "ingredienti": le sostanze (compresi gli additivi) usate per la preparazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), definiti all'articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 79/112/CEE relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale, nonché la relativa pubblicità (10);
7) "prodotti fitosanitari": i prodotti definiti nell'articolo 2, punto 1, della direttiva 79/117/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1978, relativa al divieto di immettere in commercio e impiegare prodotti fitosanitari contenenti determinate sostanze attive, modificata da ultimo dalla direttiva 89/365/CEE;
8) "detergenti": le sostanze e i preparati ai sensi della direttiva 73/404/CEE del Consiglio, del 22 novembre 1973, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai detergenti, modificata da ultimo dalla direttiva 86/94/CEE, destinati alla pulitura di taluni prodotti contemplati dall'articolo 1, paragrafo 1, lettera a);
9) "prodotto alimentare in imballaggio preconfezionato": ogni singolo prodotto quale definito all'articolo 1, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 79/112/CEE (11);
10) "elenco degli ingredienti": l'elenco degli ingredienti di cui all'articolo 6 della direttiva 79/112/CEE (12).
11) "produzioni animali": le produzioni di animali terrestri, domestici o addomesticati (inclusi gli insetti) e di specie acquatiche allevate in acqua dolce, salata o salmastra. I prodotti della caccia e della pesca di animali selvatici non sono considerati come provenienti da produzioni biologiche (13);
12) "organismo geneticamente modificato (OGM)": qualsiasi organismo cui si applica la definizione di cui all'articolo 2 della direttiva 90/220/CEE del Consiglio, del 23 aprile 1990, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati (14);
13) "derivato di OGM": una sostanza prodotta con/o a partire da OGM, ma che non ne contiene (15);
14) "uso di OGM e di derivati di OGM": il loro uso quali prodotti alimentari, ingredienti alimentari (compresi gli additivi e gli aromatizzanti), coadiuvanti tecnologici (compresi i solventi di estrazione), alimenti, mangimi composti, materie prime per mangimi, additivi per mangimi, coadiuvanti tecnologici per mangimi, taluni prodotti utilizzati nell'alimentazione per gli animali di cui alla direttiva 82/471/CEE, prodotti fitosanitari, prodotti medicinali veterinari, concimi, ammendanti del terreno, sementi, materiale di moltiplicazione vegetale e animale (16);
15) "medicinali veterinari": i prodotti cui si applica la definizione di cui all'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 65/65/CEE del Consiglio, del 26 gennaio 1965, per il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alle specialità medicinali (17);
16) "medicinali omeopatici veterinari": i prodotti definiti all'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 92/74/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1992, che amplia il campo d'applicazione della direttiva 81/851/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative ai medicinali veterinari e che fissa disposizioni complementari per i medicinali omeopatici veterinari (18);
17) "mangimi": i prodotti definiti all'articolo 2, lettera a), della direttiva 79/373/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979 relativa alla commercializzazione dei mangimi composti per animali (19);
18) "materie prime per mangimi": i prodotti definiti all'articolo 2, lettera a), della direttiva 96/25/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, relativa alla circolazione delle materie prime per alimenti degli animali, che modifica le direttive 70/524/CEE, 74/63/CEE, 82/471/CEE e 93/74/CEE e abroga la direttiva 77/101/CEE) (20);
19) "mangimi composti per animali": i prodotti definiti all'articolo 2, lettera b), della direttiva 79/373/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, relativa alla commercializzazione dei mangimi composti per animali (21);
20) "additivi per mangimi": i prodotti definiti all'articolo 2, lettera a), della direttiva 70/524/CEE, del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali (22);
21) "taluni prodotti impiegati nell'alimentazione degli animali": prodotti nutrizionali ai sensi della direttiva 82/4717CEE del Consiglio, del 30 giugno 1982, relativa a taluni prodotti impiegati nell'alimentazione degli animali (23);
22) "unità/azienda/azienda di allevamento con metodo di produzione biologico": l'unità o l'azienda o l'azienda di allevamento conforme alle norme del presente regolamento (24);
23) "mangimi/materie prime per mangimi ottenuti con metodo di produzione biologico": i mangimi/le materie prime per mangimi prodotti conformemente alle norme di produzione di cui all'articolo 6 (25);
24) "mangimi/materie prime per mangimi di conversione": i mangimi/le materie prime per mangimi che rispondono alle norme di produzione di cui all'articolo 6, eccetto per il periodo di conversione in cui dette norme si applicano per almeno un anno prima della raccolta (26);
25) "mangimi/materie prime per mangimi convenzionali": i mangimi/le materie prime per mangimi che non rientrano nelle categorie di cui ai punti 23 e 24 (27). Etichettatura
Articolo 5 (28)
1. Nell'etichettatura o nella pubblicità dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), si può fare riferimento al metodo di produzione biologico unicamente se:
a) le indicazioni in questione evidenziano che si tratta di un metodo di produzione agricolo;
b) il prodotto è stato ottenuto secondo le norme di cui all'articolo 6 o è stato importato da Paesi terzi nell'ambito del regime di cui all'articolo 11 (29);
c) il prodotto è stato ottenuto o importato da un operatore assoggettato alle misure di controllo di cui agli articoli 8 e 9;
d) per i prodotti preparati dopo il 1° gennaio 1997, l'etichettatura reca menzione del nome e/o del numero di codice dell'autorità o dell'organismo di controllo cui il produttore è assoggettato. La scelta della menzione del nome e/o del numero di codice spetta allo Stato membro che notifica la sua decisione alla Commissione (30).
2. (31).
3. Nell'etichettatura e nella pubblicità di un prodotto di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), possono essere riportate, nella descrizione del prodotto, indicazioni relative ai metodi di produzione biologica unicamente se:
a) almeno il 95% degli ingredienti di origine agricola del prodotto è o proviene da prodotti ottenuti secondo le norme di cui all'articolo 6 o importati da Paesi terzi secondo le modalità specificate all'articolo 11;
b) tutti gli altri ingredienti di origine agricola del prodotto sono indicati nell'allegato VI, parte C, o sono stati provvisoriamente autorizzati da uno Stato membro conformemente a misure d'applicazione adottate se del caso ai sensi del paragrafo 7;
c) il prodotto contiene solo sostanze elencate nell'allegato VI, parte A, come ingredienti di origine non agricola;
d) il prodotto o i suoi ingredienti di origine agricola di cui alla lettera a) non sono stati sottoposti a trattamenti comportanti l'utilizzazione di sostanze non elencate nell'allegato VI, parte B;
e) il prodotto o i suoi ingredienti non sono stati sottoposti a trattamenti comportanti radiazioni ionizzanti;
f) il prodotto è stato preparato o importato da un operatore assoggettato alle misure di controllo di cui agli articoli 8 e 9;
g) per i prodotti preparati dopo il 1° gennaio 1997, l'etichettatura comporta la menzione del nome e/o del numero di codice dell'autorità o dell'organismo di controllo cui è assoggettato l'operatore che ha effettuato l'ultima operazione di preparazione. La scelta della menzione del nome e/o del numero di codice spetta allo Stato membro che notifica la sua decisione alla Commissione;
h) il prodotto è stato ottenuto senza l'impiego di organismi geneticamente modificati e/o prodotti derivati da tali organismi (32).
Le indicazioni concernenti i metodi di produzione biologica devono specificare chiaramente che esse riguardano un metodo di produzione agricola e devono essere corredate di un riferimento agli ingredienti di origine agricola in questione, a meno che tale riferimento venga indicato chiaramente nell'elenco degli ingredienti (33).
3 bis. In deroga ai paragrafi da 1 a 3, i marchi che portano un'indicazione di cui all'articolo 2 possono continuare ad essere utilizzati fino al 1° luglio 2006 per l'etichettatura e la pubblicità di prodotti che non soddisfano il presente regolamento a condizione che:
- la domanda di registrazione del marchio era stata presentata prima del 22 luglio 1991 - in Finlandia, Austria e Svezia anteriormente al 1° gennaio 1995 - ed è conforme alla prima direttiva 89/104/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa, e
- il marchio sia sempre riprodotto con un'indicazione, chiara, evidente e facilmente leggibile, che i prodotti non sono conformi al metodo di produzione biologico prescritto dal presente regolamento (34).
4. Nell'allegato VI, parte C, possono essere inclusi ingredienti di origine agricola solo se sia stato dimostrato che si tratta di ingredienti di origine agricola e che non sono prodotti in quantità sufficiente nelle Comunità secondo le norme di cui all'articolo 6, o che non possono essere importati da Paesi terzi conformemente alle norme di cui all'articolo 11 (35).
5. I prodotti agricoli etichettati o pubblicizzati in conformità del paragrafo 1 o 3 possono recare indicazioni concernenti la conversione all'agricoltura biologica purché (36):
a) siano pienamente soddisfatti i requisiti previsti rispettivamente al paragrafo 1 o al paragrafo 3, eccettuato il requisito relativo alla durata del periodo di conversione di cui all'allegato I, punto 1;
b) prima del raccolto sia trascorso un periodo di conversione di almeno dodici mesi;c) le indicazioni in questione non traggano in errore l'acquirente sulla diversa natura del prodotto rispetto ai prodotti conformi a tutti i requisiti di cui ai paragrafi 1 o 3; dopo il 1° gennaio 1996, tali indicazioni devono consistere nelle parole "prodotto in conversione all'agricoltura biologica" e devono essere presentate con colore, dimensione e tipo di caratteri che non abbiano più risalto di quelli della denominazione di vendita del prodotto; in tale indicazione le parole "agricoltura biologica" non abbiano più risalto delle parole "prodotto in conversione";
d) il prodotto contenga solo un ingrediente vegetale di origine agricola (37);
e) per i prodotti preparati dopo il 1° gennaio 1997, l'etichettatura comporti la menzione del nome e/o del numero di codice dell'autorità o dell'organismo di controllo cui è assoggettato l'operatore che ha effettuato l'ultima operazione di produzione o di preparazione. La scelta della menzione del nome e/o del numero di codice spetta allo Stato membro che notifica la sua decisione alla Commissione (38);
f) il prodotto sia stato ottenuto senza l'impiego di organismi geneticamente modificati e/o prodotti derivati da tali organismi (39).
5 bis. Fatte salve le disposizioni di cui al paragrafo 3, nell'etichettatura e nella pubblicità di un prodotto di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), possono essere riportate indicazioni riguardanti i metodi di produzione biologici solo a condizione che:
a) almeno il 70% degli ingredienti di origine agricola sia o provenga da prodotti ottenuti secondo le norme di cui all'articolo 6 o importati da Paesi terzi conformemente alle modalità di cui all'articolo 11;
b) tutti gli altri ingredienti di origine agricola del prodotto siano inclusi nell'allegato VI, parte C, o siano stati provvisoriamente autorizzati da uno Stato membro conformemente a misure di esecuzione adottate se del caso ai sensi del paragrafo 7;
c) le indicazioni concernenti il metodo di produzione biologico compaiano nell'elenco degli ingredienti e in chiaro rapporto soltanto con gli ingredienti ottenuti secondo le norme dell'articolo 6 o importati da Paesi terzi conformemente alle modalità di cui all'articolo 11; esse figurino con lo stesso colore e con le stesse dimensioni e stesso tipo di caratteri delle altre indicazioni nell'elenco degli ingredienti. Queste indicazioni devono inoltre figurare in una frase distinta nello stesso campo visivo della descrizione del prodotto in cui sia indicata la percentuale di ingredienti di origine agricola o derivati di ingredienti di origine agricola ottenuti secondo le norme di cui all'articolo 6 o importati da Paesi terzi conformemente alle modalità di cui all'articolo 11. Tale frase non può essere presentata con colore, formato o caratteri che le diano maggior risalto rispetto alla descrizione del prodotto; la frase sarà così redatta: "x% degli ingredienti di origine agricola è stato ottenuto conformemente alle norme della produzione biologica";
d) il prodotto contenga soltanto sostanze elencate nell'allegato VI, parte A, quali ingredienti di origine non agricola;
e) il prodotto o i suoi ingredienti di origine agricola di cui alla lettera a) non siano stati sottoposti a trattamenti comportanti l'utilizzazione di sostanze non elencate nell'allegato VI, parte B;
f) il prodotto o i suoi ingredienti non siano stati sottoposti a trattamenti comportanti l'utilizzazione di radiazioni ionizzanti;
g) il prodotto sia stato preparato o importato da un operatore assoggettato alle misure di controllo di cui agli
articoli 8 e 9;
h) per i prodotti preparati dopo il 1° gennaio 1997, l'etichettatura comporti la menzione del nome e/o del numero di codice dell'autorità o dell'organismo di controllo al quale l'operatore che ha effettuato l'ultima operazione di preparazione è assoggettato. La scelta della menzione del nome e/o del numero di codice spetta allo Stato membro che notifica la sua decisione alla Commissione (40);
i) il prodotto sia stato ottenuto senza l'impiego di organismi geneticamente modificati e/o prodotti derivati da tali organismi (41).
6. Nel corso di un periodo transitorio con scadenza 31 dicembre 1997, nell'etichettatura e nelle pubblicità di un prodotto di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), preparato in parte con ingredienti non conformi ai requisiti di cui al paragrafo 3, lettera a), si può fare riferimento al metodo di produzione biologico solo a condizione che:
a) almeno il 50% degli ingredienti di origine agricola sia conforme ai requisiti di cui al paragrafo 3, lettera a);
b) i prodotti siano conformi ai requisiti indicati nel paragrafo 3, lettere c), d), e) ed f);
c) le indicazioni concernenti i metodi di produzione biologici:
- figurino solo nell'elenco degli ingredienti quale previsto dalla direttiva 79/112/CEE, modificata da ultimo dalla direttiva 89/395/CEE;
- si riferiscano chiaramente solo agli ingredienti ottenuti conformemente alle norme definite all'articolo 6, o importati conformemente alle modalità di cui all'articolo 11;
d) gli ingredienti e i rispettivi contenuti figurino nell'elenco degli ingredienti in ordine decrescente di peso;
e) le indicazioni nell'elenco degli ingredienti abbiano colore, formato e caratteri identici (42).
7. Si possono definire le modalità dettagliate di applicazione delle disposizioni del presente articolo secondo la procedura dell'articolo 14.
8. Sono stabiliti nell'allegato VI, parti A, B e C, secondo la procedura di cui all'articolo 14 elenchi limitativi delle sostanze e dei prodotti di cui ai paragrafi 3, lettere b), c) e d), e 5-bis, lettere b), d) ed e) (43).
Possono essere precisati le modalità d'uso e i requisiti della composizione di questi ingredienti e di queste sostanze.
Se uno Stato membro ritiene che un prodotto dovrebbe essere aggiunto ai suddetti elenchi o che occorrerebbe modificare detti elenchi, esso fa in modo che un fascicolo contenente la motivazione dell'aggiunta o delle modifiche sia trasmesso ufficialmente agli altri Stati membri e alla Commissione che lo presenta al Comitato di cui all'articolo 14.
9. Per il calcolo delle percentuali di cui ai paragrafi 3 e 6 si applicano le modalità previste agli articoli 6 e 7 della direttiva 79/112/CEE (44).
10. In un prodotto di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b), un ingrediente ottenuto secondo le norme di cui all'articolo 6 non deve essere presente unitamente allo stesso ingrediente non ottenuto secondo tali norme (45).
11. Anteriormente al 1° luglio 1999, la Commissione riesamina le disposizioni del presente articolo 10 e presenta le eventuali opportune proposte di modificazione (46). Norme di produzione
Articolo 6 (47)
1. Il metodo di produzione biologico implica che per la produzione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) diversi dalle sementi e dai materiali di moltiplicazione vegetativa:
a) devono essere osservate almeno le disposizioni dell'allegato I e, se del caso, le relative modalità di applicazione;
b) soltanto i prodotti costituiti dalle sostanze menzionate nell'allegato I o elencate nell'allegato II possono essere utilizzati come prodotti fitosanitari, concimi, ammendanti del terreno, mangimi, materie prime per mangimi, mangimi composti, additivi per mangimi, le sostanze impiegate nell'alimentazione degli animali di cui alla direttiva 82/471/CEE, prodotti per la pulizia e la disinfezione dei locali di stabulazione e degli impianti, prodotti per la lotta contro organismi nocivi o malattie nei locali di stabulazione e negli impianti o per qualsiasi altro scopo specificato nell'allegato II per taluni prodotti. Possono essere utilizzati solo alle condizioni specifiche stabilite negli allegati I e II nella misura in cui la corrispondente utilizzazione è autorizzata nell'agricoltura generale dello Stato membro in questione in virtù delle pertinenti disposizioni comunitarie o delle disposizioni nazionali in conformità della normativa comunitaria;
c) sono utilizzati soltanto sementi o materiali di moltiplicazione vegetativa prodotti con il metodo biologico di cui al paragrafo 2;
d) non devono essere utilizzati organismi geneticamente modificati e/o prodotti derivati da tali organismi, ad eccezione dei medicinali veterinari (48).
2. Per le sementi e i materiali di riproduzione vegetativa, il metodo di produzione biologico implica che la pianta porta-seme per le sementi e la/le piante/e porta-marze per i materiali di riproduzione vegetativa sono stati ottenuti:
a) senza l'impiego di organismi geneticamente modificati e/o prodotti derivati da tali organismi e
b) conformemente al paragrafo 1, lettere a) e b), per almeno una generazione o, in caso di colture perenni, per almeno due cicli colturali (49).
3. a) In deroga al paragrafo 1, lettera c), le sementi e i materiali di riproduzione vegetativa non ottenuti conformemente al metodo di produzione biologico possono essere utilizzati, durante un periodo transitorio che termina il 31 dicembre 2003 (50) e su autorizzazione dell'autorità competente dello Stato membro, se l'utilizzatore di tale materiale di riproduzione può dimostrare in modo soddisfacente all'organismo o all'autorità di controllo dello Stato membro che non gli era possibile procurarsi sul mercato comunitario materiale di riproduzione di una varietà appropriata della specie in questione che soddisfacesse i requisiti di cui al paragrafo 2. In tal caso deve essere utilizzato, se reperibile sul mercato, materiale di riproduzione non trattato con prodotti non inclusi nell'allegato II, parte B. Gli Stati membri informano gli altri Stati membri e la Commissione in merito alle autorizzazioni concesse in conformità del presente paragrafo.
b) In conformità della procedura di cui all'articolo 14 possono essere decisi:
- l'introduzione, entro il 31 dicembre 2003 (51), di restrizioni della misura transitoria di cui alla lettera a) per quanto concerne talune specie e/o tipi di materiali di riproduzione e/o l'assenza di trattamento chimico;
- il mantenimento, dopo il 31 dicembre 2000, della deroga di cui alla lettera a) per quanto concerne talune specie e/o tipi di materiali di riproduzione e relativamente all'intera Comunità o ad alcune sue parti;
- l'introduzione di criteri e norme procedurali circa la deroga di cui alla lettera a) e le relative informazioni comunicate ai settori economici interessati, agli altri Stati membri e alla Commissione.
4. Entro il 31 dicembre 2002 (52) la Commissione riesamina le disposizioni del presente articolo, in particolare del paragrafo 1, lettera c), e del paragrafo 2, presentando, ove necessario, le opportune proposte di revisione. Articolo 6-bis (53)
1. Ai fini del presente articolo, per "piante" si intendono le piante intere destinate ad essere piantate per la produzione di vegetali.
2. Il metodo di produzione biologico implica che, allorché i produttori utilizzano delle piante, queste ultime devono essere state prodotte conformemente all'articolo 6.
3. In deroga al paragrafo 2, le piante non ottenute secondo il metodo di produzione biologico possono essere utilizzate durante un periodo transitorio che scade il 31 dicembre 1997 purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:
a) l'autorità competente dello Stato membro ne ha autorizzato l'impiego dopo che l'utilizzatore di tale materiale ha dimostrato in modo soddisfacente all'organismo o all'autorità di controllo dello Stato membro che non gli era possibile procurarsi sul mercato comunitario una varietà appropriata della specie in questione;
b) le piante sono state trattate, dopo la semina, unicamente con prodotti elencati nell'allegato II, parti A e B;
c) le piante provengono da un produttore che ha accettato un sistema di controllo equivalente al regime di cui all'articolo 9 e che ha accettato di applicare la restrizione di cui alla lettera b); tale disposizione entra in vigore il 1° gennaio 1996;
d) dopo essere state piantate, le piante sono state coltivate conformemente alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 1, lettere a) e b), durante un periodo minimo di sei settimane prima del raccolto;
e) l'etichettatura di qualsiasi prodotto contenente ingredienti provenienti da siffatte piante non menziona l'indicazione di cui all'articolo 10;
f) fatte salve le restrizioni risultanti dalla procedura di cui al paragrafo 4, le autorizzazioni concesse in virtù del presente paragrafo sono ritirate non appena cessi la carenza e scadono al più tardi il 31 dicembre 1997.
4. a) Lo Stato membro che concede un'autorizzazione in forza del paragrafo 3, notifica immediatamente agli altri Stati membri ed alla Commissione:
- la data dell'autorizzazione
- il nome della varietà e della specie in questione
- le quantità necessarie con relative pezze giustificative
- il periodo di carenza
- qualsiasi altra informazione chiesta dalla Commissione o dagli Stati membri.
b) Qualora da informazioni comunicate da uno Stato membro alla Commissione e allo Stato membro che ha concesso l'autorizzazione risulti che durante il periodo di carenza è possibile rifornirsi di una varietà appropriata, lo Stato membro interessato valuta se revocare l'autorizzazione o ridurne il periodo di validità ed informa la Commissione e gli altri Stati membri sulle misure prese entro dieci giorni dalla data di ricezione di dette informazioni.
c) Su richiesta di uno Stato membro o su iniziativa della Commissione, la questione è sottoposta all'esame del comitato di cui all'articolo 14. Può essere deciso, conformemente alla procedura specificata nel suddetto articolo, che l'autorizzazione sia revocata o che il suo periodo di validità sia modificato. Articolo 7
1. Prodotti che non erano autorizzati alla data di adozione del presente regolamento per un'utilizzazione di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), possono essere inclusi nell'allegato II se sono soddisfatte le condizioni seguenti (54):
a) quando sono utilizzati per la lotta contro organismi nocivi o malattie dei vegetali oppure per la pulizia e la disinfezione dei locali di stabulazione e degli impianti:
- quando sono essenziali per la lotta contro un organismo nocivo o una particolare malattia, per i quali non sono disponibili altre alternative biologiche, colturali, fisiche o relative alla selezione dei vegetali; e
- le condizioni della loro utilizzazione escludono qualsiasi contatto diretto con le sementi, i vegetali o i prodotti vegetali e con gli animali e i prodotti animali; tuttavia, nel caso di vegetali vivaci, il contatto diretto può aver luogo, ma soltanto al di fuori della stagione di crescita delle parti commestibili (frutti) fintantoché l'applicazione del prodotto non induce indirettamente la presenza di residui del prodotto nelle parti commestibili; e
- la loro utilizzazione non produce effetti inaccettabili per l'ambiente o non contribuisce a contaminarlo (55);
b) quando sono utilizzati per la concimazione o il trattamento del terreno:
- sono essenziali per esigenze nutritive specifiche dei vegetali, ovvero per obiettivi specifici in materia di trattamento del terreno, che non possono essere soddisfatti con le tecniche di cui all'allegato I, e
- la loro utilizzazione non produce effetti inaccettabili per l'ambiente e non contribuisce a contaminarlo.
1 bis. Le condizioni previste al paragrafo 1 non si applicano ai prodotti che prima dell'adozione del presente regolamento erano di uso corrente secondo le prassi di agricoltura biologica seguite nella Comunità (56).
1 ter. Per le sostanze minerali e gli oligoelementi impiegati nell'alimentazione degli animali, nell'allegato II possono essere inserite altre fonti di tali prodotti, purché essi siano di origine naturale o, altrimenti, di sintesi, nella stessa forma dei prodotti naturali (57).
2. Se del caso, per un prodotto che figura nell'allegato II possono essere precisati gli elementi seguenti:
- la descrizione particolareggiata del prodotto;
- le condizioni di utilizzazione e i requisiti in materia di composizione e/o di solubilità, per garantire in particolare che lascino la minor quantità possibile di residui nelle parti commestibili delle colture e nei prodotti delle colture commestibili e che la loro incidenza sull'ambiente sia ridotta al minimo;
- le prescrizioni particolari di etichettatura per i prodotti di cui all'articolo 1 quando questi siano ottenuti con l'ausilio di taluni prodotti di cui all'allegato II.
3. Le modifiche all'allegato II, sia che si tratti dell'incorporazione o della soppressione di prodotti di cui al paragrafo 1, o dell'incorporazione o di modifiche delle specifiche di cui al paragrafo 2, sono adottate dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 14.
4. Qualora uno Stato membro ritenga che un prodotto debba essere inserito nell'allegato II o che occorra apportarvi modifiche, esso provvede affinché un fascicolo che giustifichi l'inserimento o la modifica siano trasmessi ufficialmente agli altri Stati membri e alla Commissione che la sottopone al Comitato di cui all'articolo 14. Sistema di controllo
Articolo 8
1. Gli operatori che producono, preparano o importano da un Paese terzo i prodotti di cui all'articolo 1 ai fini della loro commercializzazione devono:
a) notificare tale attività all'autorità competente dello Stato membro in cui l'attività stessa è esercitata; la notifica comprende i dati ripresi nell'allegato IV;
b) assoggettare la loro azienda al regime di controllo di cui all'articolo 9 (58).
2. Gli Stati membri designano un'autorità o un organismo per la ricezione delle notifiche.
Gli Stati membri possono disporre che vengano comunicate eventuali informazioni complementari da essi ritenute indispensabili ai fini di un controllo efficace degli operatori.
3. L'autorità competente ha cura che un elenco aggiornato contenente i nomi e gli indirizzi degli operatori soggetti al sistema di controllo sia reso disponibile agli interessati. Articolo 9
1. Gli Stati membri instaurano un sistema di controllo gestito da una o più autorità di controllo designate e/o da organismi privati riconosciuti ai quali gli operatori che producono, preparano o importano da Paesi terzi i prodotti di cui all'articolo 1 debbono essere soggetti (59).
2. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché un operatore che rispetti le disposizioni del presente regolamento e paghi il contributo alle spese di controllo goda della garanzia di accesso al sistema di controllo.
3. Il sistema di controllo comprende quanto meno le misure di controllo e le misure precauzionali figuranti all'allegato III.
4. Per l'attuazione del sistema di controllo affidato ad organismi privati, gli Stati membri designano un'autorità incaricata del riconoscimento e della sorveglianza di tali organismi.
5. Per il riconoscimento di un organismo di controllo privato sono presi in considerazione gli elementi seguenti:
a) il piano tipo di controllo elaborato dall'organismo, contenente una descrizione particolareggiata delle misure di controllo e delle misure precauzionali che detto organismo s'impegna ad imporre agli operatori che controlla;
b) le sanzioni che l'organismo prevede di imporre nei casi in cui si accertino irregolarità e/o infrazioni (60);
c) le risorse adeguate di personale qualificato e di attrezzature di carattere amministrativo e tecnico, nonché l'esperienza in materia di controllo e l'affidabilità;
d) l'obiettività dell'organismo di controllo nei confronti degli operatori da esso controllati.
6. Quando un organismo di controllo è stato riconosciuto, l'autorità competente provvede a:
a) garantire l'obiettività dei controlli effettuati dall'organismo di controllo;
b) accertare l'efficienza dei controlli;
c) prendere conoscenza delle irregolarità e/o infrazioni accertate e delle sanzioni comminate (61);
d) revocare il riconoscimento di un organismo di controllo qualora questo non soddisfi i requisiti di cui alle lettere a) e b), non sia più conforme ai criteri di cui al paragrafo 5 o non soddisfi i requisiti di cui ai paragrafi 7, 8, 9 e 11 (62).
6 bis. Anteriormente al 1° gennaio 1996 gli Stati membri attribuiscono un numero di codice ad ogni organismo o autorità di controllo riconosciuti o designati conformemente alle disposizioni del presente articolo. Essi ne informano gli altri Stati membri e la Commissione, che pubblicherà tali numeri di codice nell'elenco di cui all'ultimo comma dell'articolo 15 (63).
7. L'autorità di controllo e gli organismi di controllo riconosciuti di cui al paragrafo 1:
a) procurano che siano applicate, nelle aziende da essi controllate, almeno le misure di controllo e le misure precauzionali di cui all'allegato III;
b) comunicano le informazioni e i dati che essi acquisiscono a seguito degli interventi di controllo esclusivamente al responsabile dell'azienda e alle autorità pubbliche competenti.
8. Gli organismi di controllo riconosciuti:
a) consentono all'autorità competente, ai fini d'ispezione, il libero accesso ai loro uffici e impianti, comunicano qualsiasi informazione e forniscono tutta la collaborazione ritenuta necessaria dall'autorità competente per l'adempimento degli obblighi ad essa incombenti in forza del presente regolamento;
b) trasmettono entro il 31 gennaio di ogni anno all'autorità competente dello Stato membro l'elenco degli operatori da essi controllati al 31 dicembre dell'anno precedente e le presentano una breve relazione annuale.
9. L'autorità di controllo e gli organismi di controllo di cui al paragrafo 1 devono:
a) ove sia accertata un'irregolarità nell'applicazione delle disposizioni dell'articolo 6 o nell'applicazione delle misure di cui all'allegato III, far sopprimere le indicazioni previste dall'articolo 2 per l'intera partita o per l'intera produzione interessata dall'irregolarità (64);
b) qualora venga accertata un'infrazione manifesta o avente effetti prolungati, ritirare all'operatore in questione il diritto di commercializzare prodotti con indicazioni concernenti il metodo di produzione biologico per un periodo da convenirsi con l'autorità competente dello Stato membro.
10. Possono essere adottate ai sensi della procedura di cui all'articolo 14:
a) le modalità di applicazione relative ai requisiti di cui al paragrafo 5 e le misure di cui al paragrafo 6;
b) le modalità di applicazione relative alle misure di cui al paragrafo 9.
11. A decorrere dal 1° gennaio 1998 e fatti salvi i paragrafi 5 e 6, gli organismi di controllo riconosciuti devono soddisfare i requisiti di cui alle condizioni della norma EN 45011 [del 26 giugno 1989] (65) (66).
12. a) Per le produzioni di carni animali, fatte salve le disposizioni dell'allegato III, gli Stati membri assicurano che i controlli interessino tutte le fasi di produzione, macellazione, sezionamento, e eventuali altre preparazioni fino alla vendita al consumatore, onde garantire per quanto tecnicamente possibile la rintracciabilità dei prodotti animali durante tutto il ciclo di produzione, trasformazione e ogni altra eventuale preparazione, dall'unità di produzione degli animali fino all'unità di condizionamento e/o etichettatura finali. Essi informano la Commissione, anche con la relazione di supervisione di cui all'articolo 15, delle misure adottate e della loro applicazione.
b) Per gli altri prodotti animali diversi dalle carni, nell'allegato III verranno stabilite altre disposizioni per assicurarne la rintracciabilità, per quanto tecnicamente possibile.
c) Ad ogni modo, le misure adottate in virtù dell'articolo 9 assicurano che i consumatori ricevano garanzie che il prodotto è ottenuto in conformità alle disposizioni del presente regolamento (67). Indicazione di conformità al regime di controllo Articolo 10
1. L'indicazione e/o il logo figuranti nell'allegato V secondo cui i prodotti sono conformi al regime di controllo possono essere menzionati sull'etichettatura dei prodotti di cui all'articolo 1 unicamente se:
a) sono conformi ai requisiti di cui all'articolo 5, paragrafi 1 o 3;
b) nel corso dell'intero processo produttivo e di preparazione sono stati soggetti al sistema di controllo di cui all'articolo 9;
c) sono venduti direttamente in imballaggi sigillati dal produttore o preparatore al consumo finale o sono immessi sul mercato come prodotti alimentari in imballaggi preconfezionati; in caso di vendita diretta dal produttore o preparatore al consumatore finale non è prescritto un imballaggio sigillato se l'etichetta consente di identificare chiaramente e senza ambiguità il prodotto interessato da questa indicazione;
d) recano sull'etichetta il nome e/o la ragione sociale del produttore, preparatore o venditore nonché il nome o il numero di codice dell'autorità di controllo o dell'organismo di controllo e le debite indicazioni ai sensi della normativa in materia di etichettatura dei prodotti alimentari, conformemente alla legislazione comunitaria (68).
2. Nell'etichettatura o nella pubblicità non possono essere contenute affermazioni che suggeriscano all'acquirente che l'indicazione di cui all'allegato V costituisce una garanzia di qualità organolettica, nutritiva o sanitaria superiore.
3. L'autorità di controllo e gli organismi di controllo di cui all'articolo 9, paragrafo 1, devono:
a) ove sia accertata un'irregolarità nell'applicazione delle disposizioni degli articoli 5, e 6 o nell'applicazione delle misure di cui all'allegato III, far sopprimere l'indicazione per l'intera partita o per l'intera produzione interessata dall'irregolarità (69);
b) qualora venga accertata un'infrazione manifesta o avente un effetto prolungato, ritirare all'operatore in questione il diritto di usare l'indicazione di cui all'allegato V per un periodo da convenirsi con l'autorità competente dello Stato membro.
4. Possono essere definite, secondo la procedura di cui all'articolo 14, le modalità del ritiro dell'indicazione di cui all'allegato V in caso di accertamento di talune infrazioni alle disposizioni degli articoli 5, 6 e 7 o alle disposizioni dell'allegato III. Misure generali d'applicazione (70)
Articolo 10-bis (71)
1. Qualora uno Stato membro constati, su un prodotto proveniente da un altro Stato membro e recante le indicazioni di cui all'articolo 2 e/o all'allegato V, irregolarità o infrazioni circa l'applicazione del presente regolamento, esso ne informa lo Stato membro che ha nominato l'autorità di controllo o riconosciuto l'organismo di controllo e la Commissione.
2. Gli Stati membri prendono le misure necessarie per evitare l'uso fraudolento delle indicazioni di cui all'articolo 2 e/o all'allegato V. Importazione da Paesi terzi
Articolo 11
1. Fatto salvo l'articolo 5, i prodotti di cui all'articolo 1 importati da un Paese terzo possono essere commercializzati unicamente quando:
a) sono originari di un Paese terzo figurante in un elenco da stabilire con decisione della Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 14 e provengono da una regione o da un'unità di produzione, o sono stati controllati da un organismo di controllo, se del caso, menzionati esplicitamente nella decisione concernente tale Paese terzo;
b) l'autorità o l'organismo competente del Paese terzo ha rilasciato un certificato di controllo attestante che la partita indicata nel certificato:
- è stata ottenuta in un sistema di produzione in cui sono applicate norme equivalenti a quelle di cui all'articolo 6 (72); e
- è stata sottoposta ad un sistema di controllo la cui equivalenza è stata riconosciuta all'atto dell'esame previsto dal paragrafo 2, lettera b) (73).
2. Per decidere se, per taluni prodotti di cui all'articolo 1, un Paese terzo possa, su sua richiesta, essere iscritto nell'elenco di cui al paragrafo 1, lettera a), si tiene conto in particolare:
a) delle garanzie che il Paese terzo può offrire, almeno per la produzione destinata alla Comunità, quanto all'applicazione di norme equivalenti a quelle di cui all'articolo 6 (74);
b) dell'efficacia delle misure di controllo adottate, le quali, almeno per la produzione destinata alla Comunità, devono essere equivalenti a quelle del sistema di controllo di cui agli articoli 8 e 9, al fine di garantire l'osservanza delle disposizioni della lettera a).
Sulla base dei suddetti elementi, nella decisione, la Commissione può precisare le ragioni o le unità di produzione di origine o gli organismi il cui controllo è considerato equivalente.
3. Il certificato di cui al paragrafo 1, lettera b), deve:
a) accompagnare la merce nell'esemplare originale fino all'azienda del primo destinatario; l'importatore deve, successivamente, tenerlo a disposizione dell'organismo di controllo e/o dell'autorità di controllo per almeno due anni (75);
b) essere compilato secondo le modalità e secondo un modello stabiliti con la procedura di cui all'articolo 14.
4. Norme d'attuazione dettagliate per il presente articolo possono essere stabilite secondo la procedura prevista all'articolo 14.
5. Nell'esame della domanda di un Paese terzo, la Commissione esige che quest'ultimo fornisca tutti i ragguagli necessari; essa può inoltre incaricare esperti di eseguire, sotto la sua autorità, un esame in loco delle norme di produzione e delle misure di controllo effettivamente applicate nel Paese terzo in questione.
6. a) In deroga al paragrafo 1, l'importatore o gli importatori di uno Stato membro sono autorizzati dall'autorità competente dello Stato membro a commercializzare fino al 31 dicembre 2005 (76) prodotti importati da un Paese terzo che non figura nell'elenco di cui al paragrafo 1, lettera a), purché forniscano all'autorità competente dello Stato membro importatore prove sufficienti che i prodotti in questione sono stati ottenuti secondo norme di produzione equivalenti a quelle definite all'articolo 6, sono stati sottoposti a misure di controllo equivalenti a quelle di cui agli articoli 8 e 9, e l'applicazione delle misure di ispezione precitate è permanente ed effettiva (77).
L'autorizzazione è valida soltanto se resta provato che le condizioni summenzionate sono soddisfatte.
Essa scade al momento della decisione di inserire il Paese terzo nell'elenco di cui al paragrafo 1, lettera a), a meno che essa riguardi un prodotto che è stato ottenuto in una regione non specificata nella decisione di cui al paragrafo 1, lettera a), e che non è stato esaminato nell'ambito della domanda presentata dal Paese terzo, laddove detto Paese terzo sia d'accordo sulla prosecuzione del regime di autorizzazione di cui al presente paragrafo (78).
b) Se uno Stato membro ha ricevuto prove sufficienti da parte di un importatore, esso comunica immediatamente alla Commissione ed agli altri Stati membri il nome del Paese terzo da cui importa i prodotti e fornisce loro indicazioni particolareggiate sulle modalità di produzione e di ispezione, nonché sulle garanzie relative all'applicazione permanente ed effettiva di dette modalità.
c) Su richiesta di uno Stato membro o su iniziativa della Commissione, la questione è sottoposta all'esame del Comitato di cui all'articolo 14. Qualora risulti da tale esame che i prodotti importati non sono ottenuti secondo norme di produzione equivalenti e/o modalità di ispezione di efficacia equivalente, la Commissione invita lo Stato membro che ha concesso l'autorizzazione a ritirarla. Può essere deciso, conformemente alla procedura di cui all'articolo 14, il divieto delle importazioni in questione o la loro continuazione a condizione che vengano modificate determinate condizioni entro un certo termine.
d) La notifica di cui alla lettera b) non è necessaria qualora riguardi modalità di produzione e di ispezione già notificate da un altro Stato membro conformemente alla lettera b) tranne nei casi in cui la presentazione di nuovi elementi di prova importanti giustifichi una revisione dell'esame e della decisione di cui alla lettera c).
Anteriormente al 31 luglio 1994, la Commissione riesamina le disposizioni del paragrafo 1 e presenta qualsiasi proposta adeguata ai fini della loro eventuale revisione (79).
7. La Commissione può, in conformità della procedura di cui all'articolo 14, su richiesta di uno Stato membro, concedere il riconoscimento ad un organismo di controllo di un Paese terzo, preventivamente sottoposto a valutazione da parte dello Stato membro interessato, ed aggiungerlo all'elenco di cui al paragrafo 1, lettera a). La Commissione comunica la richiesta al Paese terzo interessato (80).
Libera circolazione nella Comunità Articolo 12
Gli Stati membri non possono, per motivi concernenti l'etichettatura, il metodo di produzione o la indicazione dello stesso, vietare o limitare la commercializzazione dei prodotti che sono previsti all'articolo 1 e che sono conformi alle disposizioni del presente regolamento.
Tuttavia, tenuto conto delle norme di cui all'allegato I, parte B sulla produzione animale, gli Stati membri possono applicare norme più rigorose agli animali e ai prodotti animali provenienti dal loro territorio, purché tali norme siano conformi al diritto comunitario e non vietino né limitino la commercializzazione di altri animali o prodotti animali che soddisfano i requisiti del presente regolamento (81). Disposizioni amministrative e applicazione Articolo 13 (82)
Possono essere adottate, secondo la procedura prevista all'articolo 14:
- le modalità di applicazione del presente regolamento;
- le modifiche da apportare agli allegati I, II, III, IV, VI, VII e VIII;
- le modifiche da apportare all'allegato V per definire un logo comunitario da utilizzare in associazione con l'indicazione di conformità al regime di controllo o in sostituzione di tale indicazione;
- le restrizioni e misure applicative ai fini dell'applicazione della deroga di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera d) per i medicinali veterinari;
- le misure applicative sulla base dell'evidenza scientifica o del progresso tecnico ai fini dell'applicazione del divieto di impiego di OGM o di derivati di OGM, con particolare riguardo ad una soglia minima per contaminazioni inevitabili, che non deve essere superata. Articolo 14
La Commissione è assistita da un Comitato composto da rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione. Ove si faccia ricorso alla procedura di cui al presente articolo, il rappresentante della Commissione sottopone al Comitato un progetto delle misure da prendere.
Il Comitato formula il proprio parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione. Il parere è formulato alla maggioranza prevista dall'articolo 148, paragrafo 2, del trattato. Nella votazione in seno al Comitato, ai voti dei rappresentanti degli Stati membri viene applicata la ponderazione definita dal suddetto articolo. Il presidente non partecipa al voto.
La Commissione adotta le misure previste qualora siano conformi al parere del Comitato.
Qualora le misure previste non siano conformi al parere del Comitato, o in mancanza di parere, la Commissione presenta senza indugio al Consiglio una proposta relativa alle misure da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.
Qualora, allo scadere di tre mesi a decorrere dalla presentazione della proposta al Consiglio, quest'ultimo non abbia deliberato, le misure proposte sono adottate dalla Commissione.
Articolo 15
Gli Stati membri informano la Commissione ogni anno, anteriormente al 1° luglio, delle misure prese durante l'anno precedente ai fini dell'attuazione del presente regolamento e trasmettono, in particolare:
- l'elenco degli operatori che, al 31 dicembre dell'anno precedente, hanno fatto la notifica di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), e che sono assoggettati al regime di controllo di cui all'articolo 9;
- una relazione concernente la supervisione esercitata a norma dell'articolo 9, paragrafo 6.
Inoltre gli Stati membri comunicano ogni anno alla Commissione, entro il 31 marzo, l'elenco degli organismi di controllo riconosciuti al 31 dicembre dell'anno precedente, la loro struttura giuridica e funzionale, il loro piano tipo di controllo, il loro sistema di sanzioni ed eventualmente il loro marchio.
La Commissione provvede ogni anno a pubblicare nella serie C della Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee gli elenchi degli organismi riconosciuti che le sono stati comunicati entro il termine previsto nel secondo comma (83). Articolo 15-bis (84)
Con riferimento alle misure istituite nel presente regolamento, in particolare quelle che la Commissione deve attuare per raggiungere gli obiettivi fissati agli articoli 9 e 11, e gli allegati tecnici, gli stanziamenti necessari vengono assegnati ogni anno nell'ambito della procedura di bilancio. Articolo 16
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee.
2. Gli Stati membri mettono in applicazione gli articoli 8 e 9 entro il termine di 9 mesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento.
3. L'articolo 5, l'articolo 8, paragrafo 1, e l'articolo 11, paragrafo 1, diventano applicabili il 1° gennaio 1993 (85).
Il termine per l'entrata in vigore dell'articolo 11, paragrafo 1, può essere prorogato, secondo la procedura di cui all'articolo 14, per un determinato periodo per quanto riguarda le importazioni provenienti da un Paese terzo qualora, a seguito della domanda del Paese terzo in questione, lo stato d'avanzamento dell'esame della questione non consenta al Consiglio di adottare una decisione sull'iscrizione di tale Paese nell'elenco previsto all'articolo 11, paragrafo 1, lettera a), prima della scadenza del termine di cui al primo comma.
Per il rispetto del periodo di conversione di cui all'allegato I, punto 1, si prende in considerazione il periodo trascorso prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, nella misura in cui l'operatore possa dimostrare, con soddisfazione dell'organismo di controllo, che la propria produzione, durante questo periodo, era conforme alle disposizioni nazionali in vigore o, in mancanza di queste, alle norme internazionali riconosciute in materia di produzione biologica.
4. Durante un periodo di dodici mesi che decorre dall'entrata in vigore del presente regolamento, gli Stati membri possono, in deroga all'articolo 6, paragrafo 1, autorizzare l'impiego sul proprio territorio di prodotti contenenti sostanze che non sono enumerate nell'allegato II e per cui considerano che siano soddisfatti i requisiti figuranti nell'articolo 7, paragrafo 1.
5. Durante un periodo che scade dodici mesi dopo la compilazione dell'allegato VI conformemente all'articolo 5, paragrafo 7, gli Stati membri possono continuare ad autorizzare, conformemente alle rispettive disposizioni nazionali, l'impiego di sostanze che non figurano nell'allegato VI precitato.
6. Gli Stati membri comunicano agli altri Stati membri ed alla Commissione le sostanze autorizzate in applicazione dei paragrafi 4 e 5.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Lussemburgo, addì 24 giugno 1991.
Per il Consiglio
il presidente
J.-C. Juncker
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(1) Pubblicato nella G.U.C.E. 22 luglio 1991, n. L 198. Entrato in vigore il 22 luglio 1991.
(2) Gli articoli 8 e 9 del presente regolamento sono stati recepiti con D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 220.
(3) Si vedano anche il regolamento (CEE) n. 94/92 ed il regolamento (CE) n. 1900/98.
(4) Articolo inizialmente modificato dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1935/95 e successivamente così sostituito dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1804/1999.
(5) Articolo inizialmente modificato dall'allegato I al trattato di adesione del Regno di Norvegia, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea, nella versione adattata dalla decisione 95/1/CE in seguito alla mancata adesione del Regno di Norvegia, successivamente dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1935/95 e, da ultimo, così sostituito dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1804/1999.
(6) Si omette il testo in lingua greca.
(7) Articolo così sostituito dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1804/1999.
(8) Punto 2) così sostituito dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1935/95.
(9) Definizione inizialmente modificata dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1935/95 e successivamente così sostituita dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1804/1999.
(10) Punto 6) così sostituito dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1935/95.
(11) Numero aggiunto dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1935/95.
(12) Numero aggiunto dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1935/95.
(13) Definizione aggiunta dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1804/1999.
(14) Definizione aggiunta dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1804/1999.
(15) Definizione aggiunta dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1804/1999.
(16) Definizione aggiunta dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1804/1999.
(17) Definizione aggiunta dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1804/1999.
(18) Definizione aggiunta dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1804/1999.
(19) Definizione aggiunta dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1804/1999.
(20) Definizione aggiunta dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1804/1999.
(21) Definizione aggiunta dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1804/1999.
(22) Definizione aggiunta dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1804/1999.
(23) Definizione aggiunta dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1804/1999.
(24) Definizione aggiunta dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1804/1999.
(25) Definizione aggiunta dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1804/1999.
(26) Definizione aggiunta dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1804/1999.
(27) Definizione aggiunta dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1804/1999.
(28) Le norme dettate dal presente articolo sono applicabili a decorrere dal 1° gennaio 1993, secondo quanto disposto dall'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2083/92.
(29) Lettera così modificata dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1935/95.
(30) Lettera aggiunta dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1935/95.
(31) Paragrafo soppresso dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1935/95.
(32) Lettera aggiunta dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1804/1999.
(33) Paragrafo così sostituito dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1935/95.
(34) Paragrafo aggiunto dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1804/1999.
(35) Paragrafo così sostituito dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1935/95.
(36) Frase introduttiva così modificata dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1804/1999.
(37) Lettera così sostituita dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1804/1999.
(38) Paragrafo inizialmente modificato dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1468/94 e, successivamente così sostituito dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1935/95.
(39) Lettera aggiunta dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1804/1999.
(40) Paragrafo aggiunto dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1935/95.
(41) Lettera aggiunta dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1804/1999.
(42) Paragrafo così sostituito dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1935/95.
(43) Comma così modificato dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1935/95.
(44) Paragrafo dapprima modificato dall'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2083/92 e successivamente così sostituito dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1935/95.
(45) Paragrafo aggiunto dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1935/95 e successivamente così sostituito dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1804/1999.
(46) Paragrafo aggiunto dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1935/95.
(47) Articolo così sostituito dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1935/95.
(48) Paragrafo così sostituito dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1804/1999.
(49) Paragrafo così sostituito dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1804/1999.
(50) Data così sostituita dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1804/1999.
(51) Data così sostituita dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1804/1999.
(52) Data così sostituita dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1804/1999.
(53) Articolo aggiunto dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1935/95.
(54) Frase introduttiva così sostituita dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1804/1999.
(55) Lettera così sostituita dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1804/1999.
(56) Paragrafo aggiunto dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1935/95.
(57) Paragrafo inserito dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1804/1999.
(58) Le norme dettate dal presente paragrafo sono applicabili a decorrere dal 1° gennaio 1993, secondo quanto previsto dall'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2083/92.
(59) Paragrafo così modificato dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1935/95.
(60) Lettera così modificata dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1935/95.
(61) Lettera così modificata dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1935/95.
(62) Lettera così modificata dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1935/95.
(63) Paragrafo aggiunto dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1935/95.
(64) Lettera così modificata dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1935/95.
(65) Termini cancellati dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1804/1999.
(66) Paragrafo aggiunto dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1935/95.
(67) Paragrafo inserito dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1804/1999.
(68) Paragrafo così sostituito dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1935/95.
(69) Lettera così modificata dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1935/95.
(70) Aggiunto dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1935/95.
(71) Aggiunto dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1935/95; i paragrafi del presente articolo sostituiscono i precedenti paragrafi 5, 6 e 7 dell'articolo 10.
(72) Trattino così modificato dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1935/95.
(73) Le norme dettate dal presente paragrafo sono applicabili a decorrere dal 1° gennaio 1993, secondo quanto previsto dall'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2083/92. Vedi anche quanto disposto dal regolamento (CEE) n. 3457/92. L'articolo 1 del regolamento (CE) n. 529/95 ha successivamente rinviato per un periodo di dodici mesi, decorrenti dal 1° marzo 1995, l'applicazione del disposto del presente paragrafo, limitatamente ai Paesi indicati nel citato articolo 1.
(74) Lettera così modificata dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1935/95.
(75) Lettera così modificata dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1935/95.
(76) Data così sostituita dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1804/1999.
(77) Lettera così modificata dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1935/95.
(78) Periodo così modificato dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1935/95.
(79) Paragrafo aggiunto dall'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2083/92.
(80) Paragrafo aggiunto dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1935/95.
(81) Comma aggiunto dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1804/1999.
(82) Articolo inizialmente modificato dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1935/95 e successivamente così sostituito dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1804/1999.
(83) Vedi, per gli elenchi degli organismi riconosciuti, la comunicazione 21 ottobre 1993, la comunicazione 22 ottobre 1999 e la comunicazione 9 dicembre 2000.
(84) Articolo inserito dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1804/1999.
(85) Testo così modificato dall'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2083/92.
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(1) Pubblicato nella G.U.C.E. 22 luglio 1991, n. L 198. Entrato in vigore il 22 luglio 1991.
(2) Gli articoli 8 e 9 del presente regolamento sono stati recepiti con D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 220.
(3) Si vedano anche il regolamento (CEE) n. 94/92 ed il regolamento (CE) n. 1900/98.
(4) Articolo inizialmente modificato dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1935/95 e successivamente così sostituito dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1804/1999.
(5) Articolo inizialmente modificato dall'allegato I al trattato di adesione del Regno di Norvegia, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea, nella versione adattata dalla decisione 95/1/CE in seguito alla mancata adesione del Regno di Norvegia, successivamente dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1935/95 e, da ultimo, così sostituito dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1804/1999.
(6) Si omette il testo in lingua greca.
(7) Articolo così sostituito dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1804/1999.
(8) Punto 2) così sostituito dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1935/95.
(9) Definizione inizialmente modificata dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1935/95 e successivamente così sostituita dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1804/1999.
(10) Punto 6) così sostituito dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1935/95.
(11) Numero aggiunto dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1935/95.
(12) Numero aggiunto dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1935/95.
(13) Definizione aggiunta dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1804/1999.
(14) Definizione aggiunta dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1804/1999.
(15) Definizione aggiunta dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1804/1999.
(16) Definizione aggiunta dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1804/1999.
(17) Definizione aggiunta dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1804/1999.
(18) Definizione aggiunta dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1804/1999.
(19) Definizione aggiunta dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1804/1999.
(20) Definizione aggiunta dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1804/1999.
(21) Definizione aggiunta dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1804/1999.
(22) Definizione aggiunta dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1804/1999.
(23) Definizione aggiunta dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1804/1999.
(24) Definizione aggiunta dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1804/1999.
(25) Definizione aggiunta dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1804/1999.
(26) Definizione aggiunta dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1804/1999.
(27) Definizione aggiunta dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1804/1999.
(28) Le norme dettate dal presente articolo sono applicabili a decorrere dal 1° gennaio 1993, secondo quanto disposto dall'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2083/92.
(29) Lettera così modificata dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1935/95.
(30) Lettera aggiunta dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1935/95.
(31) Paragrafo soppresso dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1935/95.
(32) Lettera aggiunta dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1804/1999.
(33) Paragrafo così sostituito dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1935/95.
(34) Paragrafo aggiunto dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1804/1999.
(35) Paragrafo così sostituito dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1935/95.
(36) Frase introduttiva così modificata dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1804/1999.
(37) Lettera così sostituita dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1804/1999.
(38) Paragrafo inizialmente modificato dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1468/94 e, successivamente così sostituito dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1935/95.
(39) Lettera aggiunta dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1804/1999.
(40) Paragrafo aggiunto dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1935/95.
(41) Lettera aggiunta dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1804/1999.
(42) Paragrafo così sostituito dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1935/95.
(43) Comma così modificato dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1935/95.
(44) Paragrafo dapprima modificato dall'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2083/92 e successivamente così sostituito dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1935/95.
(45) Paragrafo aggiunto dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1935/95 e successivamente così sostituito dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1804/1999.
(46) Paragrafo aggiunto dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1935/95.
(47) Articolo così sostituito dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1935/95.
(48) Paragrafo così sostituito dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1804/1999.
(49) Paragrafo così sostituito dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1804/1999.
(50) Data così sostituita dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1804/1999.
(51) Data così sostituita dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1804/1999.
(52) Data così sostituita dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1804/1999.
(53) Articolo aggiunto dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1935/95.
(54) Frase introduttiva così sostituita dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1804/1999.
(55) Lettera così sostituita dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1804/1999.
(56) Paragrafo aggiunto dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1935/95.
(57) Paragrafo inserito dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1804/1999.
(58) Le norme dettate dal presente paragrafo sono applicabili a decorrere dal 1° gennaio 1993, secondo quanto previsto dall'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2083/92.
(59) Paragrafo così modificato dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1935/95.
(60) Lettera così modificata dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1935/95.
(61) Lettera così modificata dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1935/95.
(62) Lettera così modificata dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1935/95.
(63) Paragrafo aggiunto dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1935/95.
(64) Lettera così modificata dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1935/95.
(65) Termini cancellati dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1804/1999.
(66) Paragrafo aggiunto dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1935/95.
(67) Paragrafo inserito dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1804/1999.
(68) Paragrafo così sostituito dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1935/95.
(69) Lettera così modificata dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1935/95.
(70) Aggiunto dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1935/95.
(71) Aggiunto dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1935/95; i paragrafi del presente articolo sostituiscono i precedenti paragrafi 5, 6 e 7 dell'articolo 10.
(72) Trattino così modificato dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1935/95.
(73) Le norme dettate dal presente paragrafo sono applicabili a decorrere dal 1° gennaio 1993, secondo quanto previsto dall'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2083/92. Vedi anche quanto disposto dal regolamento (CEE) n. 3457/92. L'articolo 1 del regolamento (CE) n. 529/95 ha successivamente rinviato per un periodo di dodici mesi, decorrenti dal 1° marzo 1995, l'applicazione del disposto del presente paragrafo, limitatamente ai Paesi indicati nel citato articolo 1.
(74) Lettera così modificata dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1935/95.
(75) Lettera così modificata dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1935/95.
(76) Data così sostituita dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1804/1999.
(77) Lettera così modificata dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1935/95.
(78) Periodo così modificato dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1935/95.
(79) Paragrafo aggiunto dall'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2083/92.
(80) Paragrafo aggiunto dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1935/95.
(81) Comma aggiunto dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1804/1999.
(82) Articolo inizialmente modificato dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1935/95 e successivamente così sostituito dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1804/1999.
(83) Vedi, per gli elenchi degli organismi riconosciuti, la comunicazione 21 ottobre 1993, la comunicazione 22 ottobre 1999 e la comunicazione 9 dicembre 2000.
(84) Articolo inserito dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1804/1999.
(85) Testo così modificato dall'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2083/92.