Genova, P.zza Verdi 4/4 - 16121

 
Carta dei Valori e dei Principi sulla Pet Relationship
CARTA di MODENA
Premesse
Art. 1
Si riconosce il debito ontologico dell’uomo nei confronti dell’alterità animale; in particolare si ribadisce la necessità di preservare tale referenza. Il rapporto con l’animale domestico costituisce un valore fondamentale per l’uomo e il processo di domesticazione è da riconoscersi come patrimonio dell’umanità.
Art. 2
L’interazione uomo-animale presenta importanti valenze emozionali, cognitive, formative, assistenziali e terapeutiche che vanno promosse, tutelate e valorizzate all’interno della società. Per portare a eccellenza tali valenze si ritiene indispensabile promuovere un rapporto uomo-animale che sia equilibrato e consapevole, caratterizzato da reciprocità e corretta espressione etologica nel rispetto delle specifiche individualità. La relazione deve essere costruita sulla piena conoscenza delle caratteristiche di specie e di individualità dei soggetti e deve tradursi in un atto di assunzione di piena responsabilità da parte di chi la promuove.
Art. 3
Oggetto della presente Carta è stabilire dei principi di corretta fruizione della relazione uomo-animale. Le valenze formative, assistenziali e terapeutiche che risultano da tale rapporto devono essere attribuibili al complesso di relazioni che vengono implementate dalla presenza e dall’interazione con l’animale e non tanto dalla sua espressione performativa.
Art. 4
I protocolli di ricerca, di intervento e le relative applicazioni riferite all’interazione uomo-animali (progetti operativi) si riconoscono nelle acquisizioni della zooantropologia teorica anche in relazione all’evoluzione delle conoscenze.
Titolo 1 - La tutela degli animali
Art. 5 Bioetica animale
Ogni progetto operativo deve riconoscere l’animale come paziente morale nel rispetto di alcuni interessi specifici e imprescindibili riferibili alla senzienza, al benessere, all’espressione delle preferenze, all’integrità genetica. L’animale non va considerato né in modo reificatorio né attraverso proiezione antropomorfica. Agli animali coinvolti nei progetti di pet therapy dovrà essere assicurata una corretta tutela del benessere a fine carriera.
Art. 6 Scelta degli animali
La scelta degli animali dovrà orientarsi verso varietà animali e soggetti che, per caratteristiche fisiologiche e comportamentali, siano compatibili con gli obiettivi del progetto. L’animale cooperatore deve essere certificato in buono stato di salute psico-fisico e funzionale.
Art. 7 Ruolo dell’animale
L’animale va inteso come cooperatore che, senza essere necessariamente presente in tutte le fasi di attuazione del progetto, possa comunque esprimere un ruolo diretto e indiretto nei confronti del fruitore, tale da far risaltare la referenza animale e il valore della relazione uomo- animale.
Art. 8 Salute e aspetti zooiatrici
Il buono stato di salute psico-fisico e funzionale va costantemente monitorato e garantito in tutte le fasi applicative, con particolare riferimento alle situazioni di stress derivanti dal lavoro.
Art. 9 Benessere animale
L’animale va mantenuto nelle condizioni compatibili con le sue caratteristiche fisiologiche e comportamentali e salvaguardato da qualunque trauma fisico e psichico. Deve poter usufruire di adeguati periodi di riposo e poter trarre benefici dall’attuazione dell’attività svolta.
• Considerando la notevole mole di esperienze e di ricerche che da alcuni decenni si sono andate accumulando sugli effetti specifici dell’interazione uomo-animale in termini di benessere e di salute per l’uomo;
• considerando l’importanza dell’interazione con l’animale domestico e l’articolazione dei segmenti applicativi che utilizzano le diverse aree e tipologie di interazione nelle valenze emozionali, formative e assistenziali;
• considerando la necessità di inquadrare all’interno di una cornice disciplinare le diverse esperienze applicative dell’interazione uomo-animale realizzate in ambito psicologico, formativo e sanitario;
• considerando lo sviluppo della zooantro- pologia teorica a livello internazionale e la definizione – all’interno di questo ambito disciplinare – di una precisa e specifica valenza referenziale attribuibile al partner animale;
• considerando la necessità di circoscrivere l’apporto dell’animale a un contesto di interazione e non di sfruttamento e di definire la precisa area di operatività dell’intervento assistenziale da parte dell’animale;
• considerando la necessità di tutelare gli animali nella loro integrità psicofisica, nonché nei loro bisogni di welfare all’interno dei progetti applicativi e di ricerca tesi a valorizzare il portato della partnership animale;
• considerando la necessità di tutelare altresì i fruitori dei progetti di assistenza animale attraverso l’istituzione di una Carta dei Servizi che indichi i requisiti che il fruitore ha il diritto di aspettarsi da tali progetti;
• considerando la necessità di individuare delle prassi di controllo e di validazione delle inferenze e delle presentazioni dei protocolli di ricerca e di intervento nei progetti di assistenza condivisibili dalla comunità scientifica;
• considerando la necessità di istituire dei parametri curriculari per gli operatori pet- partner, nonché i requisiti professionali e di équipe dei team prescrittivi in ordine allo specifico segmento di operatività;
• considerando la necessità di istruire un Codice di buone pratiche, sia di ordine tecnico-scientifico che di ordine bioetico, applicabile alle istanze requisitive – strutturali e professionali – e alle prassi;
• considerando la necessità di individuare un organo di controllo che valuti le proposte di ricerca, le evidenze ricavate e le proposte di pubblicazione, i singoli protocolli e le linee guida, i progetti di intervento;
• considerando l’importanza di migliorare i progetti di comunicazione e di informazione riferibili alle prassi di pet-partnership, anche nell’ottica di una maggiore trasparenza e definizione inequivocabile dei termini di riferimento;
• considerando la necessità di individuare livelli di intervento che commisurino valenze socio-assistenziali e valenze sanitarie, proponendo requisiti differenti di ordine e grado a seconda del profilo del fruitore;
• considerando la necessità di una ridefinizione del training animale riferito alle aree assistenziali e formative, nonché della definizione di precisi parametri valutativi e di specifici requisiti performativi degli animali;
• considerando la necessità di una definizione molto precisa e puntuale dei parametri sanitari medico-veterinari, di prevenzione delle zoonosi, di tutela della salute dell’animale, di tutela del benessere animale;
• considerando la necessità di fondare una comunità scientifica specifica che possa dare origine a comitati di pari nella valutazione delle evidenze e nella presentazione dei casi clinici e avviare un dibattito sulle esperienze;
• considerando l’assoluto spontaneismo oggi vigente che non permette di intervenire nel merito in alcun momento della filiera con il rischio di gravi danni a carico dei pazienti e degli animali;
• considerando la necessità di passare da una fase pionieristica priva di qualsiasi indicatore di qualità e controllo a una fase matura di ricerca e applicazione che ponga al centro i parametri di qualità totale.
Art. 10 Preparazione dell’animale
Partendo dalle attitudini e predisposizioni specie-specifiche e individuali dell’animale deve essere realizzato un programma educativo e di istruzione che valorizzi le sue potenzialità cognitive e che ne salvaguardi il benessere psicofisico.
Tale programma deve essere realizzato senza l’utilizzo di stimoli avversativi e deve avere come obiettivi l’equilibrio psico-comportamentale dell’animale e la corretta relazione con l’uomo.
Titolo 2 - Il fruitore
Art. 11 Definizione del fruitore
Il fruitore è la persona alla quale è destinato il progetto relazionale con l’animale attraverso l’attuazione degli obiettivi psico-fisici di cui all’art. 3.
Art. 12 Diritti del fruitore
Il fruitore ha diritto a:
• relazionarsi con l’animale presso strutture idonee e attrezzate in modo adeguato;
• usufruire di un progetto che sia costruito sulle sue specifiche necessità, nel rispetto dei principi generali della Carta Modena 2002;
• rapportarsi con animali che rispondano ai requisiti di cui al titolo 1;
• avvalersi di un servizio offerto da un’équipe professionalmente qualificata nel rispetto dei singoli ruoli successivamente indicati al titolo 4.
Art. 13 Diritti all’informazione
È diritto del fruitore e del suo tutore, qualora venga nominato ai sensi di legge, di:
• essere informato sugli obiettivi della programmazione e su eventuali rischi derivanti dall’attuazione dell’intervento;
• poter valutare il livello di servizio offerto e ogni momento della filiera attraverso una Carta dei Servizi;
• poter accedere a informazioni relative a tipologie analoghe di progetti ed eventuali casistiche;
• conoscere i contenuti o il carattere sperimentale del progetto;
• vedere rispettate le norme della privacy.
Titolo 3 - L’ interazione Uomo-Animale
Art. 14 Definizione di rapporto nel progetto operativo
Nell’ambito del progetto operativo il soggetto animale e il soggetto fruitore vengono posti in una relazione definente la partnership, ovvero di rapporto cooperativo.
Art. 15 Tutela della partnership
La partnership è tutelata dalla presenza di figure professionali specifiche responsabili che valutano costantemente l’interazione e i suoi effetti sui partner secondo precisi criteri di compatibilità reciproca e di efficacia dell’interazione stessa.
Art. 16 Specificità dell’interazione
La tipologia di tale relazione va definita e programmata nell’ambito progettuale, tenendo conto delle specifiche esigenze e condizioni dei soggetti coinvolti e comunque monitorata e rivisitata durante tutti i momenti operativi.
Art. 17 Qualità dell’interazione
Per garantire uno stato di qualità dell’interazione, anche in termini di sicurezza, efficacia e congruità, le condizioni ambientali e temporali devono essere adattate di volta in volta sulla base delle caratteristiche dei partner e della situazione contingente in cui si interagisce.
Titolo 4 - Le prassi
Si ribadisce l’importanza dell’adeguatezza delle competenze professionali rispetto alle caratteristiche dell’utenza.
Art. 18 Definizione dell’équipe progettuale
Nella fase progettuale e nella fase di monitoraggio è necessaria la presenza di un’équipe costituita da figure qualificate da esperienze documentate e da un curriculum di competenza specifica; a ciò si aggiungono le figure specialistiche di riferimento relative al progetto.
Art. 19 Definizione del team prescrittivo
Nell’ambito dell’équipe devono essere sempre presenti alcune figure professionali definite team prescrittivo, comprendenti:
• psicologo;
• medico veterinario zooiatra;
• medico veterinario o biologo con formazione ed esperienza nelle scienze comportamentali applicate;
• operatore tecnico con specifica preparazione nell’interazione con la specie di riferimento.
Alcune delle competenze professionali succitate possono anche essere assunte da un’unica persona se rispondente agli specifici requisiti richiesti.
Si raccomanda comunque di allargare il team a quante più possibili figure professionali per poter cogliere e sviluppare tutte le potenzialità dell’intervento.
Art. 20 Criteri di validazione per i progetti di ricerca
Nell’ambito della ricerca si ritiene indispensabile applicare criteri di controllo e validazione riconosciuti dalla comunità scientifica nell’ambito delle scienze comportamentali applicate, nella ricerca psicosociale o nella scienza biomedica.
Art. 21 Criteri procedurali
Nella definizione dei progetti di intervento si ribadisce:
• l’importanza di potersi avvalere del contributo specifico e contingente di ciascun operatore, la necessità di definire delle aree protocollari di intervento che consentano la riproducibilità dell’esperienza anche con l’obiettivo di definire delle linee guida riferite alle specifiche esigenze dei fruitori;
• la centralità del benessere del fruitore rispetto agli obiettivi del progetto;
• l’importanza di un bilanciamento tra l’iniziativa e le capacità professionali e personali degli operatori e le prassi metodologiche accreditate.
Art. 22 Istituzione della commissione
Si provvede ad istituire una commissione che si faccia carico di attuare e promuovere i principi ispiratori della carta attraverso:
• una banca dati sulle ricerche, evidenze, protocolli relativi a progetti operativi;
• la consulenza tecnico-informativa a chiunque ne faccia richiesta;
• la definizione di linee guida relative ai campi di applicazione;
• la raccolta delle notifiche dei progetti di ricerca con verifica della corrispondenza ai principi della carta e successiva certificazione su richiesta degli interessati (Enti e/o professionisti erogatori dei servizi).
Art. 23 Carta dei Servizi
Ci si impegna alla costituzione di una Carta dei Servizi che renda espliciti i requisiti minimi e i processi di qualità totale nell’erogazione del servizio.
Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account