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MANIFESTO PER UNA BIOETICA LIBERALE
 
E’ possibile nel nostro paese una bioetica liberale, una bioetica – intendo – che ponga deliberatamente al suo centro il valore dell’autonomia individuale, che riconosca una netta divisione tra sfera della morale e sfera della legge, che coltivi un autentico pluralismo etico?


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Legislazione Pet Therapy

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 febbraio 2003 Recepimento dell'accordo recante disposizioni in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;Visto l'art. 24 del regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;Vista la legge 14 agosto 1991, n. 281, recante: "Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo";Considerato che l'Italia ha firmato la "Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione degli animali da compagnia", approvata a Strasburgo il 13 novembre 1987;Visti gli articoli 2, comma 2, lettera b), e 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;Visto l'accordo tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, relativo al benessere degli animali da compagnia e la pet-therapy, stipulato il 6 febbraio 2003;Visto l'art. 2, comma 3, lettera q), della legge 23 agosto 1988, n.400;Sulla proposta del Ministro della salute;

Decreta:
Art. 1.
1. Il presente decreto recepisce l'accordo di cui all'allegato 1,stipulato il 6 febbraio 2003 tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, che disciplina il particolare rapporto di affezione tra l'uomo e l'animale, al fine di rendere più omogeneo l'intervento pubblico nel complesso scenario della protezione degli animali da compagnia.
2. In particolare il testo dell'accordo prevede, da parte del Governo e delle regioni, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, l'adozione di disposizioni finalizzate ad:
a) assicurare il benessere degli animali;
b) evitarne utilizzi riprovevoli, sia diretti che indiretti;
c) consentirne l'identificazione, attraverso l'utilizzo di appositi microchips, su tutto il territorio nazionale;
d) utilizzare la pet-therapy per la cura di anziani e bambini.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 28 febbraio 2003

Il Presidente: Berlusconi
Il Ministro della salute: Sirchia

Avvertenza: si comunica che il testo dell'accordo riguardante il presente decreto e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 51 del 3 marzo 2003.

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