Maria Angela Esposito
Docente di Scienze
Liceo Scientifico “E.Amaldi”
S.Maria C.V.(CE)
PREMESSA I diritti umani, che spettano a ciascun individuo in quanto essere umano a prescindere dalla razza, dalla religione, dalla provenienza geografica, dall’età o dal sesso, non sono delle categorie e dei concetti statici ma delle norme che mutano col variare delle condizioni storiche e politiche e sono fondamentali, universali, inviolabili e indisponibili.
BREVE STORIA DEI DIRITTI
Il concetto ed il contenuto di diritto umano, non nascono in un preciso momento storico, ma sono frutto di una evoluzione, dovuta alle rivendicazioni di fasce di popolazione che si ritenevano naturalmente titolari di certi diritti, che, però, non venivano loro riconosciuti da chi gestiva il potere.
Nell’antica Grecia, così come nell’antica Roma, esistevano già dei diritti riconosciuti, però solo a certe categorie di individui. Le persone, infatti, che potevano partecipare alla vita politica e sociale erano solo gli uomini adulti e liberi, mentre tutte le altre componenti della popolazione come le donne, i bambini, gli schiavi ne erano esclusi.
Nel periodo del feudalesimo esistevano, ancora, delle forti disparità tra individui appartenenti a diverse classi sociali, infatti, i servi della gleba erano considerati soggetti equiparati ad oggetti che potevano essere venduti o scambiati.
Anche la Magna Charta Libertatum del 1215, un documento emanato dal re d’Inghilterra Giovanni Senza Terra, contiene un elenco di diritti (alla proprietà privata, alla libertà , ecc….), riconosciuti solo alle classi sociali ritenute più importanti quali arcivescovi, vescovi, abati, priori, conti e baroni.
L’Haebeas Corpus del 1679 ed il Bill of Rights (la Carta dei Diritti) del 1689 rappresentano i primi documenti fondamentali nell’affermazione dei diritti umani, quali la libertà di religione, di parola e di stampa.
Con la Dichiarazione d’Indipendenza delle Colonie Americane del 1776 e con la Dichiarazione Francese dei diritti dell’uomo e dei cittadini del 1789 vengono sanciti una serie di diritti a tutti gli individui come l’uguaglianza, la libertà di stampa, di pensiero, di parola, di religione, la presunzione di innocenza, il diritto alla proprietà privata.
Dal 1900 in poi , i Paesi occidentali hanno sentito la necessità di sancire e rivendicare “ diritti umani” nelle leggi fondamentali dei propri Stati, quindi la problematica dei “valori” nell’applicazione di un’etica nelle scienze della vita e la riflessione sui diritti dell’uomo in relazione alla dignità dell’essere umano, acquisiscono una nuova dimensione sia nel campo giuridico che sociale.
Organismi internazionali, attraverso Risoluzioni, Dichiarazioni di Principi e Convenzioni , hanno posto, infatti, le basi di una disciplina universale per tutelare la dignità individuale e collettiva.
La tutela dell’individuo nella ricerca scientifica ha come riferimento il Codice di Norimberga (9-12-1946) che, analizzando criticamente le atrocità commesse ai fini sperimentali in nome dell’eugenetica nazista , ha posto in luce che in nessun caso la sperimentazione può violare i diritti fondamentali della persona e lederne la dignità.
Il 10 dicembre 1948 l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite proclama la Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo “come ideale da raggiungersi da tutti i popoli e da tutte le Nazioni, al fine che ogni individuo ed ogni organo della società, avendo costantemente presente questa Dichiarazione, si sforzi di promuovere , con l’insegnamento e l’educazione, il rispetto di questi diritti e di queste libertà e di garantirne, mediante misure progressive di carattere nazionale ed internazionale, l’universale ed effettivo riconoscimento tanto fra popoli degli stessi Stati membri, quanto fra quelli dei territori sottoposti alla loro giurisdizione”.
Nella Dichiarazione di Helsinki del 1964 della WMA (World Medical Association) si afferma che nella ricerca medica sull’essere umano, le considerazioni relative al benessere dell’uomo devono prevalere sugli interessi della scienza e della società.
Successivamente Codici internazionali professionali hanno riaffermato il rispetto sia del principio di autonomia della persona nei confronti della ricerca sia del principio della responsabilità dello scienziato nella ricerca sperimentale, creando negli ordinamenti nazionali una prassi comportamentale per intere categorie professionali.
Nel processo storico di trapasso dalla enunciazione degli ideali della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo a forme adeguate e concrete di tutela internazionale, una posizione avanzata è tenuta dall’Europa e dal Consiglio d’Europa mediante la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali del 1950 e la Convenzione sui diritti dell’uomo e della biomedicina (Oviedo 1997).
MOTIVI ISPIRATORI ED ALCUNI PUNTI DELLA CONVENZIONE DI OVIEDO
La Convenzione sui diritti dell’uomo e la biomedicina, firmata dagli Stati membri del Consiglio d’Europa il 4 aprile 1997 ad Oviedo nelle Asturie ed entrata in vigore il 1° dicembre 1999, rappresenta la vera e propria carta della bioetica europea, costituisce il più avanzato “corpus” normativo posto a tutela dei diritti e delle libertà fondamentali nei confronti delle applicazioni della medicina e della biologia e proclama espressamente il primato dell’essere umano sugli interessi della società e della scienza.
Il preambolo del documento, strutturato in 14 capitoli per un totale di 38 articoli, riporta in particolare i motivi ispiratori della Convenzione:
- la considerazione che la salvaguardia e lo sviluppo dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali rappresentano mezzo per realizzare lo scopo di una unione più stretta tra i membri del Consigli d’Europa;
- la coscienza dei rapidi sviluppi della biologia e della medicina;
- la necessità di rispettare l’essere umano come individuo e nella sua appartenenza alla specie, e di affermare la sua dignità;
- la coscienza dei pericoli per la dignità umana che potrebbero derivare da un uso improprio della biologia e della medicina;
- il dovere di utilizzare i progressi della biologia e della medicina per il beneficio delle generazioni presenti e future.
I primi due articoli del I capitolo assumono il significato di vere e proprie dichiarazioni di principio sulla dignità dell’essere. L’articolo 1, contenente l’oggetto e la finalità della Convenzione , impegna gli Stati alla protezione dell’essere umano nella sua identità, alla garanzia per tutte le persone, senza discriminazioni , dell’integrità e degli altri diritti e libertà fondamentali riguardo le applicazioni della biologia e della medicina L’articolo 2, invece, sancisce il primato assoluto dell’essere umano perché l’interesse ed il bene dell’essere umano devono prevalere sul solo interesse della società o della scienza.
Tutto il II capitolo è dedicato al delicatissimo problema del consenso informato da parte dei soggetti coinvolti in interventi medici. L’articolo 5 vincola qualsiasi intervento ad una preliminare libera dichiarazione di consenso da parte delle persone coinvolte, le quali devono essere informate adeguatamente sullo scopo, la natura, le conseguenze ed i rischi dell’intervento stesso. Gli altri articoli si occupano delle problematiche del consenso rispetto a casi particolari e che, perciò , esigono una maggiore attenzione e specificazione:
- persone che non hanno la capacità di dare il consenso ( minori , portatori di handicap , malati , etc.) [art.6];
- persone che soffrono di gravi turbe psichiche (art.7);
- situazioni d’emergenza (art.8);
- volontà precedentemente espressa (art.9).
Il IV capitolo elenca le misure necessarie per il controllo degli studi genetici nel rispetto della persona portando prepotentemente all’attenzione degli esperti (biologi, medici, bioeticisti, etc.), dei media e dell’opinione pubblica la tematica relativa al patrimonio genetico dell’individuo con le sue affascinanti prospettive in campo terapeutico ed ai rischi legati alle possibili violazioni della privacy o della biobrevettabilità.
L’articolo 11 interdice qualsiasi forma di discriminazione determinata dal patrimonio genetico di una persona. E’ infatti tema di discussione molto accesa l’eventualità che compagnie di assicurazione o aziende ricorrano alle informazioni genetiche per acquisire elementi discriminanti utili alle proprie attività. L’articolo 12 vieta i test genetici predittivi se non per finalità mediche e di ricerca medica. L’articolo 13 autorizza un intervento per modificare il genoma umano per le sole ragioni preventive, diagnostiche o terapeutiche e solamente se essi non hanno lo scopo di introdurre una modificazione nel genoma della discendenza. L’articolo 14 vieta che tecniche di procreazione assistita possano essere utilizzate per scegliere il sesso del nascituro se non per evitare una malattia ereditaria grave legata al sesso.
Nel V capitolo gli articoli 16 e 17 fissano le condizioni per poter intraprendere le ricerche su una persona , mentre l’articolo 18 vieta espressamente la costituzione di embrioni ai fini della ricerca.
Nel VI capitolo l’articolo 19 autorizza il prelievo di organi o di tessuti da un donatore vivo solo nell’interesse terapeutico del ricevente quando non si disponga di organi o di tessuti appropriati da una persona deceduta e non ci sia un metodo terapeutico alternativo di efficacia comparabile . L’articolo 20 , invece , vieta il prelievo di organi o di tessuti da persone incapaci di dare il proprio consenso.
I NUOVI DIRITTI DELL’UOMO
La lotta per i diritti umani, ancora oggi, rappresenta una sfida aperta perché, mentre molti dei diritti sanciti dalla Dichiarazione universale attendono di essere concretamente attuati , nuovi diritti stanno emergendo per essere riconosciuti. Ai diritti civili e politici della persona (alla vita, all’integrità fisica, alla libertà di pensiero, di religione, di espressione, di associazione, alla dignità) di prima generazione si è aggiunta col tempo una seconda generazione di diritti sociali, economici e culturali alla salute, alla casa, al lavoro, all’istruzione) ed una terza relativa ai diritti di solidarietà (la pace, l’autodeterminazione dei popoli, l’equilibrio ecologico, la difesa ambientale, lo sviluppo, il controllo delle risorse, la tutela dell’infanzia e delle donne) per giungere, infine, alla quarta generazione dei diritti collegati alla bioetica , ovvero alle ricadute delle biotecnologie e delle nuove tecnologie di comunicazione, sulla vita individuale e collettiva sia nel pubblico che nel privato.
Questi nuovi diritti che si stanno via via affermando, sono caratterizzati dal fatto di essere sempre più specifici (ossia definiti nei più piccoli particolari) e di natura più collettiva (ossia non più indirizzati al singolo ma all’intera comunità mondiale nel suo complesso) e occorrerà, perciò , del tempo affinché vengano formulati ed introdotti in documenti ufficiali.
BIBLIOGRAFIA
1) ACCADEMIA NAZIONALE DEI LINCEI, Bioetica e tutela della persona, Roma 1998 .
2) ACCADEMIA NAZIONALE DEI LINCEI, Evoluzione biologica e i grandi problemi della Biologia, Roma 1999.
3) ISTITUTO ITALIANO DI BIOETICA, Bioetica e diritti umani, a cura di M.A. La Torre, Ed. Luciano, Napoli 2004.
4) NUOVA SECONDARIA, n.5, gennaio 2001.
5) NUOVA RESPONSABILITA’, n.8-9, novembre-dicembre 1996.